Ordinanza n. 1354/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento del responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive dell’Unione Comuni Distretto Ceramico in data 26 agosto 2024, nel procedimento n.1933/2024/SUAP, di rigetto della domanda di permesso di costruire presentata dai signori Casali in data 28 maggio 2024 avente ad oggetto la costruzione di un capannone previa demolizione di fabbricato esistente; - della nota del Direttore del Settore II Ambiente e Territorio Servizio Edilizia Privata del Comune di Sassuolo in data 23 agosto 2024 nella pratica SUAP n.1933/2024, nonché di ogni atto presupposto e conseguente ed in particolare: - del preavviso di diniego in data 11 luglio 2024 del Responsabile SUAP dell’Unione Comuni Distretto Ceramico; - del parere negativo prot.33218 dell’ 11 luglio 2024 del Direttore del Settore II Ambiente e Territorio Servizio Edilizia Privata Comune di Sassuolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire per la realizzazione di un capannone previa demolizione di un fabbricato esistente, connesso parere negativo e preavviso di diniego
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego di permesso di costruire adottato dal responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive, unitamente alla nota comunale contenente il parere negativo, al preavviso di diniego e agli atti presupposti e conseguenti. La controversia è collegata a una precedente sentenza del TAR che aveva respinto la domanda del Comune diretta a ottenere la cessione gratuita di aree per opere di urbanizzazione e verde pubblico prevista da una convenzione urbanistica del 2000. Tale sentenza aveva ritenuto, tra l'altro, che le varianti al RUE successive al 2009 non avessero riguardato le aree dei ricorrenti e che non fosse necessaria una variante al piano particolareggiato per modificare la destinazione delle aree. In seguito, il TAR aveva respinto anche la domanda di ottemperanza relativa alla medesima sentenza, convertendo il rito per l'esame della domanda di annullamento del diniego edilizio. La trattazione del ricorso è stata rinviata in attesa della decisione del Consiglio di Stato sull'appello proposto contro la sentenza n. 443/2023, poiché l'esito dell'appello avrebbe consentito di stabilire sia l'eventuale esistenza degli obblighi derivanti dalla convenzione del 2000, sia l'effetto della variante urbanistica del 2011/2013 sull'assetto delle aree e, quindi, sulla legittimità del diniego impugnato. Il giudizio di appello risultava ancora pendente. Il Comune ha chiesto la sospensione per il rischio di effetti irreversibili derivanti dalla prosecuzione del giudizio, mentre i ricorrenti si sono opposti sostenendo il carattere soltanto facoltativo della sospensione.
La decisione
Il TAR ha disposto la sospensione del giudizio, ritenendo opportuno applicare l'art. 337, comma 2, c.p.c. in attesa del deposito della sentenza del Consiglio di Stato sull'appello contro la precedente sentenza n. 443/2023. Il giudice ha ravvisato una connessione rilevante tra l'esito dell'appello e la decisione sul ricorso di annullamento del diniego edilizio, poiché la pronuncia d'appello potrà incidere sulla ricostruzione degli obblighi convenzionali e sull'assetto urbanistico delle aree interessate. È stato posto a carico della parte interessata l'onere di riassumere il giudizio nei termini di legge. L'ordinanza non decide i motivi di illegittimità del diniego né la domanda di annullamento nel merito.
Norme richiamate
art. 79, comma 1, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento nel contesto della disciplina processuale applicabile.
art. 337, comma 2, c.p.c.
Ritenuto applicabile per disporre la sospensione facoltativa del giudizio in attesa della decisione del Consiglio di Stato in un giudizio ritenuto rilevante per la controversia pendente.
Massime di principio
- La sospensione facoltativa del giudizio può essere disposta ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. quando è pendente un altro giudizio la cui decisione può incidere in modo rilevante sulla controversia sospesa, anche in ragione del rischio di effetti irreversibili derivanti dalla prosecuzione del giudizio.
- Quando la decisione su un ricorso di annullamento dipende dalla definizione di un precedente giudizio relativo agli obblighi convenzionali e all'assetto urbanistico delle medesime aree, il giudice può sospendere il processo in attesa della pronuncia d'appello, rinviando la valutazione della legittimità dell'atto impugnato.
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