Sentenza n. 16769/2026 - Roma, Sezione 3
per la riassunzione del processo a seguito di ordinanza in data 21.06.2019, con la quale il Tribunale di Torino ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, in favore del Giudice amministrativo, quindi per l’annullamento del provvedimento n. K10/-OMISSIS-/768/R emesso in data 09.10.2018 e notificato in data 12.11.2018, con il quale il Ministro dell’Interno ha decretato respingersi l’istanza del ricorrente; nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento; e per ogni ulteriore statuizione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di diniego della concessione della cittadinanza italiana per ragioni attinenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, cittadino turco residente in Italia dall’aprile 2005, aveva presentato il 27 luglio 2017 domanda di cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il diniego, notificato il 12 novembre 2018, richiamava elementi informativi relativi ai familiari, ritenuti tali da non consentire di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica; la documentazione istruttoria acquisita in giudizio indicava controindicazioni riferite al padre, mentre il provvedimento menzionava erroneamente il fratello. Dopo avere proposto ricorso al Tribunale civile di Torino l’11 gennaio 2019, il ricorrente ha riassunto la causa davanti al TAR in seguito alla declinatoria di giurisdizione del 21 giugno 2019. Ha dedotto violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 9, comma 1, lett. f), e 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992; eccesso di potere per difetto di motivazione, errata indicazione dei fatti e dei presupposti e difetto di istruttoria, nonché carenza di motivazione sull’interesse pubblico. Ha inoltre fatto valere la propria integrazione sociale e lavorativa, l’assenza di precedenti penali e l’omessa comunicazione dei motivi ostativi. Il Ministero ha eccepito l’irricevibilità per tardività della riassunzione e, nel merito, ha resistito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile e ammissibile: il ricorso originario al giudice ordinario era stato proposto entro sessanta giorni dalla notifica del diniego e la riassunzione era tempestiva, secondo la prova depositata dal ricorrente e in assenza di elementi contrari dell’Amministrazione. Nel merito ha respinto tutte le censure. La concessione della cittadinanza per residenza comporta un’ampia valutazione discrezionale, che include la verifica dell’assenza di rischi per la sicurezza della Repubblica; le informazioni provenienti dagli organismi di sicurezza, acquisite in giudizio con cautele idonee a tutelare fonti e attività di intelligence, sono state ritenute affidabili e sufficienti a sorreggere il diniego. Il richiamo all’informativa riservata costituisce motivazione per relationem adeguata: non è necessario esporre nell’atto tutte le fonti e i fatti quando ciò possa compromettere la sicurezza nazionale, ferma la possibilità di ostensione in giudizio secondo le cautele disposte dal giudice. È stata quindi respinta la censura di difetto di motivazione e istruttoria, inclusa quella relativa all’erronea indicazione del fratello anziché del padre, poiché l’istruttoria ha chiarito la controindicazione e il Collegio ha ritenuto comunque rilevanti e attendibili le informazioni sui familiari. L’omissione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis è stata ritenuta legittima, essendo il diniego fondato su dati riservati che non potevano essere dettagliatamente comunicati senza pregiudicare la sicurezza nazionale. Il Collegio ha ritenuto sufficiente, ai fini preventivi, una prognosi di pericolo assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, senza necessità di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, e ha considerato recessivo l’interesse individuale alla naturalizzazione rispetto alla sicurezza nazionale. Ricorso respinto; spese compensate per la specificità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno: … f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La residenza legale decennale costituisce il presupposto per presentare la domanda, ma non attribuisce un diritto alla cittadinanza: l’Amministrazione svolge un’ampia valutazione discrezionale sulle ragioni della richiesta, sull’inserimento nella comunità nazionale e sui rischi per la sicurezza della Repubblica.
art. 3 l. 241/1990
il provvedimento di concessione della cittadinanza refluisce nel novero degli atti di alta amministrazione, che sottende una valutazione di opportunità politico-amministrativa, caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità nella valutazione dei fatti accertati e acquisiti al procedimento
Per un diniego di cittadinanza fondato sulla sicurezza nazionale, la motivazione è adeguata se rende comprensibile il percorso logico dell’Amministrazione; non occorre riportare analiticamente tutte le fonti e i fatti riservati, potendo il richiamo all’informativa costituire motivazione per relationem.
