Cassazione Penale, Sentenza n. 25196/2025 del 09/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per associazione a delinquere finalizzata a usura, estorsione e intermediazione abusiva del credito nella parte in cui la Corte di appello aveva riconosciuto la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 della legge 13 maggio 1991 n.152 (conv. nella legge 12 luglio 1991 n.203) — poi ricondotta nell'art. 416-bis.1 c.p. — per avere agito con finalità di agevolazione di una consorteria di tipo mafioso. I motivi dedotti contestano: (i) insufficiente motivazione e uso indebido della motivazione per relationem rispetto a pronunce terze, senza adeguata individualizzazione della posizione dei ricorrenti; (ii) violazione della norma che richiede la prova della consapevolezza, in capo ai singoli concorrenti, della finalità agevolatrice mafiosa da parte degli autori principali, dedotta solo da rapporti di affinità/familiari e dal ruolo marginale dei ricorrenti come esattori, senza elementi che dimostrino che agissero per avvantaggiare l'associazione o con metodo mafioso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. Chioccini) che qualifica l'aggravante di agevolazione mafiosa come circostanza soggettiva richiedente dolo intenzionale o, nel concorso, consapevolezza dell'altrui finalità. La Cassazione ha ritenuto carente la motivazione individualizzante circa la consapevolezza dei ricorrenti: la prova si è fondata su rapporti di affinità e su motivazione per relationem rispetto a sentenze altrui, senza elementi che dimostrassero che i ricorrenti sapessero di contribuire all'attività di un'associazione mafiosa o che utilizzassero il metodo mafioso. Per l'esclusione dell'aggravante è intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione (termine computato a decorrere dal 1° gennaio 2014, con computo delle interruzioni e sospensioni, e termine spirato il 1° gennaio 2024). La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per il capo penale estinto per prescrizione, ha però confermato le statuizioni civili e ha condannato i ricorrenti alle spese del presente grado.
Norme richiamate
legge 13 maggio 1991, n.152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n.203
Riferimento alla circostanza aggravante prevista originariamente dall'art. 7 della legge; la Cassazione esamina la sua corretta applicazione in termini di esigenza di prova della consapevolezza dell'agevolazione dell'associazione mafiosa
art. 416-bis.1 cod. pen. (richiamato)
La disposizione attuale ricomprende la circostanza aggravante; va interpretata secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite come avente natura soggettiva (dolo specifico) e trasferibile al concorrente solo se questi sia consapevole della finalità agevolatrice
art. 59, secondo comma, cod. pen.
Principio per cui agli effetti delle circostanze aggravanti nel concorso di persone si attribuiscono al concorrente le circostanze conosciute; la Cassazione lo applica con la precisazione che serve consapevolezza non mero sospetto
Sezioni Unite, sentenza n. 8545 del 19/12/2019 (Chioccini)
Giurisprudenza centrale richiamata: l'aggravante per agevolazione mafiosa ha natura soggettiva; nel reato concorrente si richiede che il partecipante non animato dalla specifica finalità risulti comunque consapevole dell'altrui finalità
Sez. 6, sentenza n. 28009 del 15/05/2014 (Alberto)
Richiamata per il principio che le connotazioni oggettive del fine criminoso misurano la specifica offensività e pongono limiti all'estensione di categorie del dolo intenzionale
artt. 157 e ss. cod. pen.
Norme sul calcolo della prescrizione del reato, richiamate per determinare la estinzione del reato dopo esclusione dell'aggravante
art. 161 cod. pen.
Richiamato per la rilevanza degli atti interruttivi ai fini del computo del termine di prescrizione
art. 578 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per disporre, dopo l'annullamento per prescrizione, l'esame e la conferma delle statuizioni civili
Massime di principio
- L'aggravante per aver agito con finalità di agevolazione di associazioni mafiose è di natura soggettiva: non basta il rapporto di parentela, di affinità o la partecipazione marginale alla struttura associativa; è necessaria prova che l'agente fosse consapevole della finalità agevolatrice.
- La motivazione per relationem rispetto a precedenti sentenze non sostituisce l'obbligo di motivazione individualizzata: il giudice deve comunque esporre elementi specifici che colleghino la condotta del singolo alla consapevolezza dell'agevolazione mafiosa.
- In ipotesi di reato associativo, l'esclusione dell'aggravante che abbia inciso sulla gravità del capo può determinare la prescrizione del reato; pertanto la valutazione dell'aggravante è cruciale anche sul piano del decorso dei termini.
- La prova della 'metodologia mafiosa' richiede evidenze concrete di uso di forza intimidatoria, controllo del territorio o modalità tipiche dell'associazione di tipo mafioso: mere frequentazioni o l'esecuzione di compiti operativi (esazione) non sono di per sé sufficienti.
- Anche se il reato penale viene estinto per prescrizione, le pretese civili (risarcitoria o di costituzioni di parte civile) possono essere confermate se l'esistenza del reato non è sostanzialmente messa in dubbio dal giudice; quindi la difesa deve curare sia gli aspetti penali sia le ricadute civili.
- Per il pubblico ministero e l'accusa: occorre acquisire e proporre elementi probatori individualizzanti (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori con contenuto specifico, documentazione che colleghi il singolo imputato all'obiettivo mafioso) prima di sostenere l'aggravante; per la difesa: valorizzare la marginalità del ruolo e l'assenza di consapevolezza dell'agevolazione mafiosa.
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