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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2068

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2068 della Commissione, del 13 novembre 2017, relativo alla non approvazione del sorbato di potassio come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R2068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione respinge la domanda di approvazione del sorbato di potassio come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione conclude che, alla luce della relazione tecnica dell’EFSA e della documentazione disponibile, non risultano soddisfatte le condizioni richieste dall’articolo 23 del regolamento quadro. Il provvedimento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e lascia impregiudicata la possibilità di presentare una nuova domanda.

Non approvazione del sorbato di potassio come sostanza di base ai sensi della normativa UE sui prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza sorbato di potassio nell’ambito della procedura UE per l’approvazione delle sostanze di base di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda la valutazione tecnico-scientifica della domanda presentata da un operatore economico per l’uso della sostanza in prodotti fitosanitari, con effetti diretti in tutti gli Stati membri. Non incide sulla possibilità di presentare una nuova domanda di approvazione conformemente alla procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009.

Non approvazione del sorbato di potassio come sostanza di base

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2068 della Commissione conclude la procedura avviata ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e dispone la non approvazione del sorbato di potassio come sostanza di base. Il provvedimento si fonda sulla valutazione scientifica dell’EFSA e sulla relazione di esame della Commissione, che non hanno consentito di accertare il soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla normativa sui prodotti fitosanitari.

Contesto e iter istruttorio

La domanda iniziale è stata presentata il 9 ottobre 2015 da Decco Iberica Post Cosecha S.A.U.; una domanda aggiornata è pervenuta il 14 luglio 2016. La documentazione presentata dal richiedente dimostrava che il sorbato di potassio soddisfa i criteri di "prodotto alimentare" ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002, ma ciò non è stato sufficiente a ottenere l’approvazione come sostanza di base nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Valutazione scientifica e motivi della non approvazione

La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all’EFSA, che il 12 maggio 2017 ha trasmesso una relazione tecnica. Secondo tale relazione, sono emersi problemi specifici in relazione all’esposizione al sorbato di potassio, in particolare attraverso residui derivanti dall’uso di pesticidi. Le informazioni sui residui sono state giudicate molto limitate e, di conseguenza, non è stato possibile effettuare una valutazione affidabile dei rischi per i consumatori. La Commissione rileva inoltre che non si può escludere il superamento della dose giornaliera ammissibile temporanea a causa dell’ulteriore esposizione ai residui.

Procedimento presso la Commissione e ruolo del comitato

Il 20 luglio 2017 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame e il progetto del regolamento di non approvazione, sottoponendoli alla riunione del 6 ottobre 2017. Il richiedente è stato invitato a presentare osservazioni sulla relazione tecnica dell’EFSA e sul progetto di relazione di esame, ma non ha trasmesso alcun commento.

Effetti giuridici del regolamento

L’articolo 1 stabilisce in modo netto che il sorbato di potassio non è approvato come sostanza di base. L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e conferma la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri. Il testo chiarisce inoltre che la decisione di non approvazione non impedisce la presentazione di una nuova domanda, purché conforme all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Disposizioni principali

Esito della procedura di approvazione

La Commissione dispone la non approvazione del sorbato di potassio come sostanza di base, poiché dalla relazione di esame non risulta dimostrato il soddisfacimento delle prescrizioni dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Valutazione scientifica e criticità sui residui

L’EFSA ha fornito una relazione tecnica il 12 maggio 2017. Sono emerse informazioni molto limitate sui residui derivanti dall’uso come pesticida e non è stato possibile effettuare una valutazione affidabile dei rischi per i consumatori; non si può escludere il superamento della dose giornaliera ammissibile temporanea.

Iter procedurale e consultazione del richiedente

La Commissione ha presentato la relazione di esame e il progetto di regolamento al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Il richiedente è stato invitato a presentare osservazioni sulla relazione tecnica dell’EFSA e sul progetto di relazione di esame, ma non ha presentato osservazioni.

Possibilità di nuova domanda

Il regolamento precisa espressamente che la non approvazione non pregiudica la presentazione di un’ulteriore domanda di approvazione del sorbato di potassio come sostanza di base, conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentarevalutazione dei rischiagricoltura

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