Sentenza del 28/12/2016 n. 27161 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate per tardività. La sentenza della CTR Piemonte è quindi rimasta definitiva. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.500 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza della CTR Piemonte che aveva escluso l’assoggettamento a IVA della cessione di alcuni terreni, già parte di un compendio destinato all’esercizio dell’impresa agricola, ritenendo applicabile la sola imposta proporzionale di registro. Nel merito, l’Amministrazione sosteneva la legittimità dell’accertamento IVA. Tuttavia, la Corte di cassazione non ha esaminato i quattro motivi di ricorso perché l’impugnazione era stata proposta oltre il termine previsto dalla legge.
Norme richiamate
Art. 327, comma 1, c.p.c.
termine "lungo" di un anno dalla pubblicazione della sentenza per proporre l'impugnazione
La norma stabilisce il termine ordinario per impugnare una sentenza quando non sia stata notificata: nel caso esaminato, il termine decorreva dalla pubblicazione della sentenza e l’impugnazione dell’Agenzia è stata ritenuta tardiva.
Massime di principio
- Il rispetto dei termini processuali per proporre impugnazione è preliminare: se il ricorso è tardivo, il giudice può dichiararlo inammissibile senza esaminare le questioni sostanziali.
- Quando la sentenza non è stata notificata, occorre verificare il termine lungo decorrente dalla sua pubblicazione, tenendo conto della disciplina temporale applicabile al processo.
- Il deposito e la pubblicazione della sentenza possono coincidere; pertanto, la data da cui calcolare il termine di impugnazione è normalmente quella del deposito/pubblicazione risultante dagli atti.
- La dichiarazione di inammissibilità per tardività comporta normalmente la soccombenza della parte che ha proposto l’impugnazione e la conseguente condanna alle spese.
- Una decisione processuale di inammissibilità può lasciare ferma la decisione favorevole ottenuta dal contribuente nel grado precedente, senza che la Corte di cassazione valuti il merito tributario.
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