Sentenza n. 9669/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento 1. delle graduatorie di merito regionali, pubblicate sul sito istituzionale in data 30/10/2024, e relative al concorso docenti di cui al Dm n. 205/2023, come approvate con il gravato decreto di cui al prot. n. 68125/2024, per la classe di concorso A048 (Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di II grado), per la regione Campania, nella parte in cui non è presente l’odierna ricorrente; 2. nonché delle graduatorie di merito regionali pubblicate sul sito istituzionale in data 12/11/2024, e relative al concorso docenti di cui al Dm n. 205/2023, come approvate con il gravato decreto di cui al prot. n. 71649/2024, per la classe di concorso A049 (Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di II grado), per la regione Campania, nella parte in cui non è presente l’odierna ricorrente; 3. nonché della graduatoria di merito rettificata in data 13/12/2024 per la classe di concorso A049 (Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di II grado) per la regione Campania e del relativo decreto di approvazione n. 81283/2024, nella parte in cui non è presente l’odierna ricorrente; 4. nonché di ogni altra ed eventuale rettifica delle predette graduatorie di merito, anche dal protocollo non conosciuto, e del relativo decreto di approvazione, nella parte in cui non è prevista la presenza della odierna ricorrente; 5. nonché di ogni eventuale provvedimento con riferimento alle anzidette graduatorie, a firma dell’USR Campania, avente ad oggetto lo scorrimento delle graduatorie a causa delle rinunce dei vincitori, nella parte in cui non è contemplata l’odierna ricorrente; 6. nonché degli esiti riconosciuti alla ricorrente a seguito della valutazione, nonchè dei verbali, delle griglie di valutazione e di ogni altro atto facente parte del medesimo procedimento amministrativo. 7. nonché dei decreti, con i quali sono state nominate le Commissioni Giudicatrici per le classi A048 (Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di II grado) e A049 (Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di I grado); 8. nonché di tutti gli altri atti presupposti e/o connessi, ossia: del bando di cui al presente concorso n. 2575 del 06/12/2023, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Direzione Generale per il Personale Scolastico, avente ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”, nella parte in cui è inteso in senso escludente per la parte ricorrente, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente; 9. del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente; 10. nonché del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 78 del 17 gennaio 2024 recante la rideterminazione del contingente della procedura concorsuale bandita su base regionale con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 2575 del 6 dicembre 2023, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e di tutti gli allegati; 11. nonché del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 18 gennaio 2024 n. 90 concernente “Aggregazione delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico 6 dicembre 2023, n. 2575”, ivi comprese le relative tabelle e gli allegati se intesi in senso escludente; 12. nonché del Dm n. 158/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggetto le procedure di immissione in ruolo, ivi compresi i relativi allegati; 13. ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni pedissequo allegato al predetto bando e degli atti ad esso presupposti e connessi, ossia: il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; 14. del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; 15. del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; 16. del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, come integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; 17. del decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 10 agosto 2017 n. 616, che prevede le modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente; 18. del decreto ministeriale 9 novembre 2021 n. 326, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente; 19. nonché di ogni altro atto o provvedimento, anche dal protocollo non conosciuto, se inteso in senso escludente per la parte istante. Per l’accertamento del diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie di merito regionali per le classi di concorso A048 e A049 Campania anche ai fini dello scorrimento delle graduatorie ed altresì ai fini del riconoscimento dell’abilitazione in quanto docente che ha superato tutte le prove del concorso, nonché ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo del titolo di abilitazione conseguito all’estero in attesa di riconoscimento. Per la condanna dell’amministrazione a pubblicare le graduatorie di merito in favore della ricorrente anche ai fini dello scorrimento nonché a riconoscere alla ricorrente l’abilitazione in quanto docente che ha superato tutte le prove del concorso, nonché ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo del titolo di abilitazione conseguito all’estero in attesa di riconoscimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie di merito regionali e relativi atti di approvazione e valutazione del concorso docenti per le classi A048 e A049 in Campania, nella parte in cui la candidata non era inserita, nonché la mancata pubblicazione dell'elenco degli idonei non vincitori, il mancato riconoscimento dell'abilitazione e il mancato attribuzione del punteggio aggiuntivo per titolo abilitativo estero in attesa di riconoscimento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato le graduatorie di merito e gli atti della procedura concorsuale per docenti disciplinata dal D.M. n. 205/2023 e dal D.D. n. 2575/2023, chiedendo l'inserimento nelle graduatorie per le classi A048 e A049, anche ai fini dello scorrimento, il riconoscimento dell'abilitazione per il superamento delle prove e l'attribuzione del punteggio aggiuntivo previsto per un titolo abilitativo conseguito all'estero e ancora in attesa di riconoscimento. Ha dedotto: 