Sentenza del 13/03/2019 n. 500 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRPEF - detrazione per ristrutturazione di immobile - cessione di porzione dello stesso manufatto - passaggio del diritto alla detrazione - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato riconosciuto che le detrazioni non ancora utilizzate passano all’acquirente anche in caso di trasferimento di una porzione dell’immobile. La cessione parziale del manufatto non impedisce quindi il subentro nel diritto alla detrazione, purché ricorra il trasferimento della proprietà della porzione interessata e siano rispettate le condizioni previste dalla normativa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trasferimento del diritto di beneficiare delle detrazioni IRPEF previste dalla legge n. 449/1997 per interventi di ristrutturazione e miglioria di un immobile. Il problema era stabilire se tale diritto passasse all’acquirente anche quando fosse stata ceduta soltanto una porzione dell’immobile, e non l’intera unità immobiliare, con trasferimento avvenuto tra soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare.
Norme richiamate
Legge n. 449/1997
Detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio
Le detrazioni per lavori di ristrutturazione non ancora fruite si trasferiscono all’acquirente dell’immobile; tale trasferimento è ammesso anche quando la cessione riguarda soltanto una porzione del bene, non essendo necessario il trasferimento dell’intera unità immobiliare.
Massime di principio
- In caso di trasferimento di un immobile ristrutturato, le rate residue della detrazione possono passare all’acquirente, salvo diversa pattuizione o specifiche limitazioni normative.
- Il trasferimento parziale dell’immobile non esclude automaticamente il passaggio del diritto alla detrazione: occorre verificare che la porzione ceduta sia parte del bene oggetto degli interventi e che il trasferimento comporti il subentro nella proprietà.
- La circostanza che cedente e acquirente appartengano allo stesso nucleo familiare non impedisce, di per sé, il trasferimento delle detrazioni.
- È necessario documentare sia gli interventi eseguiti sia la quota di detrazione già utilizzata e quella residua, oltre all’atto di trasferimento della proprietà.
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