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Sentenza

Sentenza n. 16226/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. K10/-OMISSIS-del 5 agosto 2024, con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 26 gennaio 2020, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;

Giustizia amministrativa202411784

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2024 di diniego della concessione della cittadinanza italiana richiesta per residenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato il 26 gennaio 2020 domanda di cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Ministero l’ha respinta dopo aver rilevato due procedimenti penali pendenti nel 2023: uno per furto aggravato, originato da una notizia di reato del 3 aprile 2023, e uno per lesioni, originato da una notizia di reato del 30 novembre 2023. Dopo il preavviso di rigetto del 10 aprile 2024 ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, le osservazioni del richiedente erano state ritenute non decisive. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge n. 91/1992, eccesso di potere per difetto d’istruttoria e travisamento, illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione, sostenendo che il diniego si fondasse su formule stereotipate e sulla sola esistenza di carichi pendenti. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione della presunzione di innocenza, richiamando l’art. 27 Cost. e l’art. 6 CEDU, poiché i procedimenti penali non erano definiti. In udienza la difesa ha inoltre contestato la tardività della memoria e dei documenti ministeriali depositati il 17 giugno 2026; il Collegio ha disposto il rinvio per consentire l’esame della documentazione, acquisita d’ufficio. È stata altresì rappresentata l’assoluzione, intervenuta il 21 maggio 2026, dal reato di furto aggravato.

La decisione

Il ricorso è respinto. Il TAR ha ritenuto che i due procedimenti pendenti per furto aggravato e lesioni, valutati congiuntamente e per la loro natura, fossero elementi idonei a sostenere il giudizio prognostico negativo sulla personalità e sull’affidabilità del richiedente, in quanto indicativi di condotte potenzialmente violente e lesive del patrimonio e dell’incolumità. Ha escluso che l’Amministrazione dovesse attendere l’esito penale: la valutazione amministrativa della condotta è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale e può attribuire rilievo alle risultanze fattuali anche in presenza di procedimenti pendenti, senza violare la presunzione di innocenza. L’assoluzione per furto del 21 maggio 2026 è sopravvenuta rispetto al diniego del 5 agosto 2024 e non ne determina l’illegittimità, che va valutata in base agli elementi disponibili al momento dell’adozione dell’atto, secondo il principio tempus regit actum. Il Collegio ha inoltre ritenuto che la stabile occupazione e l’inserimento sociale allegati dal ricorrente costituissero condizioni ordinarie e prerequisiti, non elementi sufficienti a superare il giudizio negativo nel distinto procedimento di naturalizzazione. Ha qualificato il periodo decennale antecedente alla domanda come periodo di osservazione nel quale deve risultare una condotta senza mende, da mantenere fino al giuramento, e ha riconosciuto l’ampia discrezionalità ministeriale nella valutazione dell’integrazione e dell’adesione ai valori della comunità nazionale. Il Ministero è stato ritenuto aver esplicitato circostanze adeguate a sorreggere il diniego. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in € 1.500, oltre oneri e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1, lett. f), della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno” che legittima la presentazione dell’istanza, in quanto indicativo del “legame” che si è venuto a instaurato con il Paese di accoglienza, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione”, in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere - per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità.

    Il requisito della residenza decennale per la naturalizzazione ha anche una dimensione qualitativa: l’intero periodo antecedente alla domanda costituisce un periodo di osservazione della condotta e dell’assimilazione dei valori fondamentali della comunità.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    I richiamati pregiudizi hanno indotto l’Amministrazione a valutare negativamente la domanda di cittadinanza, dandone notizia all’interessato con ministeriale del 10 aprile 2024, resa ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, in riscontro della quale pervenivano osservazioni ritenuti non dirimenti ai fini della positiva definizione del procedimento.

    Il preavviso di rigetto è stato comunicato al richiedente e le osservazioni presentate sono state valutate dall’Amministrazione, che le ha ritenute non idonee a modificare l’esito del procedimento.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 91/1992

    In quest’ottica, vale osservare che i reati di furto aggravato e di lesioni addebitati al ricorrente sono entrambi puniti dalla legge con la reclusione, che nel suo massimo edittale è superiore alla soglia individuata dall’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992, superata la quale si entra nell’area dei reati immediatamente ostativi, che precludono il conseguimento della cittadinanza, richiesta iure matrimonii, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992, persino a chi è coniuge di cittadino italiano e che vanta in quanto tale di un vero e proprio diritto soggettivo.

    La soglia edittale prevista dalla disposizione individua reati ostativi nella concessione della cittadinanza iure matrimonii; il TAR ha richiamato tale dato per sottolineare la gravità degli addebiti nella distinta valutazione discrezionale della naturalizzazione.

  • art. 27 Cost.

