Sentenza del 14/11/2016 n. 8582 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Notifica cartella esattoriale a mezzo PEC - Mancanza della firma digitale - Irrilevanza - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità della notifica della cartella esattoriale effettuata a mezzo PEC, ritenendo necessaria la firma digitale sull'atto notificato. La contestazione riguardava quindi la validità formale della cartella per mancanza di sottoscrizione digitale.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima la notifica della cartella esattoriale tramite PEC anche in assenza di firma digitale, poiché, secondo la giurisprudenza richiamata, per la validità della cartella di pagamento non è necessaria la sottoscrizione dell'atto, ma la sua conformità al modello previsto dalla legge. La cartella deve quindi rispettare i requisiti formali stabiliti dall'articolo 25, comma 2, del d.P.R. 602/1973.
Norme richiamate
Articolo 25, comma 2, del d.P.R. 602/1973
La validità della cartella di pagamento dipende dalla sua conformità al modello legale e ai requisiti formali previsti dalla disposizione, non necessariamente dalla presenza di una firma digitale.
Massime di principio
- La notifica di una cartella esattoriale tramite PEC non è automaticamente invalida per la sola mancanza della firma digitale.
- Per valutare la validità della cartella occorre verificare soprattutto la conformità dell'atto al modello legale e la presenza degli elementi essenziali richiesti dalla normativa.
- La contestazione della cartella non può fondarsi esclusivamente sull'assenza della sottoscrizione digitale, se l'atto è identificabile, integro e conforme ai requisiti di legge.
- Eventuali ulteriori vizi della notifica o della cartella devono essere dimostrati specificamente e non possono essere desunti dalla sola trasmissione via PEC senza firma digitale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 nov 2016Sentenza del 14/11/2016 n. 106 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 14 nov 2016Sentenza del 14/11/2016 n. 1996 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 14 nov 2016Sentenza del 14/11/2016 n. 1997 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 14 nov 2016Sentenza del 14/11/2016 n. 2984 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 14 nov 2016Sentenza del 14/11/2016 n. 2991 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 14 nov 2016Sentenza del 14/11/2016 n. 2996 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →