Cassazione Penale, Ordinanza n. 20466/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse privo di specificità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché non confrontato in modo puntuale con la motivazione della sentenza di appello ma limitato a reiterare censure già disattese. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto in abitazione ed evasione. Con l'unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e alla valutazione del compendio probatorio, sostenendo in sostanza l'erroneità della ricostruzione di merito. La Corte ha però ritenuto il motivo generico, perché meramente riproduttivo delle medesime censure già esaminate e ritenute infondate in appello, senza una reale correlazione con le specifiche argomentazioni della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
mancanza di specificità del motivo
La carenza di specificità del motivo di ricorso, quando non vi sia correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione, determina l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e deve confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già disattese in appello non è sufficiente.
- La mancanza di correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle del ricorso integra difetto di specificità e comporta l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20367/2025 del 03/06/2025
- ordinanza_penale · 3 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20390/2025 del 03/06/2025
- ordinanza_penale · 3 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20402/2025 del 03/06/2025
- ordinanza_penale · 3 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20403/2025 del 03/06/2025
- ordinanza_penale · 3 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20404/2025 del 03/06/2025
- ordinanza_penale · 3 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20405/2025 del 03/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →