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Sentenza

Sentenza del 11/01/2016 n. 8 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva qualificato la società come società non operativa o di comodo ai sensi dell'art. 30 della legge n. 724/1994, poiché non aveva conseguito il reddito minimo presunto dalla normativa. La società aveva presentato interpello per ottenere la disapplicazione della disciplina, sostenendo di svolgere un'effettiva attività imprenditoriale: gli immobili erano locati a società riconducibili ai soci e operanti nello stesso settore commerciale, senza utilizzo personale dei beni e senza finalità elusive. L'interpello era stato respinto perché, secondo l'Ufficio, il mancato raggiungimento del reddito minimo era dovuto a scelte volontarie dei soci e non a oggettive circostanze esterne.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto gli appelli dei contribuenti e, riformando la sentenza di primo grado, ha annullato gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società e dei soci. Ha ritenuto che il mancato raggiungimento del reddito minimo costituisca soltanto una presunzione semplice di non operatività, superabile mediante elementi oggettivi. Nel caso concreto, la società risultava effettivamente operativa, poiché gestiva immobili strumentali all'attività commerciale del gruppo, senza uso personale dei soci e senza un concreto vantaggio fiscale elusivo. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 30 della legge n. 724/1994 e successive modificazioni

    La disciplina sulle società di comodo e sui ricavi o redditi minimi presunti non determina automaticamente la non operatività della società. Il mancato raggiungimento del reddito minimo costituisce una presunzione semplice, che può essere superata dimostrando con elementi oggettivi l'effettiva operatività e imprenditorialità della società.

  • Circolare ministeriale n. 5 del 2 febbraio 2007

    «disincentivare il ricorso all'utilizzo dello strumento societario come schermo per nascondere l'effettivo proprietario di beni avvalendosi di società...che...sono state costituite per gestire il patrimonio nell'interesse dei soci, anziché per esercitare un'effettiva attività commerciale»

    La finalità della disciplina è contrastare le società utilizzate come meri schermi per detenere patrimoni nell'interesse personale dei soci, non penalizzare società che svolgono una reale funzione imprenditoriale o organizzativa all'interno di un gruppo.

  • Principio costituzionale della capacità contributiva

    L'imposizione fiscale deve essere commisurata alla reale capacità contributiva. Un'interpretazione che imponesse automaticamente un reddito minimo senza considerare l'effettiva attività svolta potrebbe contrastare con tale principio.

  • Principi costituzionali ed europei sulla libertà di iniziativa economica

    La scelta di organizzare un'attività mediante una società immobiliare distinta non può essere penalizzata fiscalmente in assenza di finalità elusive, poiché rientra nella libertà di organizzazione dell'attività imprenditoriale.

Massime di principio

  • Il mancato raggiungimento dei ricavi o del reddito minimo previsto dalla disciplina sulle società di comodo non comporta automaticamente la qualificazione della società come non operativa: si tratta di una presunzione semplice, contestabile con prova contraria.
  • Per superare la presunzione è utile dimostrare l'esistenza di un'attività economica reale, documentando la gestione degli immobili, i contratti di locazione, la strumentalità dei beni all'attività d'impresa e l'assenza di uso personale da parte dei soci.
  • La costituzione di una società immobiliare all'interno di un gruppo non è di per sé elusiva, se risponde a una razionale esigenza organizzativa e non produce un effettivo vantaggio fiscale indebito.
  • La valutazione non deve concentrarsi esclusivamente sulla possibilità astratta di raggiungere il reddito minimo, ma sulla natura effettiva della società e sull'esistenza di una concreta attività imprenditoriale.
  • L'interpello disapplicativo non impedisce al contribuente di contestare successivamente l'avviso di accertamento davanti al giudice tributario, anche quando l'interpello sia stato respinto.
  • In situazioni analoghe, la difesa deve evidenziare l'assenza di finalità di mero godimento patrimoniale o di schermatura dei beni e dimostrare che la struttura societaria è funzionale a un'attività commerciale effettiva.

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