    Deve inoltre evidenziarsi, in linea con la giurisprudenza anche di questo Tribunale, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, che la discrezionalità dell’Amministrazione procedente nella concessione dello status civitatis, di cui sono stati delineati sopra gli ampi margini di esercizio – a tutela dei rilevanti interessi dello Stato – nella valutazione in ambito amministrativo della condotta e dell’inserimento sociale dell’interessato, consente che “le valutazioni volte all’accertamento di una responsabilità penale si pongano su di un piano assolutamente differente e autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, con la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possano valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali penali”

    La presunzione di innocenza non impedisce all’Amministrazione di valutare autonomamente, ai fini della cittadinanza, i fatti oggetto di procedimenti penali pendenti, poiché la valutazione amministrativa non equivale all’accertamento della responsabilità penale.

  • art. 6 CEDU

    Deve inoltre evidenziarsi, in linea con la giurisprudenza anche di questo Tribunale, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, che la discrezionalità dell’Amministrazione procedente nella concessione dello status civitatis, di cui sono stati delineati sopra gli ampi margini di esercizio – a tutela dei rilevanti interessi dello Stato – nella valutazione in ambito amministrativo della condotta e dell’inserimento sociale dell’interessato, consente che “le valutazioni volte all’accertamento di una responsabilità penale si pongano su di un piano assolutamente differente e autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, con la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possano valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali penali”

    La valutazione amministrativa della condotta ai fini della naturalizzazione può essere autonoma rispetto al processo penale e non richiede una condanna definitiva, purché non si traduca nell’accertamento amministrativo della responsabilità penale.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Il fatto che il ricorrente sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.

    La stabile occupazione e l’assenza di pericolosità sociale sono considerate condizioni ordinarie per l’ingresso e il soggiorno regolare, non elementi di per sé sufficienti a dimostrare i requisiti qualitativi per la naturalizzazione.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Il fatto che il ricorrente sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.

    I requisiti rilevanti per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno costituiscono la soglia ordinaria di regolarità del soggiorno e non equivalgono alla prova dell’integrazione richiesta per la cittadinanza.

  • art. 64, comma 3, c.p.a.

    Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Collegio, dopo aver preso atto che la documentazione tardivamente depositata sarebbe stata, comunque, acquisita d’ufficio ai sensi dell’art. 64, comma 3, cod. proc. amm., in quanto utile ai fini del decidere (trattandosi peraltro di produzione documentale che costituisce preciso dovere dell’amministrazione resistente, a norma dell’art. 46 cod. proc. amm.), ha disposto il rinvio della causa all’udienza del 23 settembre 2026, onde consentire alla controparte l’esame della documentazione depositata, a tutela del suo diritto di difesa e del contraddittorio;

    Il giudice può acquisire d’ufficio documenti utili alla decisione; quando la loro acquisizione incide sul contraddittorio, deve consentire alla controparte di esaminarli.

  • art. 46 c.p.a.

    Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Collegio, dopo aver preso atto che la documentazione tardivamente depositata sarebbe stata, comunque, acquisita d’ufficio ai sensi dell’art. 64, comma 3, cod. proc. amm., in quanto utile ai fini del decidere (trattandosi peraltro di produzione documentale che costituisce preciso dovere dell’amministrazione resistente, a norma dell’art. 46 cod. proc. amm.), ha disposto il rinvio della causa all’udienza del 23 settembre 2026, onde consentire alla controparte l’esame della documentazione depositata, a tutela del suo diritto di difesa e del contraddittorio;

    La produzione documentale dell’Amministrazione resistente costituisce un dovere processuale; la documentazione utile può essere acquisita e sottoposta al contraddittorio.

Massime di principio

  • Nella domanda di cittadinanza per residenza decennale, il periodo antecedente alla domanda rileva non soltanto come durata minima del soggiorno, ma anche come periodo qualitativo di osservazione della condotta e dell’assimilazione dei valori fondamentali della comunità; la valutazione della condotta si estende, secondo la decisione, fino al giuramento.
  • Nel procedimento di naturalizzazione, l’Amministrazione può valutare autonomamente i fatti oggetto di procedimenti penali pendenti, senza dover attendere la loro definizione e senza che tale valutazione equivalga all’accertamento della responsabilità penale; la valutazione deve riguardare la rilevanza amministrativa della condotta e l’affidabilità dell’interessato.
  • Il giudizio prognostico sulla personalità del richiedente cittadinanza può fondarsi su una valutazione complessiva degli elementi di fatto, considerati nella loro natura e nei reciproci rapporti, e non richiede un esame atomistico dei singoli precedenti.
  • La legittimità del diniego di cittadinanza va valutata sulla base delle circostanze esistenti al momento della sua adozione; un’assoluzione intervenuta successivamente non rende illegittimo retroattivamente il provvedimento, ferma la possibilità di una nuova istanza al mutare delle condizioni.
  • La stabile occupazione e l’inserimento sociale ordinario dello straniero costituiscono prerequisiti della naturalizzazione, ma non sono, da soli, elementi sufficienti a superare una valutazione negativa della condotta e dell’affidabilità.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

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