Sentenza del 30/03/2018 n. 2115 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Cartella di pagamento - Bollo automobilistico - Notifica cartella dopo tre anni dalla intimazione - Prescrizione - Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell’Agente della Riscossione è stata ritenuta prescritta. In materia di bollo automobilistico il diritto di credito dell’ufficio si prescrive in tre anni; pertanto, il decorso di oltre tre anni tra la notifica della cartella e la precedente intimazione di pagamento impedisce la riscossione del credito.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito per bollo automobilistico, rilevando che tra la notifica della cartella di pagamento e la successiva intimazione di pagamento era trascorso un periodo superiore a tre anni. La contestazione riguardava quindi la perdita del diritto dell’ufficio alla riscossione per decorso del termine prescrizionale triennale.
Norme richiamate
Disciplina della prescrizione del bollo automobilistico
Prescrizione triennale del diritto di credito dell’ufficio
Il credito relativo al bollo automobilistico si prescrive in tre anni. In assenza di atti validi e tempestivi idonei a interrompere la prescrizione, il decorso del termine impedisce all’Agente della Riscossione di pretendere il pagamento.
Massime di principio
- Per i tributi automobilistici, il termine ordinario da verificare è quello triennale, calcolato considerando la data di notifica degli atti rilevanti.
- La notifica di una cartella non mantiene indefinitamente valido il credito: se tra la cartella e il successivo atto di riscossione trascorrono più di tre anni senza un valido atto interruttivo, il credito può essere prescritto.
- La prescrizione deve essere eccepita dal contribuente e richiede il controllo della sequenza degli atti, delle relative date e della loro effettiva notifica.
- Non ogni comunicazione dell’amministrazione interrompe automaticamente la prescrizione: occorre verificare che si tratti di un atto valido, riferibile al credito e regolarmente notificato.
- La valutazione concreta può dipendere da eventuali atti interruttivi, sospensioni o dilazioni intervenuti nel periodo considerato.
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