1) violazione della direttiva 2005/36/CE, del d.lgs. n. 206/2007, del primato del diritto dell'Unione, dei principi costituzionali e del buon andamento, nonché eccesso di potere, per il mancato riconoscimento del punteggio relativo al titolo estero; 2) violazione dei principi di merito, trasparenza e buon andamento, nonché eccesso di potere e illogicità manifesta, per la mancata pubblicazione di una graduatoria comprendente tutti gli idonei non vincitori; 3) violazione dei principi di merito, fabbisogno, continuità didattica e della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere, per la mancata previsione dello scorrimento e per il mancato riconoscimento del carattere abilitante del superamento delle prove; 4) in subordine, questione di legittimità costituzionale e richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, assumendo l'irragionevolezza della disciplina e la sua natura di legge-provvedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse: anche con l'attribuzione del punteggio aggiuntivo richiesto, la ricorrente non sarebbe comunque risultata vincitrice, sicché la censura non avrebbe potuto procurarle un'utilità concreta. Il secondo e il terzo motivo sono stati esaminati congiuntamente e respinti. La disciplina speciale del concorso, fondata sull'art. 59, commi 10 e 11, d.l. n. 73/2021, non imponeva la pubblicazione di una graduatoria degli idonei non vincitori. La pubblicazione della graduatoria dei vincitori esauriva la procedura, ferma la possibilità di integrazione o scorrimento in caso di rinuncia dei vincitori. La mancata pubblicazione dell'elenco non impediva agli interessati di conoscere la propria posizione mediante accesso agli atti e non era stata dimostrata come ostativa agli eventuali scorrimenti. La posizione dell'idoneo integra una mera aspettativa all'assunzione, non tutelabile in questa fase, anche in considerazione della discrezionalità dell'amministrazione circa l'effettivo ricorso allo scorrimento. È stata inoltre respinta la pretesa di riconoscere efficacia abilitante al superamento delle prove: nel vigente sistema l'abilitazione deriva dal percorso universitario e accademico di formazione previsto dalla nuova disciplina, mentre non esisteva una norma che attribuisse automaticamente tale effetto al superamento delle prove del concorso in questione. La doglianza non poteva essere fondata su una precedente prassi amministrativa. Il TAR ha infine escluso che la disciplina integrasse una legge-provvedimento, trattandosi di norme generali e astratte applicabili a una pluralità indeterminata di destinatari. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità e insussistenti i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Spese compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 59, commi 10 e 11, d.l. n. 73/2021
integrazione della graduatoria
La disciplina speciale del concorso non impone la pubblicazione di una graduatoria degli idonei non vincitori, ma consente l'integrazione della graduatoria in caso di rinuncia dei candidati vincitori che abbiano raggiunto il punteggio minimo.
art. 74 c.p.a.
Consente al giudice di richiamare, per la motivazione della sentenza, precedenti conformi relativi a questioni analoghe.
art. 2, comma 1, d.l. n. 45/2025
È richiamato quale conferma della possibilità di integrare le graduatorie dei vincitori nella misura prevista, anche senza una preventiva pubblicazione dell'elenco degli idonei.
art. 7, comma 6, d.P.C.M. 4 agosto 2023
Nel nuovo sistema di reclutamento, consente ai vincitori non ancora abilitati di conseguire l'abilitazione mediante l'acquisizione dei crediti previsti.
D.D. n. 2575/2023
Disciplina la procedura concorsuale e, nel quadro richiamato dal giudice, collega il conseguimento dell'abilitazione al percorso formativo previsto per i vincitori non ancora abilitati, non al mero superamento delle prove.
art. 1 d.lgs. n. 59/2017
È richiamato quale componente del nuovo sistema di reclutamento e abilitazione dei docenti.
art. 44 d.l. n. 36/2022
È richiamato quale modifica del sistema previsto dal d.lgs. n. 59/2017, incompatibile con l'automatica attribuzione dell'abilitazione mediante il solo superamento delle prove concorsuali.
Massime di principio
- Quando una procedura concorsuale è disciplinata da una normativa speciale che prevede la pubblicazione della graduatoria dei soli vincitori e consente l'integrazione o lo scorrimento in caso di rinunce, i candidati idonei non vincitori non possono pretendere la pubblicazione di un autonomo elenco degli idonei in assenza di una specifica previsione normativa.
- La mancata pubblicazione di un elenco degli idonei non è di per sé lesiva se l'interessato può conoscere il proprio punteggio e la propria posizione mediante accesso agli atti e non dimostra che tale omissione abbia concretamente impedito eventuali scorrimenti o altre utilità giuridicamente rilevanti.
- La posizione del candidato idoneo non vincitore è, prima dell'eventuale decisione dell'amministrazione di procedere allo scorrimento, una mera aspettativa all'assunzione e non attribuisce un diritto attuale all'inserimento in una graduatoria pubblica degli idonei.
- Il superamento delle prove di un concorso per docenti non produce automaticamente l'abilitazione all'insegnamento quando la disciplina vigente collega l'abilitazione a uno specifico percorso universitario o accademico di formazione e non contiene una previsione espressa di efficacia abilitante del concorso.
- La censura relativa alla mancata attribuzione di un punteggio aggiuntivo è inammissibile per carenza di interesse quando, anche riconoscendo il punteggio richiesto, il candidato non conseguirebbe comunque la posizione di vincitore né altra utilità concreta e attuale.
- Una disciplina concorsuale configura una legge-provvedimento solo se incide su una situazione specifica e su destinatari determinati o determinabili; non ricorre tale figura quando la legge detta regole generali e astratte applicabili a una pluralità indeterminata di procedure o destinatari.
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