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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23643/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Gli imputati hanno dedotto violazione del principio del contraddittorio scritto e nullità per omessa valutazione delle memorie telematiche depositate (memoria e conclusioni del difensore trasmessa il 20/01/2025), nonché inosservanza di norme procedurali a pena di nullità. In particolare si è lamentato che il Tribunale d'appello ha attestato l'assenza di memorie e conclusioni della difesa nonostante l'avvenuto deposito telematico, ha omesso di valutare l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dalle parti civili per mancata specificità dei motivi e non ha esaminato la richiesta subordinata di dichiarare inammissibile l'impugnazione civile quanto al danno morale per revoca implicita della domanda nel grado di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabili i principi sulla trattazione cartolare (art. 598-bis c.p.p.) e sul rispetto del contraddittorio scritto: la mancata valutazione della memoria telematica difensiva, contenente argomentazioni autonome, ha integrato una nullità che viziava la decisione del Tribunale di Cagliari. La Corte ha altresì chiarito che la norma di cui all'art. 573, comma 1-bis (introdotta dalla Legge Cartabia) non si applica al caso perché la costituzione delle parti civili è anteriore al 30/12/2022. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata agli effetti civili e la causa è rinviata al giudice civile competente per valore in grado di appello per lo svolgimento del nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 598-bis cod. proc. pen.

    La corte provvede sull'appello in camera di consiglio. Se non e' diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica.

    La disciplina della trattazione cartolare impone al giudice di valutare le memorie e le conclusioni trasmesse telematicamente; l'omessa valutazione di memorie difensive con contenuto argomentativo autonomo configura violazione del contraddittorio scritto e può integrare nullità rilevante.

  • art. 573 cod. proc. pen. (comma 1-bis, Legge Cartabia D.Lvo n.150/2022)

    Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

    La norma trasferisce all'ordine civile le impugnazioni aventi ad oggetto solo interessi civili, ma si applica solo se la costituzione di parte civile è intervenuta dopo l'entrata in vigore (30/12/2022). Nel caso concreto non si applica perché le parti civili si erano costituite prima di tale data.

  • art. 606 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato come motivo di cassazione per violazione di norme processuali e difetto di motivazione rispetto a questioni rilevanti (es. mancata valutazione di memorie e eccezioni procedurali).

  • art. 111-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla trasmissione telematica degli atti processuali; il deposito telematico nel portale certifica l'avvenuto invio e deve essere considerato dal giudice.

  • art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata nella giurisprudenza per qualificare come nullità generale la lesione del diritto di intervento dell'imputato derivante dall'omessa valutazione di conclusioni scritte trasmesse telematicamente.

  • art. 23 d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 e art. 23-bis

    Disposizioni emergenziali sulla possibilità di presentare conclusioni scritte via PEC; la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata valutazione di tali conclusioni può integrare nullità se le conclusioni hanno contenuto argomentativo autonomo.

  • D.Lvo n. 150/2022 (Legge Cartabia)

    Ha introdotto modifiche, tra cui l'art. 573 comma 1-bis, che incidono sulla devoluzione in civile delle impugnazioni aventi ad oggetto solo interessi civili; la Corte ha precisato i limiti di applicazione temporale della norma.

Massime di principio

  • In trattazione cartolare d'appello il giudice è obbligato a valutare le memorie e le conclusioni telematiche di tutte le parti: l'omessa valutazione di memorie difensive con contenuto argomentativo autonomo configura nullità rilevante per violazione del contraddittorio scritto.
  • Se l'impugnazione concerne solo interessi civili, l'art. 573 c.p.p., comma 1-bis, può trasferire il procedimento al giudice civile, ma ciò vale solo quando la costituzione della parte civile è successiva all'entrata in vigore della norma (30/12/2022).
  • La prova del deposito telematico (tramite portale/PEC) deve essere valutata dal giudice; dichiarare l'assenza di memorie nonostante comprovato deposito è vizio formale che può determinare annullamento.
  • In caso di impugnazione civile promossa dalle parti civili dopo assoluzione in primo grado, il giudice d'appello deve comunque esaminare le difese trasmesse dagli imputati (anche in assenza di loro impugnazione) per assicurare il corretto contraddittorio.
  • Rimedi pratici: se v'è omessa valutazione di memorie difensive autonome, la Cassazione può annullare la decisione agli effetti civili e disporre il rinvio al giudice civile competente per il nuovo esame.

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