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Sentenza

Sentenza n. 9666/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza delle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sede di Roma: - n. 12343/2025 REG.PROV.COLL. del 23/06/2025, resa all'esito del giudizio n. 13590/2024 REG.RIC., emessa dal TAR Lazio Roma, Sezione Quinta Ter, notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito il 29/06/2025, non impugnata, passata in giudicato; - n. 12532/2025 REG.PROV.COLL. del 25/06/2025, resa all'esito del giudizio n. 3597/2025 REG.RIC., emessa dal TAR Lazio Roma, Sezione Quinta Ter, notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito il 29/06/2025, non impugnata, passata in giudicato; - n. 13851/2025 REG.PROV.COLL. del 14/07/2025, resa all'esito del giudizio N. 15056/2024 REG.RIC., emessa dal TAR Lazio Roma, Sezione Quinta Bis, notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito il 28/07/2025, non impugnata, passata in giudicato; - n. 14473/2025 REG.PROV.COLL. del 21/07/2025, resa all'esito del giudizio N. 4320/2025 REG.RIC., emessa dal TAR Lazio Roma, Sezione Quinta Bis, notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito il 28/07/2025, non impugnata, passata in giudicato; - n. 14587/2025 REG.PROV.COLL. del 22/07/2025, resa all'esito del giudizio N. 4960/2025 REG.RIC., emessa dal TAR Lazio Roma, Sezione Quinta Bis, notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito il 28/07/2025, non impugnata, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202515911

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione di cinque sentenze passate in giudicato, nella parte relativa al pagamento delle spese di lite liquidate in favore del procuratore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (procuratore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza di cinque sentenze del TAR Lazio, non impugnate e passate in giudicato, con cui era stato accertato il suo diritto, quale procuratore antistatario, a ottenere il pagamento delle spese processuali liquidate. Ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero, protrattasi anche dopo la notificazione delle sentenze in forma esecutiva. L'Amministrazione si è costituita con un atto di stile, senza eccepire l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni sull'inerzia. Il ricorrente aveva inoltre domandato la condanna dell'Amministrazione al pagamento di astreintes.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l'Amministrazione non aveva dimostrato l'adempimento delle obbligazioni derivanti dai titoli giudiziali né giustificato la propria inerzia. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, limitatamente al pagamento delle spese di lite spettanti al ricorrente, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un termine di 120 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e subordinando l'intervento alla richiesta del ricorrente. Ha respinto la domanda di astreintes, ritenendo non equa la misura nel caso concreto anche in considerazione delle iniziative recentemente intraprese dall'Amministrazione. Ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione fonda il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione non dimostra l'avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti da un giudicato né fornisce giustificazioni per l'inerzia, il giudice deve ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine assegnato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda all'esecuzione del giudicato dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta della parte interessata.
  • La condanna al pagamento di astreintes non consegue automaticamente all'accoglimento dell'azione di ottemperanza: la misura deve essere valutata in concreto secondo equità e può essere negata quando le circostanze del caso, comprese le iniziative intraprese dall'Amministrazione, non ne giustifichino l'applicazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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