Sentenza del 19/04/2016 n. 502 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
ICI -riqualificazione di un terreno - mutamento di destinazione - area edificabile -notifica - art. 31, co. 20 l. 289/02 - è necessaria - omissione - nullitàdell'accertamento - consegue. Il Comune,ai sensi dell'art. 31, co. 20 l. 289/02, è tenuto a notificare al proprietariodel terreno l'avvenuto mutamento di destinazione dello stesso, prima dirichiedere il versamento dell'ICI sull'area. L'omessa notifica comporta lanullità dell'avviso di accertamento per violazione di legge. (Nel caso dispecie, a fronte di modifiche del piano regolatore comunale, il terreno delcontribuente, dapprima classificato come zona agricola, era divenuto areafabbricabile).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stato affermato che il Comune deve notificare al proprietario l'intervenuto mutamento della destinazione urbanistica del terreno prima di richiedere il pagamento dell'ICI come area edificabile. L'omissione di tale comunicazione integra una violazione di legge e comporta la nullità dell'avviso di accertamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'avviso di accertamento ICI con cui il Comune pretendeva il pagamento dell'imposta qualificando il terreno come area edificabile, a seguito della modifica del piano regolatore comunale. La contestazione riguardava l'omessa notifica preventiva dell'avvenuto mutamento di destinazione urbanistica, richiesta dall'art. 31, comma 20, della legge n. 289/2002.
Norme richiamate
Art. 31, comma 20, legge n. 289/2002
Il Comune è tenuto a notificare al proprietario l'avvenuto mutamento di destinazione del terreno prima di richiedere il versamento dell'ICI sull'area.
La norma impone una comunicazione preventiva al proprietario quando, per effetto degli strumenti urbanistici, un terreno agricolo diventa edificabile ai fini dell'ICI. La mancata notifica determina la nullità dell'avviso di accertamento.
Massime di principio
- Quando un terreno cambia destinazione urbanistica e diventa edificabile, il Comune deve informare preventivamente il proprietario prima di applicare l'imposta secondo il nuovo valore o la nuova qualificazione.
- L'omessa comunicazione prevista dalla legge non costituisce una mera irregolarità formale, ma può comportare la nullità dell'avviso di accertamento per violazione di legge.
- In caso di accertamento fondato su una nuova classificazione urbanistica, il contribuente dovrebbe verificare sia l'effettiva modifica dello strumento urbanistico sia l'avvenuta notifica preventiva da parte del Comune.
- La decisione riguarda specificamente l'ICI e la fattispecie descritta; per tributi o discipline successive occorre verificare la normativa applicabile al periodo d'imposta.
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