Regolamento (UE) 2020/1148
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1148 della Commissione del 31 luglio 2020 che stabilisce le specifiche tecniche e metodologiche conformemente al regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e l’indice dei prezzi delle abitazioni (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento definisce il quadro operativo comune per calcolare e trasmettere gli indici armonizzati dei prezzi al consumo e gli indici dei prezzi delle abitazioni nell’Unione. Dettaglia regole su pesi, campionamento, trattamento dei prezzi, sconti, sostituzioni, aggiustamenti di qualità, prodotti stagionali, revisioni e disaggregazione degli indici. Stabilisce inoltre obblighi di invio elettronico di dati e metadati a Eurostat e abroga una serie di precedenti regolamenti di esecuzione del vecchio quadro normativo.
Regolamento di esecuzione che stabilisce norme tecniche e metodologiche uniformi per la produzione dell’IPCA, dell’IPCA-TC, dell’indice OOH e dell’IPAB.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri ai fini della produzione, trasmissione, revisione e pubblicazione degli indici armonizzati dei prezzi al consumo e degli indici dei prezzi delle abitazioni previsti dal regolamento (UE) 2016/792. Riguarda in particolare le statistiche nazionali e la trasmissione a Eurostat di dati, metadati, stime rapide, pesi e revisioni; per le stime rapide si applica specificamente agli Stati membri la cui moneta è l’euro. Sono esclusi gli atti abrogati dal regolamento e, per la disciplina metodologica, restano fuori le ipotesi non previste o non compatibili con il quadro del regolamento (UE) 2016/792.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1148 della Commissione
Il regolamento attua il quadro del regolamento (UE) 2016/792 fissando regole tecniche e metodologiche uniformi per la produzione degli indici armonizzati dei prezzi al consumo e degli indici dei prezzi delle abitazioni. La finalità è garantire comparabilità, affidabilità e coerenza statistica tra gli Stati membri, integrando e razionalizzando la normativa di esecuzione preesistente.
Contesto e finalità
I considerando chiariscono che il regolamento 2016/792 ha istituito un quadro comune per IPCA, IPCA-TC, OOH e IPAB, e che occorreva integrare in un unico testo le disposizioni tecniche già sparse in molti atti precedenti. Viene inoltre sottolineata l’esigenza di aggiornare annualmente i pesi, disciplinare campionamento, prezzi, aggiustamenti di qualità, prodotti stagionali, revisioni e scambio di dati con Eurostat.
Oggetto e definizioni
L’articolo 1 delimita il campo del regolamento alla produzione di IPCA, IPCA-TC, OOH e IPAB. L’articolo 2 introduce definizioni operative centrali per l’applicazione uniforme delle regole: tra queste, quota di spesa, peso dei sottoindici, universo di riferimento, prodotto omogeneo, campione mirato, prezzo osservato, prezzo stimato, aggregato elementare, indice elementare di prezzo, revisione, prodotto stagionale, tariffa, rimborso e singole imposte rilevanti per l’IPCA-TC.
Pesi e rappresentatività del campione
L’articolo 3 disciplina la costruzione annuale dei pesi usando in via principale i conti nazionali dell’anno t-2, con aggiornamenti sulla base di indagini sui bilanci familiari e altre fonti disponibili. I pesi dei sottoindici restano costanti nell’anno civile e la somma complessiva dei pesi a qualsiasi livello ECOICOP deve essere pari a 1 000. L’articolo 4 richiede un campione mirato rappresentativo dell’universo di riferimento, aggiornato almeno ogni anno; i prodotti con quota di spesa almeno pari a uno per mille devono essere inclusi.
Trattamento dei prezzi, sconti, tariffe e osservazione temporale
Gli articoli 5, 6, 7 e 8 stabiliscono che l’IPCA si basa sui prezzi osservati, mentre i prezzi stimati sono ammessi solo nei casi espressamente previsti. Per sanità, istruzione e protezione sociale i prezzi sono considerati al netto dei rimborsi; per le assicurazioni si utilizzano i premi effettivi. Sono rilevanti anche gli sconti attribuibili al singolo prodotto e fruibili al momento dell’acquisto, gli incentivi e gli oneri direttamente gravanti sul consumatore, anche quando espressi in proporzione al prezzo di transazione. I prezzi di beni e servizi devono essere osservati secondo specifiche finestre temporali del mese di riferimento.
Sostituzioni, prezzi stimati e aggiustamento di qualità
Se un prezzo non è osservabile, l’articolo 9 consente l’uso di un prezzo stimato per un massimo di due mesi, salvo prodotti stagionali o prodotti destinati a riapparire. L’articolo 10 impone che il prodotto di sostituzione sia analogo a quello in uscita, senza selezionarlo in base alla sola analogia di prezzo. L’articolo 11 richiede, quando vi è differenza di qualità tra prodotto sostituito e sostitutivo, un aggiustamento di qualità; se la differenza non esiste, i prezzi si confrontano direttamente.
