Sentenza del 31/07/2020 n. 16468 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente deduceva che i tre atti di compravendita rientrassero nella politica di dismissione degli immobili di proprietà dello Stato (richiamando il D.Lgs. n. 300/1999 e la L. n. 311/2004) e che, in applicazione dell'art. 1, comma 275, della L. n. 311/2004, tali trasferimenti dovessero essere esenti da ogni imposta indiretta. Sosteneva inoltre che la limitazione dei beneficiari prevista dalla norma si riferisse soltanto alle vendite effettuate dai Comuni e non a quelle attuate dallo Stato.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il D.L. n. 203/2005, art. 11-quinquies autorizzi l'Agenzia del Demanio a vendere immobili non abitativi del patrimonio pubblico e preveda l'applicazione, agli atti di alienazione connessi alla dismissione del patrimonio statale, delle disposizioni dell'art. 1, comma 275 della L. n. 311/2004. L'art. 1, comma 275 della L. n. 311/2004, testualmente, disciplina l'esenzione dall'imposta di registro, bollo, imposte ipotecaria e catastale e altre imposte indirette per le operazioni relative agli immobili di proprietà dei comuni in favore di determinate categorie di soggetti (fondazioni, società di cartolarizzazione, associazioni riconosciute, ecc.). La Corte ha interpretato tale disciplina nel senso che l'esenzione, estesa dal D.L. n. 203/2005 anche alle alienazioni dello Stato, resta soggetta alle medesime limitazioni soggettive previste dalla norma: le agevolazioni fiscali sono derogatorie e di stretta interpretazione e non possono essere estese a soggetti non espressamente contemplati. Perciò il ricorso è infondato. Il ricorrente è condannato alle spese di giudizio, liquidate in Euro 5.600,00 oltre rimborso spese prenotate a debito; si segnala anche l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Decreto Legge n. 203 del 2005, articolo 11-quinquies
"L'Agenzia del demanio è autorizzata, ... a vendere ... i beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico ..." e "Agli atti di alienazione di cui al presente art., comma 1, o comunque connessi alla dismissione del patrimonio immobiliare di proprietà dello Stato si applicano le disposizioni di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 275,"
Autorizza l'Agenzia del Demanio a vendere immobili statali e dispone che agli atti di alienazione connessi si applichino le disposizioni dell'art. 1, comma 275 della L. n. 311/2004; tuttavia l'applicazione non elimina le limitazioni soggettive contenute nella norma richiamata.
Legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 275
"Ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprietà dei comuni ... in favore di fondazioni o società di cartolarizzazione, associazioni riconosciute sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto"
Prevede l'esenzione fiscale per i trasferimenti di immobili comunali in favore di specifiche categorie di soggetti; la Corte interpreta che, anche quando la norma sia richiamata per le alienazioni dello Stato, le medesime limitazioni soggettive si mantengono e non possono essere estese ad altri beneficiari.
Decreto Legislativo n. 300 del 1999
Richiamato come quadro normativo generale della politica di dismissione del patrimonio pubblico; non modifica l'interpretazione restrittiva delle esenzioni fiscali dettata dalla L. n. 311/2004.
Giurisprudenza di riferimento
Si rinvia ai precedenti (es. Cass. 31333/2019; Cass. 24297/2019; Cass. 23833/2017) che consolidano il principio di stretta interpretazione delle norme che prevedono esenzioni o agevolazioni fiscali.
Massime di principio
- Le esenzioni fiscali previste per trasferimenti di beni pubblici sono di interpretazione restrittiva: vanno applicate solo ai destinatari espressamente indicati dalla norma
- L'estensione di una norma di esenzione prevista per i Comuni ad alienazioni dello Stato non elimina le limitazioni soggettive della norma originaria: occorre verificare che il soggetto beneficiario sia tra quelli elencati
- Quando un decreto richiama un'agevolazione prevista da altra legge, l'applicazione avviene nei limiti e con le stesse condizioni della norma richiamata, salvo espressa disposizione contraria
- In controversie su esenzioni fiscali per alienazioni di patrimonio pubblico il carico probatorio spetta a chi invoca l'agevolazione: bisogna dimostrare che il caso rientra pienamente nelle condizioni normative previste
- In caso di soccombenza in Cassazione sono a carico del ricorrente le spese processuali e possono essere dovuti ulteriori contributi unificati secondo le norme vigenti
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