Cassazione Civile, Ordinanza n. 02609/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda origina da una pluralità di giudizi connessi. In uno, la persona fisica titolare di impresa chiese la cancellazione di ipoteche iscritte dal Comune su numerosi immobili di sua proprietà e il risarcimento dei danni, deducendo l'illegittimità delle iscrizioni per intervenuta prescrizione del credito comunale e per eccesso di valore dei beni ipotecati rispetto al credito garantito. In un altro, il Comune domandò il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da una condotta criminosa accertata in sede penale, chiedendo tra l'altro il danno all'immagine. Nel terzo giudizio la stessa persona fisica ripropose la domanda di accertamento dell'illegittimità delle ipoteche, sostenendo anche che la remissione del debito verso uno dei condebitori solidali avesse liberato tutti gli altri ai sensi dell'art. 1301 c.c. Dopo la cassazione con rinvio della precedente sentenza d'appello, il giudizio è stato riassunto dal Comune e la Corte d'appello di rinvio ha confermato la condanna risarcitoria e rigettato le ulteriori domande. Nel successivo ricorso per cassazione, la ricorrente ha impugnato la sentenza di rinvio, ma la Corte ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito, nel termine di legge, della copia notificata della sentenza impugnata: la ricorrente aveva dichiarato che la sentenza le era stata notificata, ma non aveva prodotto la relata di notifica né tale documento risultava nella disponibilità della Corte; inoltre la notifica del ricorso non risultava tempestiva rispetto al deposito della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha ritenuto applicabile il principio per cui, quando il ricorrente affermi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositare la copia notificata della decisione entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c.; in mancanza, il ricorso è improcedibile, salvo che la relata risulti comunque nella disponibilità della Corte per effetto della produzione della controparte o dell'acquisizione del fascicolo d'ufficio. Nel caso concreto, la ricorrente non ha assolto tale onere e la notifica del ricorso non è risultata tempestiva neppure rispetto al deposito della sentenza, sicché non poteva operare la salvezza elaborata dalla giurisprudenza di legittimità. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
impone, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, il deposito della copia della sentenza impugnata con la relata di notificazione, se la sentenza è stata notificata e quindi decorre il termine breve per impugnare.
art. 372 c.p.c.
può consentire, in via estensiva e nei limiti temporali del deposito del ricorso, il deposito separato della copia notificata della sentenza per evitare l'improcedibilità, ma non consente di sanare tardivamente l'omissione oltre il termine di cui all'art. 369 c.p.c.
art. 325 c.p.c.
è richiamato per individuare il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza.
art. 380-bis.1 c.p.c.
è la norma processuale in base alla quale è stata fissata la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di porre a carico della parte soccombente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1301 c.c.
è richiamato nella vicenda sostanziale per la tesi secondo cui la remissione del debito nei confronti di un condebitore solidale avrebbe liberato anche gli altri condebitori.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, assume su di sé l'onere di depositarne la copia notificata entro il termine di legge, perché tale deposito è funzionale al controllo della tempestività del ricorso in relazione al termine breve di impugnazione.
- L'omesso deposito della copia notificata della sentenza comporta improcedibilità del ricorso, salvo che la relativa documentazione sia comunque già nella disponibilità della Corte perché prodotta dal controricorrente o acquisita tramite il fascicolo d'ufficio nei casi consentiti.
- La successiva produzione della relata di notifica non è idonea a sanare l'omissione quando sia ormai spirato il termine previsto dall'art. 369 c.p.c.; il regime processuale privilegia la verifica immediata della tempestività dell'impugnazione.
- Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, la tempestività può essere verificata anche sulla base del solo collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e la data di notificazione del ricorso, ma solo se il ricorso sia stato notificato entro il termine breve calcolato dalla pubblicazione, in modo da assicurare comunque il controllo della tempestività.
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