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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01154/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura fallimentare)

La controversia

Un professionista aveva ricevuto incarico da una società poi insolvente per assisterla nella predisposizione e presentazione del ricorso ex d.lgs. n. 270/1999 per la dichiarazione dello stato di insolvenza e per i connessi adempimenti. Il suo credito per compensi era stato inizialmente escluso dallo stato passivo, poi ammesso solo parzialmente in sede di rinvio dopo precedente cassazione. Il Tribunale, pur riconoscendo il diritto al compenso, aveva quantificato il compenso in misura ridotta applicando l'art. 44 d.m. n. 169/2010, valorizzando che l'attività svolta non aveva condotto all'apertura dell'amministrazione straordinaria e che l'apporto professionale era stato insufficiente rispetto alla finalità perseguita. Il ricorrente ha impugnato tale decisione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 384 c.p.c. per avere il giudice di rinvio, a suo dire, nuovamente valorizzato la mancata ammissione alla procedura in contrasto con il principio di diritto già enunciato; 2) violazione degli artt. 5, 28 e 54 d.lgs. n. 270/1999, sostenendo che l'attività professionale si esaurisse con la dichiarazione di insolvenza e che la mancata apertura della procedura non potesse incidere sul compenso; 3) violazione dell'art. 44, comma 1, d.m. n. 169/2010, contestando l'applicazione della riduzione del compenso prevista per le procedure non concluse con esito favorevole.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha distinto il tema già deciso in sede rescindente — ossia che l'omessa predisposizione di un piano di risanamento non comporta di per sé la perdita del diritto al compenso — dal diverso tema della quantificazione del compenso. Ha affermato che, nel ricorso ex art. 5 d.lgs. n. 270/1999, la prestazione del professionista non si esaurisce nell'esposizione delle cause dell'insolvenza, ma comprende anche la segnalazione di elementi utili a dimostrare i requisiti soggettivi e soprattutto il presupposto oggettivo delle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico, necessari per l'apertura dell'amministrazione straordinaria. Pertanto, l'assenza o incompletezza di tali elementi non elimina il diritto al compenso, ma incide sulla sua misura. Conseguentemente, è stata ritenuta corretta l'applicazione dell'art. 44 d.m. n. 169/2010 e la riduzione del compenso entro la forchetta prevista, poiché la procedura non si era conclusa in modo favorevole per l'assistito, che era stato poi dichiarato fallito. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato gravato anche del raddoppio del contributo unificato; nessuna spesa è stata liquidata per mancata costituzione dell'intimato.

Norme richiamate

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Il giudice di rinvio non può violare il principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il tribunale non lo avesse violato, avendo distinto tra diritto al compenso e sua quantificazione.

  • art. 5 d.lgs. n. 270/1999

    "l'imprenditore che chiede la dichiarazione del proprio stato di insolvenza deve esporre, nel ricorso, le cause che lo hanno determinato, segnalando ogni elemento utile ai fini della valutazione dell'esistenza dei requisiti e delle condizioni indicati negli artt. 2 e 27"

    Il ricorso deve contenere non solo l'esposizione delle cause dell'insolvenza, ma anche elementi utili alla verifica dei requisiti soggettivi e del presupposto oggettivo dell'amministrazione straordinaria; tale contenuto rientra nella prestazione del professionista che assiste il debitore.

  • art. 2 d.lgs. n. 270/1999

    Richiamato come norma che individua i requisiti soggettivi di accesso alla procedura, cui il ricorso deve riferirsi con elementi utili alla loro verifica.

  • art. 27 d.lgs. n. 270/1999

    L'apertura dell'amministrazione straordinaria presuppone concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico; la segnalazione di elementi utili a tale verifica fa parte della prestazione professionale.

  • art. 28 d.lgs. n. 270/1999

    La relazione del commissario giudiziale interviene nella fase successiva di osservazione, ma ciò non esclude che il ricorso del debitore debba già contenere elementi utili alla valutazione del presupposto oggettivo.

  • art. 29 d.lgs. n. 270/1999

    Il ricorso del debitore può costituire supporto per eventuali osservazioni alla relazione commissariale.

  • art. 30 d.lgs. n. 270/1999

    Richiamato per la sequenza procedurale successiva alla dichiarazione di insolvenza.

  • art. 44, comma 1, lett. b), d.m. n. 169/2010

    "nel caso in cui dette procedure non vengano concluse con esito concordatario o comunque favorevole, competono gli onorari stabiliti dall'articolo 43 applicando ad essi una riduzione compresa tra il 50% ed il 70%"

    Quando la procedura concorsuale non si conclude favorevolmente, il compenso del professionista va liquidato applicando la riduzione prevista; la scelta della misura concreta, se compresa nella forbice normativa, è censurabile solo nei limiti di legittimità.

  • art. 44, comma 1, lett. a), d.m. n. 169/2010

    Richiamato dal ricorrente in comparazione, ma la Corte lo ritiene non decisivo nel caso di mancato esito favorevole della procedura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

  • artt. 3-6 d.lgs. n. 270/1999

    Sono le disposizioni che disciplinano il ricorso dell'imprenditore per la dichiarazione dello stato di insolvenza e il relativo contenuto.

  • art. 8 d.lgs. n. 270/1999

    Richiamato per chiarire che la prestazione non si esaurisce con la sola sentenza di insolvenza.

  • art. 12 d.lgs. n. 270/1999

    Richiamato nella ricostruzione della sequenza procedurale, con rimessione degli atti al tribunale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il principio di diritto vincolante impedisce di porre a fondamento della decisione la questione già decisa, ma non preclude la valutazione di profili diversi e logicamente autonomi, come la quantificazione del compenso rispetto al mero riconoscimento del diritto al compenso stesso.
  • Nel procedimento di amministrazione straordinaria, la prestazione del professionista che assiste il debitore nel ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza include anche l'apporto informativo utile a dimostrare i presupposti soggettivi e il requisito oggettivo delle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico.
  • L'omissione o l'insufficienza del corredo informativo richiesto dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria non elimina automaticamente il diritto del professionista al compenso, ma può incidere sulla sua liquidazione e giustificare una riduzione.
  • Ai fini della liquidazione del compenso in materia di assistenza alle procedure concorsuali, è legittima l'applicazione della riduzione prevista dalla tariffa quando la procedura non si conclude con esito favorevole, purché la riduzione sia contenuta nella fascia fissata dalla norma.
  • La mancata apertura della procedura concorsuale cui il debitore aspirava può rilevare come indice della minore utilità della prestazione professionale, pur non essendo di per sé causa di esclusione del compenso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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