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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36285/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 17 febbraio 2026 della Corte d’appello di Napoli, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli all’esito del giudizio abbreviato. Gli era stato contestato, in concorso con un complice rimasto ignoto, il tentativo di introdursi in un deposito all’ingrosso di generi alimentari, recidendo con cesoie il catenaccio dell’ingresso e forzando le barre metalliche. Con cinque motivi ha denunciato: la violazione di legge e il vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, contestando la valorizzazione delle dichiarazioni del teste che aveva osservato il tentativo da una terrazza e fotografato lo scooter usato dai responsabili, nonostante l’assenza di un riconoscimento personale; l’erroneo mancato riconoscimento della desistenza volontaria; l’insussistenza dell’aggravante della violenza sulle cose; la mancata esclusione della recidiva; e l’inadeguata determinazione della pena. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutte le doglianze, rilevando che erano ripetitive e non si confrontavano puntualmente con le ragioni della sentenza d’appello, motivata in modo congruo e coerente con quella di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul giudizio di responsabilità ha osservato che le censure riproponevano questioni già esaminate e non confutavano la motivazione, che aveva valorizzato la diretta osservazione del tentativo da parte del teste, la fotografia della targa dello scooter lasciato sul posto e poi recuperato, l’intestazione del veicolo all’imputato e il riconoscimento fotografico; le decisioni di primo e secondo grado, conformi, potevano essere lette congiuntamente. Ha ritenuto inammissibile la censura sulla desistenza perché l’interruzione dell’azione era stata ricondotta alla fuga determinata dal timore di essere scoperti, e dunque non a una scelta volontaria. Ha rilevato che il motivo sull’aggravante non si confrontava con le videoriprese e gli atti di polizia giudiziaria, dai quali risultava che le barre esterne erano state piegate. Ha giudicato meramente riproduttiva anche la censura sulla recidiva, rispetto alla motivazione che aveva considerato i numerosi precedenti e l’ultimo episodio indice di una maggiore capacità a delinquere. Infine, ha ritenuto adeguata la motivazione sulla pena, determinata nell’ambito della discrezionalità del giudice di merito e senza arbitrarietà o manifesta illogicità. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    per avere tentato, insieme a un complice rimasto ignoto, di introdursi in un deposito all'ingrosso di generi alimentari

    La norma è richiamata quale base della contestazione in concorso con un complice rimasto ignoto; la decisione non sviluppa un’autonoma interpretazione della disciplina del concorso.

  • art. 56 c.p.

    Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, tanto nella desistenza dal delitto quanto nel recesso attivo, la decisione, rispettivamente, di interrompere l'azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta diretta a impedire l'evento deve derivare da una scelta volontaria dell'agente, non determinata da cause indipendenti dalla sua volontà né imposta da fattori esterni

    La desistenza richiede una decisione volontaria di interrompere l’azione criminosa; non ricorre quando l’interruzione è imposta da fattori esterni o da circostanze indipendenti dalla volontà dell’agente. La fuga per timore di essere scoperti è stata ritenuta incompatibile con la desistenza volontaria.

  • art. 624 c.p.

    per avere tentato, insieme a un complice rimasto ignoto, di introdursi in un deposito all'ingrosso di generi alimentari

    La disposizione è richiamata come norma relativa al furto tentato contestato; la Corte non ne offre una distinta interpretazione.

  • art. 625, comma 1, n. 2, c.p.

    la Corte territoriale ha, a pag. 4 della motivazione, valorizzato le modalità della condotta «dimostrate dalla CNR in atti e dalle videoriprese acquisite, dalle quali si evince che i malviventi [...] riuscivano a forzare le barre di ferro esterne piegandole», desumendone la sussistenza dell'aggravante della «violenza sulle cose».

    La violenza sulle cose può essere desunta dalle modalità esecutive documentate, tra cui il piegamento delle barre metalliche esterne per forzarle.

  • art. 133 c.p.

    Nell'esercizio di tale discrezionalità, è sufficiente l'enunciazione, anche sintetica, della valutazione di uno o più dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen.

    Per la determinazione della pena entro i limiti edittali è sufficiente che il giudice esponga, anche sinteticamente, la valutazione di uno o più criteri indicati dalla norma; il controllo di legittimità riguarda i casi di arbitrio o manifesta illogicità.

  • art. 616 c.p.p.

    Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

    Alla dichiarazione d’inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di una causa di inammissibilità non imputabile al ricorrente, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La desistenza dal delitto presuppone che l’interruzione dell’azione criminosa dipenda da una scelta volontaria dell’agente; non sussiste quando l’agente si arresta o fugge per una necessità determinata dal timore di essere scoperto o da altri fattori esterni.
  • Nel caso di decisioni conformi di primo e secondo grado, le motivazioni possono essere lette congiuntamente come un unico corpo argomentativo quando la sentenza d’appello richiama quella di primo grado e le due decisioni adottano gli stessi criteri di valutazione della prova.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone doglianze già esaminate senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata e senza indicare specifiche ragioni di diritto o vizi argomentativi.
  • La violenza sulle cose, ai fini dell’aggravante contestata nel furto, può essere desunta dalle modalità concrete dell’azione, quali il piegamento di barre metalliche per forzarle, se tali modalità sono documentate dagli atti e dalle videoriprese.
  • La recidiva ritualmente contestata richiede una valutazione concreta circa la capacità della reiterazione a rivelare maggiore riprovevolezza o pericolosità; l’aumento può essere giustificato con motivazione che valorizzi i precedenti e il significato del nuovo delitto.
  • Nella determinazione della pena entro i limiti edittali, il giudice di merito può valutare anche sinteticamente e complessivamente gli elementi rilevanti; il sindacato di legittimità interviene quando la quantificazione sia arbitraria o manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieFurtoTentativoCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiConcorso di personeTentativoRecidiva

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