Sentenza n. 9652/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, del provvedimento di interdizione a contrarre con le PP.AA. ex D.lgs. n. 50/2016 prot n. -OMISSIS-del giorno -OMISSIS- e della correlativa nota prot. n. -OMISSIS-del medesimo -OMISSIS-, notificati in pari data, emanati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché di tutti gli atti presupposti, connesso e/o consequenziali, ancorché non conosciuti dalla ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, limitato al periodo di efficacia della sospensione dell'attività imprenditoriale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento ministeriale adottato ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008, deducendo: violazione della norma, poiché l'interdizione sarebbe stata adottata dopo la revoca della sospensione dell'attività imprenditoriale; difetto di motivazione; violazione dei termini procedimentali per la tardiva adozione dell'interdizione. La sospensione era stata disposta dall'Ispettorato territoriale del lavoro l'11 novembre 2022, in seguito all'accertamento della mancanza di protezioni verso il vuoto, ed era stata revocata il 5 dicembre 2022 dopo l'ottemperanza alle prescrizioni. Il Ministero aveva adottato il provvedimento interdittivo il 2 ottobre 2023, limitandone tuttavia l'efficacia al periodo compreso tra l'11 novembre e il 5 dicembre 2022.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'interdizione prevista dall'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008 non costituisca una sanzione autonoma, ma una misura accessoria, vincolata e meramente ricognitiva, diretta a cristallizzare l'effetto legale del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione prodotto dalla sospensione dell'attività imprenditoriale. Poiché la sospensione era stata adottata, notificata e aveva prodotto effetti, la successiva revoca per adeguamento alle prescrizioni non impediva l'adozione dell'interdizione, ma imponeva di limitarne l'efficacia al periodo in cui la sospensione era stata vigente. Il Ministero non disponeva di discrezionalità né sull'an né sul contenuto della misura e non doveva procedere a una nuova valutazione della gravità delle violazioni o del merito dell'accertamento ispettivo. La censura sul difetto di motivazione è stata respinta perché l'atto indicava i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche della decisione. È stata respinta anche la censura relativa al ritardo: il termine di 45 giorni previsto dalla circolare ministeriale n. 1733/2006 è ordinatorio e il suo superamento non determina l'illegittimità dell'atto in assenza di specifica irragionevolezza. Il decorso del tempo non poteva inoltre fondare un legittimo affidamento sulla mancata adozione dell'interdizione, trattandosi di effetto direttamente previsto dalla legge. La società è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre rimborso forfettario e accessori.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
per tutto il periodo di efficacia della sospensione dell’attività imprenditoriale, è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione
Il divieto di contrattare e la conseguente interdizione costituiscono effetti automatici e vincolati della sospensione che abbia prodotto effetti; la revoca successiva della sospensione non elimina il periodo già maturato, sicché l'interdizione deve essere riferita temporalmente a tale periodo.
circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 1733 del 2006
Il termine di 45 giorni per l'adozione dell'interdizione ha natura ordinatoria e il suo superamento non determina, di per sé, l'illegittimità del provvedimento.
circolare del Ministero del Lavoro n. 33 del 2009
Conferma che l'interdizione è un effetto automatico della sospensione divenuta efficace e che non occorre adottarla soltanto quando la sospensione non abbia mai prodotto effetti o sia stata annullata in sede giurisdizionale.
Massime di principio
- L'interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008 è una misura accessoria, vincolata e meramente ricognitiva dell'effetto legale prodotto dalla sospensione dell'attività imprenditoriale, non una sanzione autonoma.
- Quando la sospensione dell'attività imprenditoriale sia stata adottata, notificata e abbia prodotto effetti, la successiva revoca per adeguamento alle prescrizioni non impedisce l'adozione dell'interdizione; quest'ultima deve però essere limitata al periodo di effettiva sospensione.
- Nell'adozione dell'interdizione l'amministrazione non dispone di discrezionalità né sull'an né sul contenuto della misura e non deve svolgere un'autonoma valutazione della gravità delle violazioni o riesaminare l'accertamento compiuto dall'autorità ispettiva.
- Il termine di 45 giorni previsto dalla circolare ministeriale n. 1733/2006 per l'adozione dell'interdizione è ordinatorio; il suo superamento non comporta l'illegittimità dell'atto in assenza di specifici elementi di irragionevolezza.
- Il mero decorso del tempo non può generare un legittimo affidamento sulla mancata adozione dell'interdizione, poiché essa costituisce effetto direttamente previsto dalla legge.
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