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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 03221/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La CARUTER s.r.l. impugnava la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva riconosciuto a Giovanni Profilio il diritto al passaggio diretto alle dipendenze dell'ATI MBS (CARUTER e MULTIECOPLAST) con qualifica di capo cantiere livello 3 CCNL nettezza urbana, fatto risalente al 1/1/2016, con obbligo di assunzione e pagamento delle retribuzioni. Le censure di CARUTER chiedevano la cassazione per: (i) violazione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) e mancata valutazione dell'eventuale danno/integrazione costo del servizio a carico del Comune; (ii) errata applicazione dell'art. 6 del CCNL Igiene Ambientale e della disciplina sulla efficacia di un verbale di conciliazione rispetto a terzi; (iii) vizio interpretativo circa i presupposti procedurali del passaggio d'impresa (240 giorni) e la conoscibilità della posizione del lavoratore; (iv) contestazione della statuizione sulle spese di lite (artt. 91-92 c.p.c.). La Corte ha ricostruito che Profilio era stato licenziato nel 2013, reintegrato con ordinanza del 7/7/2015, nuovamente licenziato e quindi beneficiario di una conciliazione che ha comportato la revoca del licenziamento (verbale 7/7/2016), con conseguente reintegrazione ex tunc nel novero del personale in servizio. La Corte d'appello aveva inoltre accertato che, nella documentazione di gara e con ordinanza comunale/nota del 26/1/2016, la posizione del lavoratore era conoscibile e rientrava nel computo dei 33 lavoratori da trasferire; pertanto sussisteva il diritto al passaggio ai sensi dell'art. 6 CCNL. Le censure sono state ritenute infondate e il ricorso rigettato.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso di CARUTER s.r.l., confermando, nei suoi punti sostanziali, la decisione della Corte d'appello: Profilio ha diritto al passaggio e alla retribuzione come deciso in grado di merito. Quanto alle spese, la Corte ha confermato la condanna di CARUTER al pagamento delle spese processuali in favore del lavoratore (liquidate in Euro 5.000,00 per compensi e Euro 200,00 per spese, oltre oneri generali e accessori di legge), e la compensazione delle spese tra CARUTER e il Comune di Lipari per entrambi i gradi del giudizio. Non sono state accolte richieste di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; la Corte ha dato atto anche dei presupposti per eventuale versamento aggiuntivo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 6 CCNL Igiene Ambientale (FISE)

    "L’impresa subentrante assume ex novo senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato - ivi compreso quello in aspettativa ai sensi dell’art.31 della legge n. 300/70, nonché quello di cui all’art.59, lett. C) del vigente ccnl - addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento che risulti in forza all’azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l’inizio della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto"

    La Corte ha interpretato l’art. 6 come fonte del diritto all’assunzione diretta per i lavoratori in forza nei 240 giorni antecedenti il passaggio; non richiede l’adempimento di particolari formalità ulteriori oltre l’essere in servizio nel predetto periodo. Il diritto discende dallo stato giuridico di "essere in servizio" (anche a seguito di revoca del licenziamento) e non dall’estensione di una transazione a terzi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento all’onere della prova; la Corte ha ritenuto che, sull’esame di merito, siano state acquisite e valutate prove e atti (ordinanza comunale, comunicazioni) da cui risultava la conoscibilità della posizione del lavoratore, per cui non sussiste la violazione denunciata.

  • art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 3 e 5

    Richiamato come titolo delle censure in cassazione (vizi di motivazione e violazione norme processuali); la Suprema Corte ha rilevato che le questioni relative alla valutazione di merito e all’apprezzamento delle prove non sono rivedibili in questa sede e ha dichiarato infondate le doglianze.

  • artt. 185 e 420 c.p.c. e art. 1372 c.c.

    Citate dalla ricorrente con riferimento agli effetti della conciliazione e ai requisiti della formazione del contratto; la Corte ha precisato che il verbale di conciliazione non produce effetti vincolanti a favore di terzi estranei, ma la rilevanza della conciliazione in concreto era la revoca del licenziamento, che ha determinato la reintegrazione del lavoratore nel complesso aziendale originario.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Riguardano la disciplina delle spese di lite e della compensazione; la Corte ha applicato il principio di soccombenza condannando CARUTER al pagamento delle spese in favore del lavoratore e motivatamente compensando le spese tra Caruter e il Comune di Lipari per entrambi i gradi.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato in relazione a una possibile condanna per lite temeraria: la Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per applicare tale norma.

  • art. 13, comma-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l’eventuale versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • Il diritto al passaggio d’impresa ai sensi dell’art. 6 CCNL sorge per il lavoratore che risulti in forza nella struttura interessata nei 240 giorni antecedenti l’inizio della nuova gestione; non è condizionato esclusivamente da adempimenti formali dell’impresa uscente.
  • La revoca del licenziamento (anche conseguente a conciliazione giudiziale) ripristina la posizione giuridica del lavoratore come se il licenziamento non fosse mai sorto: il diritto al trasferimento può derivare da tale reviviscenza dello stato di servizio.
  • La conciliazione tra datore e lavoratore non vincola automaticamente terzi estranei all’accordo; tuttavia, gli effetti reali della conciliazione (es. revoca del licenziamento) possono incidere sullo status del lavoratore rispetto al passaggio d’impresa.
  • La conoscibilità della posizione del lavoratore da parte del nuovo affidatario o la sua comunicazione dall’ente appaltante incidono sulla valutazione della buona fede e delle conseguenze economiche: la mancata prova di danno concreto da parte dell’impresa subentrante rende difficile ottenere ristoro dal Comune se la documentazione dimostra la conoscenza o la conoscibilità della posizione.
  • Le questioni di fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice del merito non sono rivedibili in cassazione; il rimedio impugnatorio va esercitato nei limiti consentiti dalle norme sulla legittimità.
  • In tema di spese processuali prevale il principio di soccombenza; la compensazione delle spese può essere disposta solo con motivazione e in presenza di specifiche ragioni.

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