Indici elementari, concatenazione e prodotti stagionali
L’articolo 12 consente formule indice che garantiscano transitività oppure reversibilità rispetto al tempo, in coerenza con indici di tipo Laspeyres concatenati annualmente. L’articolo 13 prevede che i sottoindici introdotti dopo il periodo di riferimento siano raccordati a dicembre e applicati da gennaio dell’anno successivo. Per i prodotti stagionali, l’articolo 14 impone l’uso del metodo di imputazione stagionale o del metodo di ponderazione stagionale.
Stime rapide, revisioni e pubblicazione
L’articolo 15 impone agli Stati membri che adottano l’euro di trasmettere a Eurostat le stime rapide per tutti i sottoindici dell’IPCA. Gli articoli 16 e 17 disciplinano la trasformazione dei dati provvisori in definitivi e la correzione degli errori senza ingiustificato ritardo, con indicazione delle cause degli errori. L’articolo 18 prevede che il calendario, l’ampiezza e l’integrazione di altre revisioni siano concordati con Eurostat; l’articolo 19 impone la pubblicazione delle revisioni sul sito dell’organismo nazionale, con nota esplicativa, salvo quelle dell’articolo 16. L’articolo 20 stabilisce che, al di fuori dei casi di dati provvisori ed errori, i pesi dei sottoindici non sono soggetti a revisione.
IPCA-TC: aliquote fiscali costanti
L’articolo 21 definisce il perimetro delle imposte da includere nell’IPCA-TC: una singola imposta è considerata solo se il gettito annuo è almeno il 2 % del totale delle singole imposte riscosse dal settore delle amministrazioni pubbliche, e il paniere fiscale considerato deve coprire almeno il 90 % del totale. L’IPCA-TC è costruito come l’IPCA, ma neutralizzando le variazioni delle imposte sui prodotti rispetto al periodo di riferimento; le variazioni di aliquota sono riflesse nel mese di applicazione o nel primo mese intero di applicabilità, secondo regole dettagliate.
Indici OOH e IPAB
Gli articoli 22 e 23 definiscono le disaggregazioni di spesa dell’indice OOH e dell’IPAB. L’articolo 24 richiede la trasmissione annuale dei relativi pesi a Eurostat. L’articolo 25 specifica che l’indice OOH è basato sull’approccio delle acquisizioni nette, cioè sulle variazioni dei prezzi pagati per l’acquisizione di abitazioni nuove per le famiglie e per gli altri costi legati alla proprietà e al trasferimento della proprietà.
Dati, metadati e scambio con Eurostat
L’articolo 26 impone la trasmissione elettronica di dati e metadati tramite il punto di accesso unico, in conformità alle norme di scambio dei dati statistici; i dati riservati devono essere adeguatamente segnalati. L’articolo 27 stabilisce che i metadati di IPCA e IPCA-TC vadano riesaminati e aggiornati annualmente entro il 31 marzo, mentre quelli di OOH e IPAB entro il 30 giugno.
Abrogazione e applicazione
L’articolo 28 abroga quindici precedenti regolamenti di esecuzione adottati nel quadro del regolamento (CE) n. 2494/95, consolidando la disciplina in un unico atto. Ai sensi dell’articolo 29, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Allegato: contenuto della spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari
L’allegato precisa cosa rientra e cosa non rientra nella spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari, base per la costruzione dei pesi. Vi rientrano, tra l’altro, specifiche voci del SEC 2010, inclusi i servizi finanziari addebitati direttamente, alcuni servizi di assicurazione contro i danni per l’ammontare del compenso del servizio implicito e le indennità di alloggio della sottorubrica D.632. Sono invece esclusi diversi elementi non monetari o non riferibili alla spesa per consumi finali delle famiglie, come imposte sul reddito, redditi da capitale, contributi sociali a carico dei datori di lavoro, premi netti di assicurazione contro i danni, trasferimenti correnti tra famiglie e sanzioni pecuniarie.
Disposizioni principali
Oggetto e definizioni
L’articolo 1 stabilisce condizioni uniformi per la produzione dell’IPCA, dell’IPCA-TC, dell’indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (OOH) e dell’indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB). L’articolo 2 contiene le definizioni tecniche essenziali, tra cui quota di spesa, pesi dei sottoindici, universo di riferimento, campione mirato, prezzo osservato e stimato, aggiustamento di qualità, prodotti stagionali, revisione e singole imposte rilevanti per l’IPCA-TC.
