Cassazione Penale, Ordinanza n. 16943/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha conseguentemente condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 3 ottobre 2025. L'unico motivo dedotto denunciava vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante della recidiva. I ricorrenti sostenevano che la motivazione fosse carente e che la recidiva fosse stata applicata illegittimamente. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché meramente reiterativo del motivo di appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, e comunque manifestamente infondato, poiché il giudice di merito aveva correttamente valorizzato la gravità della condotta, la accresciuta pericolosità sociale e le modalità esecutive del fatto, ritenute espressive di una spiccata capacità a delinquere e indicative di una perdurante inclinazione al delitto.
Norme richiamate
circostanza aggravante della recidiva
La recidiva può essere riconosciuta quando il giudice di merito verifichi se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto e abbia inciso come fattore criminogeno nella commissione del nuovo reato.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando ricorrono i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente le censure già svolte in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile.
- La censura sul riconoscimento della recidiva deve confrontarsi con la concreta motivazione del giudice di merito, il quale deve valorizzare elementi fattuali idonei a dimostrare una perdurante inclinazione al delitto o una maggiore pericolosità sociale.
- Ai fini della recidiva non è sufficiente il mero richiamo ai precedenti penali, essendo necessaria una valutazione in concreto della loro significatività come indice di capacità a delinquere e fattore criminogeno rispetto al nuovo fatto.
- Quando il giudice di merito dà conto in modo coerente della gravità della condotta e delle modalità esecutive del reato, la motivazione sul riconoscimento della recidiva resiste alla censura di legittimità.
Come è indicizzato
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