art. 10-bis l. 241/1990
qualora il diniego sia destinato ad essere supportato da dati di carattere riservato (che potrebbero, se conosciuti, pregiudicare la sicurezza nazionale e che, in quanto tali, sono addirittura sottratti all’accesso) non è del pari ipotizzabile la violazione della norma posta dall’art. 10-bis della legge n. 241/90, la cui ‘ratio’ presuppone che l’interessato sia messo in condizioni di conoscere in modo dettagliato gli elementi che giustificano l’adozione del futuro provvedimento negativo
Il preavviso di rigetto non è dovuto quando il diniego si fonda su dati riservati la cui comunicazione dettagliata potrebbe pregiudicare la sicurezza nazionale, poiché in tale situazione non è possibile assicurare all’interessato la conoscenza puntuale degli elementi ostativi.
art. 65 c.p.a.
Con successiva ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-del 2025, adottata ai sensi dell’art. 65 cod. proc. amm., è stata disposta l’acquisizione dall’Amministrazione resistente la documentazione istruttoria sulla base della quale è stato emesso il provvedimento impugnato
La disposizione è stata utilizzata per acquisire dall’Amministrazione la documentazione istruttoria posta a fondamento del diniego, con le cautele necessarie a tutelare le informazioni riservate.
art. 73 c.p.a.
Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-del 2025, adottata ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., sono stati sollevato dubbi in ordine all’ammissibilità del ricorso, sia per la tardività della riassunzione innanzi all’intestato Tribunale, sia per la tardività dell’originaria impugnativa davanti al giudice ordinario, da proporre entro il termine decadenziale di 60 giorni, non venendo sanata dalla riproposizione in questa sede.
Il giudice ha sottoposto al contraddittorio delle parti i dubbi sulla tempestività della riassunzione e dell’originaria impugnativa; dopo l’esame della prova documentale ha concluso che il ricorso era ricevibile e ammissibile.
art. 327 c.p.c.
tenuto conto del termine lungo per l’impugnazione, previsto per il caso di mancata notifica della stessa di cui all’art. 327 c.p.c.
Nel valutare la tempestività della riassunzione, il ricorrente ha invocato il termine lungo previsto per l’impugnazione della pronuncia del giudice ordinario non notificata; il TAR ha ritenuto tempestiva la riassunzione sulla base della prova depositata e dell’assenza di contestazioni documentate dell’Amministrazione.
Massime di principio
- La residenza legale decennale richiesta per la cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 legittima la presentazione dell’istanza, ma non determina un diritto al suo accoglimento; il Ministero può svolgere una valutazione ampiamente discrezionale sull’inserimento del richiedente nella comunità nazionale e sulla compatibilità della sua ammissione con la sicurezza della Repubblica.
- Un diniego di cittadinanza fondato su informazioni riservate degli organismi di sicurezza può essere motivato per relationem, senza esporre nel provvedimento tutte le fonti e i dettagli istruttori, quando la disclosure possa pregiudicare la sicurezza nazionale; l’adeguatezza della motivazione va verificata in rapporto alla possibilità di comprendere le ragioni essenziali del diniego e alle cautele con cui la documentazione può essere acquisita in giudizio.
- Quando il diniego di cittadinanza si fonda su dati riservati la cui comunicazione potrebbe compromettere la sicurezza nazionale, l’omissione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 non integra violazione procedimentale, se la riservatezza impedisce di rendere conoscibili in dettaglio gli elementi ostativi.
- Nelle valutazioni preventive sulla sicurezza della Repubblica connesse alla concessione della cittadinanza, il pericolo non deve essere accertato con il grado di certezza oltre ogni ragionevole dubbio: può bastare una prognosi probabilistica assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, anche in presenza di un quadro di incertezza, in ragione della natura preventiva della valutazione.
- Le informazioni provenienti dagli organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza possono sorreggere il diniego di cittadinanza anche quando riguardano i familiari del richiedente, se l’Amministrazione ne esplicita la rilevanza per la valutazione di sicurezza e il giudice, esaminata la documentazione con le cautele necessarie, non ravvisa elementi per metterne in discussione l’affidabilità.
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