Cassazione Penale, Ordinanza n. 09134/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado alla pena di mesi 10 di reclusione per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. La contestazione riguardava il possesso, all'interno di un locale adibito a tatuaggi, di diverse sostanze stupefacenti (tra cui ossicodone, ecstasy, ketamina, MDMA, funghi allucinogeni, marijuana e hashish), oltre a un bilancino, denaro in ingente quantità e una valigia riferibile agli imputati. I ricorrenti hanno dedotto, con un unico motivo ciascuno, vizi di motivazione e violazione di legge; uno di essi ha anche lamentato travisamento della prova. Entrambi contestavano in sostanza la ritenuta finalità di spaccio e sostenevano la destinazione all'uso personale delle sostanze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze investissero profili di valutazione della prova e ricostruzione del fatto, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in cassazione quando sorrette da motivazione congrua ed esauriente. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva desunto in modo logicamente coerente la finalità di spaccio dalla pluralità e tipologia delle sostanze detenute, dai quantitativi significativi, dalla presenza di strumenti per il confezionamento e di somme di denaro, nonché dal rinvenimento dello stupefacente nel locale usato anche come luogo di scambio. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende, escludendo l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90
Disposizione incriminatrice applicata alla detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, in relazione a un fatto ritenuto integrato sulla base degli indici sintomatici accertati dai giudici di merito.
art. 616 c.p.p.
a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non è dovuta solo quando manchi colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una diversa lettura del materiale probatorio o in una rivalutazione del fatto, poiché tali profili appartengono al giudice di merito.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, esauriente e logicamente coerente nel dar conto degli elementi valorizzati per affermare la responsabilità.
- La finalità di spaccio può essere desunta da un insieme di indici fattuali convergenti, quali la pluralità delle sostanze detenute, i quantitativi significativi, la presenza di strumenti per il confezionamento e di somme di denaro, nonché le modalità e il luogo di custodia dello stupefacente.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile senza che risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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