Ordinanza n. 5212/2026 - Napoli, Sezione 2
per l’ottemperanza al giudicato discendente dal decreto decisorio della Corte di Appello di Napoli n. RG 1394/2019, reso il 21 giugno 2019 e depositato l’11 luglio 2019, con il quale è stata accolta la domanda di equa riparazione proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. 2 della legge n. 89/2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del commissario ad acta nominato per l’esecuzione del giudicato relativo a un decreto di equa riparazione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto, in data 1° marzo 2023, un reclamo avverso l’inerzia del commissario ad acta nominato con la sentenza del TAR Campania n. 5156/2020, resa in materia di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001. La sentenza aveva previsto la nomina del commissario ad acta, in sostituzione dell’amministrazione resistente, in caso di mancata ottemperanza. Il TAR rileva quindi che le questioni successive, comprese quelle omissive relative all’esecuzione, devono essere trattate dal giudice dell’ottemperanza mediante reclamo, quale fase interna al medesimo giudizio. Nel corso del giudizio è intervenuto l’art. 1, comma 817, della legge n. 207/2024, che ha introdotto il comma 12-bis nell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, prevedendo la sospensione delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza relativi a crediti liquidati ai sensi della legge Pinto, alle condizioni e per il periodo stabiliti dalla disposizione.
La decisione
Il TAR dispone la sospensione del giudizio, riservando ogni questione di rito, di merito e sulle spese. Il Collegio interpreta l’espressione normativa “giudizi di ottemperanza” in senso ampio, ritenendo che essa comprenda anche le fasi incidentali dello stesso giudizio, inclusi i reclami riguardanti l’omessa, incompleta o non corretta esecuzione del giudicato e l’inerzia del commissario ad acta. La sospensione è disposta ai sensi del combinato disposto dell’art. 79, comma 1, c.p.a. e dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, sino alla scadenza del biennio previsto dalla nuova disciplina. È posto a carico della parte più diligente l’eventuale onere di riassunzione. Non viene adottata alcuna decisione definitiva sulle questioni di rito, di merito o sulle spese.
Norme richiamate
art. 79, comma 1, c.p.a.
Consente di disporre la sospensione del giudizio secondo quanto previsto dalla legge; nel caso concreto è applicato congiuntamente alla disciplina speciale della legge Pinto.
art. 114, commi 1 e 6, c.p.a.
Il reclamo contro l’omessa, incompleta o non corretta esecuzione del giudicato, anche quando riguarda l’attività del commissario ad acta, costituisce una fase interna al giudizio di ottemperanza ed è rimesso al giudice dell’ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001
Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi.
La disposizione introduce una sospensione automatica, per il periodo previsto, delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti di equa riparazione; l’ambito dei giudizi di ottemperanza comprende anche le fasi incidentali e i reclami sull’esecuzione.
art. 2 l. n. 89/2001
È la base normativa della domanda di equa riparazione cui si riferisce il giudicato da eseguire.
art. 1, comma 817, l. n. 207/2024
Ha modificato l’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 introducendo, tra l’altro, il comma 12-bis applicato dal giudice.
Massime di principio
- La sospensione prevista dalla disciplina speciale per i giudizi di ottemperanza relativi ai crediti di equa riparazione comprende non solo il giudizio principale, ma anche le fasi incidentali interne al medesimo giudizio, inclusi i reclami contro l’omessa, incompleta o non corretta esecuzione del giudicato.
- Le questioni insorte dopo la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato, comprese quelle relative alla sua inerzia, devono essere proposte al giudice dell’ottemperanza mediante reclamo ai sensi dell’art. 114, commi 1 e 6, c.p.a., quale fase interna del giudizio già instaurato.
- Quando la legge dispone la sospensione dei giudizi di ottemperanza in corso, la sospensione si applica anche ai giudizi o reclami aventi a oggetto l’esecuzione di provvedimenti di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001.
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