Cassazione Penale, Sentenza n. 27443/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di primo grado aveva condannato l'imputato e la difesa aveva proposto appello. La Corte di appello ha dichiarato l'impugnazione inammissibile perché l'atto era stato trasmesso per posta elettronica direttamente alla Corte di appello, anziché depositato nella cancelleria del giudice che aveva emesso la decisione impugnata entro il termine di legge. Nel ricorso per cassazione si è dedotto, in sintesi: 1) violazione degli artt. 581 e 582 c.p.p., sostenendo che l'appello sarebbe stato tempestivamente depositato presso il Tribunale di Chieti e che l'invio alla Corte d'appello sarebbe stato solo cautelativo; 2) violazione dell'art. 568, comma 5, c.p.p., assumendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto trasmettere l'atto al giudice competente; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato proscioglimento e sul riconoscimento di una circostanza aggravante contestata. La Corte di cassazione ha verificato gli atti e ha ritenuto che il deposito presso il Tribunale fosse avvenuto solo il 19 dicembre 2024, quando il termine era già spirato, mentre il primo invio dell'atto era stato fatto tempestivamente ma irritualmente alla Corte d'appello.
La decisione
La Corte ha accertato che l'appello non era stato ritualmente depositato presso la cancelleria del giudice a quo entro il termine di legge: l'invio telematico alla Corte d'appello era stato il primo deposito, ma presso ufficio non legittimato a riceverlo; il successivo deposito al Tribunale era tardivo. Ha quindi ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità dell'appello per violazione delle modalità di presentazione imposte dagli artt. 582 e 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha escluso anche l'applicabilità dell'art. 568, comma 5, c.p.p., perché tale norma opera solo quando l'impugnazione sia proposta dinanzi a un giudice incompetente a decidere sul gravame, non quando sia stato correttamente individuato il giudice ma siano state violate le forme di deposito. Il terzo motivo è stato ritenuto non esaminabile, perché precluso dall'inammissibilità dell'appello. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
Richiamato insieme all'art. 582 c.p.p. per censurare la declaratoria di inammissibilità; la Corte non ne ravvisa violazione autonoma, perché il problema decisivo è la mancata osservanza delle modalità legali di deposito dell'impugnazione.
art. 582 c.p.p.
L'impugnazione deve essere presentata alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; il deposito presso altro ufficio o con modalità non conformi integra violazione sanzionata con inammissibilità.
art. 585 c.p.p.
Individua il termine entro il quale l'impugnazione deve pervenire all'ufficio competente; nel caso concreto il deposito corretto è stato effettuato oltre il termine.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La violazione delle modalità di proposizione dell'impugnazione è espressamente sanzionata con l'inammissibilità.
art. 568, comma 5, c.p.p.
La trasmissione al giudice competente opera solo se l'impugnazione è stata proposta dinanzi a un giudice incompetente a decidere; non è applicabile per sanare un deposito eseguito presso ufficio diverso da quello legittimato a riceverlo.
art. 611 c.p.p.
Il ricorso è stato trattato con intervento delle parti secondo il rito camerale previsto dalla norma, nel testo modificato dal d.lgs. 150/2022.
art. 616 c.p.p.
A seguito del rigetto del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato per l'enunciazione sintetica dei motivi di ricorso nei limiti necessari alla motivazione.
art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Richiamato dalla difesa e dalla Corte in tema di regime transitorio del processo penale telematico; il principio evocato richiede comunque un tempestivo inoltro all'ufficio competente o una tempestiva reiterazione del deposito corretto entro il termine di legge.
Massime di principio
- Nel sistema delle impugnazioni penali, la tempestività non basta se l'atto non è presentato nelle forme e presso l'ufficio individuati dalla legge: il rischio dell'erronea scelta del canale o dell'ufficio destinatario grava sull'impugnante.
- La regola di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, c.p.p. ha portata tassativa e non può essere estesa alle ipotesi in cui l'atto sia stato depositato irritualmente presso un ufficio diverso da quello legittimato a riceverlo, pur essendo corretto il giudice competente a decidere.
- La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 582 c.p.p. preclude l'esame dei motivi di merito dell'appello o del ricorso successivo.
- Nel regime del deposito telematico, gli eventuali errori di indirizzamento o malfunzionamenti non sanano l'impugnazione se non risulta che l'atto sia stato comunque portato tempestivamente all'ufficio competente o correttamente reiterato entro il termine.
- Quando la Corte di cassazione è investita di una doglianza in rito, può e deve verificare direttamente gli atti processuali rilevanti per accertare la fondatezza delle censure sul presupposto della decisione impugnata.
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