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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1145

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1145 della Commissione del 31 luglio 2020 recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2020 fino al 29 settembre 2020, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione fornisce un set di parametri tecnici uniformi per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nel regime Solvency II. Le tabelle degli allegati fissano, per un arco di date di riferimento determinato, la struttura per scadenza dei tassi privi di rischio, gli spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità e gli aggiustamenti per la volatilità. La disciplina mira a garantire uniformità, certezza giuridica e prudenza nella segnalazione delle imprese assicurative e riassicurative.

Stabilisce, per il periodo 30 giugno 2020-29 settembre 2020, le informazioni tecniche da usare dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base ai fini Solvency II.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE, limitatamente alle segnalazioni aventi date di riferimento dal 30 giugno 2020 al 29 settembre 2020. Riguarda il calcolo della migliore stima, dell’aggiustamento di congruità e dell’aggiustamento per la volatilità, sulla base delle informazioni tecniche per valuta e per mercato assicurativo nazionale contenute negli allegati I, II e III. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1145 della Commissione

Il regolamento reca le informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base ai fini della direttiva 2009/138/CE (Solvency II) per le segnalazioni con date di riferimento dal 30 giugno 2020 al 29 settembre 2020. La finalità è garantire condizioni uniformi e prudenziali nel calcolo da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, utilizzando dati di mercato aggiornati e resi disponibili con urgenza.

Finalità e contesto normativo

La Commissione interviene in attuazione dell’articolo 77 sexies della direttiva 2009/138/CE, che richiede la pubblicazione di informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche. Dai considerando emerge che tali informazioni devono basarsi sui dati di mercato relativi alla fine dell’ultimo mese precedente la prima data di riferimento interessata; per il periodo in esame, l’EIOPA ha trasmesso alla Commissione i dati di fine giugno 2020, pubblicati il 3 luglio 2020. La scelta dell’entrata in vigore urgente risponde all’esigenza di certezza giuridica e di disponibilità immediata delle grandezze tecniche necessarie al calcolo.

Ambito di applicazione soggettivo e temporale

Il regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE. L’obbligo riguarda le segnalazioni con date di riferimento dal 30 giugno 2020 fino al 29 settembre 2020. Il testo precisa che le stesse informazioni tecniche devono essere utilizzate in modo uniforme, indipendentemente dalla data di segnalazione alle autorità competenti, per motivi prudenziali.

Oggetto delle informazioni tecniche

Le informazioni tecniche richieste sono articolate in tre gruppi:

  • le strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, contenute nell’allegato I, da impiegare per il calcolo della migliore stima ai sensi dell’articolo 77 della direttiva 2009/138/CE;
  • gli spread fondamentali, contenuti nell’allegato II, da utilizzare per il calcolo dell’aggiustamento di congruità ai sensi dell’articolo 77 quater;
  • gli aggiustamenti per la volatilità, contenuti nell’allegato III, da utilizzare per il calcolo dell’aggiustamento per la volatilità ai sensi dell’articolo 77 quinquies.

Allegato I: struttura per scadenza dei tassi privi di rischio

L’allegato I riporta, per numerose valute, la pertinente struttura per scadenza dei tassi privi di rischio da usare per il calcolo della migliore stima, senza aggiustamenti di congruità o di volatilità. Le tabelle coprono durate residue da 1 a 150 anni e includono, tra le altre, euro, corone ceca, danese e svedese, fiorino ungherese, kuna, lev, lira sterlina, leu rumeno, zloty, corona islandese e norvegese, franco svizzero, dollaro australiano, baht, dollaro canadese, peso cileno e colombiano, dollaro di Hong Kong, rupia indiana, peso messicano, nuovo dollaro di Taiwan, dollaro neozelandese, rand, real, yuan renminbi, ringgit, rublo russo, dollaro di Singapore, won sudcoreano, lira turca, dollaro USA e yen.

Allegato II: spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità

L’allegato II disciplina gli spread fondamentali, espressi in punti base e non comprensivi degli incrementi previsti dall’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE. La parte 1 riguarda le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, applicabili alle esposizioni denominate in tutte le valute; per le durate da 11 a 30 anni gli spread sono pari a quelli previsti per 10 anni. La parte 2 riguarda le esposizioni verso enti finanziari, distinte per valuta e per classe di merito di credito da 0 a 6; per l’euro sono previste tabelle specifiche, così come per molte altre valute nelle sezioni 2.2-2.32. La parte 3 reca le regole per le altre esposizioni, con ulteriori tabelle per valuta e classe di merito di credito, anch’esse con durate da 1 a 30 anni.

Allegato III: aggiustamento per la volatilità

L’allegato III indica, per ciascun mercato assicurativo nazionale e per ciascuna valuta, l’aggiustamento per la volatilità espresso in punti base. Per l’euro l’aggiustamento è pari a 19 punti base in numerosi mercati nazionali dell’area euro, tra cui Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna. Sono inoltre previsti aggiustamenti specifici per altre valute e mercati, tra cui, ad esempio, Repubblica ceca (13), Danimarca (31), Ungheria (5), Svezia (17), Croazia (6), Bulgaria (11), Regno Unito (27), Romania (6), Polonia (9), Islanda (14), Norvegia (36), Liechtenstein e Svizzera (15 ciascuno), Australia (10), Canada (29), Cina (54), Hong Kong (8), Stati Uniti (53) e Giappone (12).

Entrata in vigore, efficacia e valore giuridico

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente a decorrere dal 30 giugno 2020. È dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, assicurando così uniformità di applicazione nell’Unione.

Profili pratici per i professionisti

Per gli operatori assicurativi e per i professionisti che assistono imprese soggette a Solvency II, il punto centrale è l’uso obbligatorio delle tabelle allegate per il periodo di riferimento indicato. Le grandezze tecniche non sono frutto di scelta discrezionale dell’impresa, ma parametri vincolanti ai fini delle valutazioni prudenziali e delle segnalazioni regolamentari. Il regolamento, inoltre, conferma il ruolo della Commissione nel recepire e rendere operative, con cadenza periodica, le informazioni tecniche di mercato predisposte a livello europeo.

Disposizioni principali

Informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche

L’articolo 1, paragrafo 1, impone alle imprese di assicurazione e riassicurazione di utilizzare le informazioni tecniche indicate nel paragrafo 2 per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni con date di riferimento dal 30 giugno 2020 al 29 settembre 2020.

Componenti delle informazioni tecniche

L’articolo 1, paragrafo 2, precisa che, per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche comprendono: (a) le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio di cui all’allegato I; (b) gli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità di cui all’allegato II; (c) gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato di cui all’allegato III.

Entrata in vigore e applicazione temporale

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 30 giugno 2020. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base giuridica e urgenza

Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE e mediante procedura d’urgenza, motivata dalla necessità di rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche e di assicurare l’uso delle stesse informazioni da parte di tutte le imprese indipendentemente dalla data di segnalazione.

Come è indicizzato

Materieassicurazioniriassicurazionesolvibilitàvigilanza prudenzialemercato interno

Testo integrale

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