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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20424/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto contestato. Ha dedotto, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la decisione di merito fosse fondata su una diversa lettura dei dati processuali e su una differente ricostruzione storica dei fatti rispetto a quella che egli riteneva corretta. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze mirassero sostanzialmente a una rivalutazione del compendio probatorio e della ricostruzione fattuale, attività precluse in sede di legittimità, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era logicamente esente da vizi e aveva adeguatamente esposto gli elementi di fatto e di diritto posti a base dell'affermazione di responsabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che i motivi non fossero consentiti perché diretti a ottenere una nuova valutazione del merito e che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione congrua e corretta nell'applicazione dei principi giuridici. La decisione di responsabilità pronunciata nei gradi di merito è quindi rimasta ferma.

Norme richiamate

  • art. 636 c.p.

    È il titolo di reato richiamato nell'imputazione oggetto del ricorso, rispetto al quale la Corte non entra nel merito della configurabilità perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 639-bis c.p.

    È il titolo di reato richiamato unitamente all'altro articolo contestato; la Corte non ne svolge un autonomo esame nel merito, limitandosi a rilevare che la responsabilità è stata già adeguatamente motivata in appello.

  • Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01

    È richiamato per ribadire il limite del controllo di legittimità, che non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito né di confrontare la motivazione con modelli argomentativi esterni.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure che, sotto la forma della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, né verificare la tenuta della motivazione confrontandola con letture alternative del materiale probatorio provenienti dall'esterno del percorso argomentativo della sentenza impugnata.
  • Quando la sentenza di merito espone in modo logico e completo gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione, il ricorso che si limiti a contestarne la ricostruzione storica è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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