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Ordinanza

Ordinanza n. 1625/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600471

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ingiuntivo n. 16/2026, emesso il 17 febbraio 2026 e notificato lo stesso giorno, che ingiungeva il pagamento di € 161.216,23, oltre interessi e spese legali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha proposto opposizione chiedendo l’annullamento o la revoca del decreto ingiuntivo. Il Comune ha eccepito preliminarmente la nullità della procura alle liti, perché rilasciata senza indicare nominativamente il legale rappresentante della società e recante una sottoscrizione non leggibile, con conseguente inammissibilità del ricorso. La società ha sostenuto che la procura fosse riferibile al proprio legale rappresentante, identificato nel sig. Giovanni De Feo, e che l’eventuale nullità fosse sanabile, richiamando la disciplina processualcivilistica tramite l’art. 39 c.p.a. Il Collegio ha rilevato che la questione della nullità e della sua sanabilità è decisiva, ma che è pendente davanti alla Corte costituzionale una questione relativa alla possibilità di sanare nel processo amministrativo la mancanza o nullità della procura.

La decisione

Il TAR ha accertato la nullità della procura: essa non indicava il nome del legale rappresentante e la sottoscrizione, non adeguatamente leggibile, non consentiva di attribuirla con certezza a tale soggetto. Ha inoltre ritenuto, sulla base dei principi dell’Adunanza plenaria n. 11/2025, che nel processo amministrativo la nullità non sia sanabile mediante il rinvio all’art. 182 c.p.c., poiché la disciplina del c.p.a. è completa e la norma civilistica non esprime un principio generale applicabile al rito amministrativo. Tuttavia, essendo pendente una questione di legittimità costituzionale avente a oggetto proprio l’impossibilità di sanare tali vizi, il cui esito è idoneo a incidere sulla definizione del giudizio, ha disposto la sospensione impropria del processo ai sensi degli artt. 79, comma 1, c.p.a. e 295 c.p.c. Dopo la pubblicazione della decisione della Corte costituzionale, le parti dovranno presentare istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a. Sono state rinviate ogni ulteriore statuizione in rito e nel merito, compresa la richiesta del Comune di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Nessuna decisione definitiva è stata adottata sull’opposizione.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Difatti la procura ad litem è stata rilasciata in assenza dell’indefettibile riferimento al rappresentante legale, con la precisazione che, peraltro, la sottoscrizione posta in calce non è adeguatamente leggibile, cosicchè non può essere ritenuta con certezza riferibile all’indicato rappresentante legale il quale, come si appreso con il deposito effettuato in corso di causa dalla stessa difesa del Comune, rivestiva la qualità già al momento della proposizione del ricorso.

    La procura rilasciata per una società deve consentire di identificare il rappresentante che la conferisce; nel caso concreto, l’omessa indicazione nominativa, unita alla sottoscrizione illeggibile, ha determinato la nullità.

  • art. 39 c.p.a.

    secondo l’insegnamento fornito dall’Adunanza Plenaria, nella materia de qua non opera il rinvio alla disciplina processualcivilistica previsto all’art. 39 cod.proc.amm. in quanto “i) la disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo è completa o non contiene alcuna lacuna da colmare mediante l’applicazione del codice di procedura civile”; e “ii) la previsione di cui all’art. 182, secondo comma, del codice di procedura civile non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo”

    Il rinvio alle norme del processo civile non consente di applicare al processo amministrativo la sanatoria prevista dall’art. 182 c.p.c., poiché, secondo l’Adunanza plenaria richiamata, la disciplina amministrativa della procura non presenta una lacuna e la disposizione civilistica non costituisce principio generale.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Rammentato che l’istituto della sospensione impropria è da ritenersi coerente con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, essendo, altresì, volto ad assicurare un risparmio di tempi e costi per il giudice a quo, nonché per il giudice ad quem e per le stesse parti processuali e che dunque sussistono i presupposti per la sospensione del presente giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù del richiamo ad esso operato dall’art. 79, comma 1 c.p.a.

    L’art. 79, comma 1, c.p.a. consente di applicare al processo amministrativo la sospensione prevista dall’art. 295 c.p.c.; il giudizio può essere sospeso in attesa della decisione costituzionale quando questa sia idonea a incidere in modo determinante sulla sua definizione.

  • art. 295 c.p.c.

    Ritenuto che a fronte della pendenza del rilevato giudizio di costituzionalità il Collegio reputa sussistere i presupposti per la sospensione del processo nelle more della decisione della Corte Costituzionale sulla sollevata questione.

    La pendenza di un giudizio costituzionale giustifica la sospensione del processo quando la decisione della Corte costituzionale può incidere sulla soluzione della questione preliminare determinante per la definizione della controversia.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Disposto che a seguito della pubblicazione della decisione della Corte Costituzionale sulla richiamata ordinanza di rimessione del TAR Lombardia (Milano), sarà onere delle parti presentare istanza di fissazione di udienza entro il termine di novanta giorni, ai sensi dell’articolo 80, comma 1 c.p.a., decorrenti dalla pubblicazione della decisione della stessa Corte;

    Dopo la pubblicazione della decisione che determina la cessazione della causa della sospensione, le parti devono proporre istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, una procura alle liti rilasciata per una società è nulla quando non permette di identificare il soggetto che la conferisce quale rappresentante legale, in particolare se manca il suo nome e la sottoscrizione è illeggibile.
  • Secondo i principi dell’Adunanza plenaria richiamati dal Collegio, la sanatoria della procura prevista dall’art. 182, comma 2, c.p.c. non è applicabile al processo amministrativo tramite l’art. 39 c.p.a., poiché la disciplina del c.p.a. è completa e la disposizione civilistica non esprime un principio generale applicabile a tale rito.
  • Il giudice amministrativo può sospendere il processo, ai sensi degli artt. 79, comma 1, c.p.a. e 295 c.p.c., in attesa della decisione della Corte costituzionale su una questione la cui soluzione è idonea a incidere in modo determinante sulla definizione del giudizio.
  • Dopo la pubblicazione della decisione della Corte costituzionale che pone fine alla causa della sospensione, le parti devono chiedere la fissazione dell’udienza entro il termine di novanta giorni previsto dall’art. 80, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiQuestione di legittimità costituzionale

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