Pesi dei sottoindici e degli aggregati elementari
L’articolo 3 disciplina il calcolo annuale dei pesi sulla base dei conti nazionali dell’anno t-2, integrabili con indagini sui bilanci di famiglia e altre fonti. I pesi dei sottoindici restano costanti nell’anno civile; quelli degli aggregati elementari restano costanti salvo adeguamenti del paniere. La somma dei pesi a qualsiasi livello ECOICOP è pari a 1 000; sono previste regole specifiche per l’assicurazione contro i danni e per la spesa finanziata da indennizzi assicurativi.
Campionamento e rappresentatività
L’articolo 4 impone agli Stati membri di costruire un campione mirato rappresentativo dell’universo di riferimento, selezionando singoli prodotti per aggregati elementari. Il campione va riesaminato e aggiornato almeno annualmente; i prodotti con quota di spesa almeno pari a uno per mille devono essere rappresentati.
Trattamento dei prezzi, sconti e oneri
Gli articoli 5, 6, 7 e 8 stabiliscono che l’IPCA utilizza prezzi osservati, mentre i prezzi stimati sono ammessi solo per specifiche finalità. Sono disciplinati il trattamento dei prezzi netti di rimborsi per sanità, istruzione e protezione sociale, delle assicurazioni, delle tariffe e degli oneri proporzionali al prezzo di transazione, nonché degli sconti fruibili al momento dell’acquisto e, se possibile, degli sconti per gruppi ristretti di consumatori. Sono inoltre fissati i criteri temporali di osservazione dei prezzi di beni e servizi.
Prezzi stimati, sostituzioni e aggiustamenti di qualità
Gli articoli 9, 10 e 11 prevedono che, se un prezzo non è osservabile, possa essere usato un prezzo stimato per al massimo due mesi, salvo prodotti stagionali o destinati a tornare disponibili. Il prodotto di sostituzione deve essere analogo al prodotto uscente e non può essere scelto solo in base all’analogia di prezzo. Se esiste una differenza di qualità, deve essere effettuato un aggiustamento di qualità; in assenza di differenze i prezzi sono confrontati direttamente.
Indici elementari e prodotti stagionali
L’articolo 12 consente l’uso di formule indice che garantiscano transitività oppure reversibilità rispetto al tempo, coerenti con indici di tipo Laspeyres concatenati annualmente. L’articolo 13 prevede che i sottoindici introdotti dopo il periodo di riferimento siano raccordati a dicembre e applicati da gennaio dell’anno successivo. L’articolo 14 impone, per i prodotti stagionali, l’uso del metodo di imputazione stagionale o del metodo di ponderazione stagionale.
Stime rapide, dati provvisori e revisioni
L’articolo 15 impone agli Stati membri la cui moneta è l’euro di trasmettere stime rapide disaggregate per tutti i sottoindici dell’IPCA. Gli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 regolano la sostituzione dei dati provvisori con quelli definitivi, la correzione degli errori, le altre revisioni concordate con Eurostat, la pubblicazione delle revisioni e l’irrivedibilità dei pesi dei sottoindici salvo i casi di dati provvisori ed errori.
IPCA-TC: disciplina specifica
L’articolo 21 stabilisce che una singola imposta è considerata se il gettito annuo rappresenta almeno il 2 % del totale delle singole imposte riscosse dal settore delle amministrazioni pubbliche e che il gettito delle imposte considerate copre almeno il 90 % del totale. L’IPCA-TC segue la metodologia dell’IPCA, ma con prezzi osservati adeguati per mantenere costanti le aliquote di imposta; le variazioni di aliquota sono riflesse nel mese di applicazione o nel primo mese intero di applicabilità, secondo regole puntuali.
OOH e IPAB: disaggregazione, pesi e approccio metodologico
Gli articoli 22 e 23 indicano la disaggregazione delle categorie di spesa per l’indice OOH e per l’IPAB. L’articolo 24 impone trasmissione annuale dei pesi distinti per OOH e IPAB secondo tali disaggregazioni. L’articolo 25 stabilisce che l’indice OOH è costruito secondo l’approccio delle acquisizioni nette, misurando le variazioni dei prezzi per l’acquisizione di abitazioni nuove per le famiglie e degli altri costi inerenti alla proprietà e al trasferimento della proprietà.
Scambio di dati, metadati e termini
L’articolo 26 prevede la trasmissione elettronica a Eurostat di dati e metadati tramite il punto di accesso unico e l’adeguata segnalazione dei dati riservati ai sensi del regolamento (CE) n. 223/2009. L’articolo 27 fissa i termini annuali per l’aggiornamento dei metadati: entro il 31 marzo per IPCA e IPCA-TC, ed entro il 30 giugno per OOH e IPAB.
Abrogazione ed entrata in vigore
L’articolo 28 abroga un elenco di regolamenti precedenti adottati nel quadro del regolamento (CE) n. 2494/95. L’articolo 29 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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