Sentenza n. 92/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento: quanto al ricorso introduttivo, a) del decreto dirigenziale n. 127 del 16.10.2023, pubblicato in BURC n. 73 del 17.10.2023, recante l’approvazione del Quadro orario degli accosti regionale, nella parte in cui ha attivato le procedure per il rilascio di autorizzazioni per i nuovi servizi di linea annuali nei porti di Salerno, Cetara, Maiori, Minori, Amalfi e Positano, in conformità agli articoli 4 e 5 del Regolamento regionale n. 7/2016 e secondo la relativa finestra temporale (15/10 - 31/10); b) di tutti gli atti presupposti, collegati e conseguenziali; quanto ai motivi aggiunti depositati in data 4.3.2024, c) del decreto dirigenziale n. 142 del 27.12.2023 della Regione Campania, recante l’approvazione del Quadro orario degli accosti regionale, nella parte in cui ha inserito i nuovi servizi di linea annuali nei porti di Salerno, Cetara, Maiori, Minori, Amalfi e Positano e, nel contempo, aperto la finestra delle linee semestrali; d) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti dirigenziali regionali nn. 127 del 16 ottobre 2023 e 142 del 27 dicembre 2023, relativi al Quadro orario degli accosti regionale e all’attivazione o inserimento di nuovi servizi di linea marittimi nei porti indicati
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale regionale n. 127 del 16 ottobre 2023, nella parte relativa all’attivazione delle procedure per il rilascio di autorizzazioni per nuovi servizi di linea annuali nei porti di Salerno, Cetara, Maiori, Minori, Amalfi e Positano, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenziali. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il decreto dirigenziale n. 142 del 27 dicembre 2023, concernente il Quadro orario degli accosti regionale, l’inserimento dei nuovi servizi di linea annuali nei medesimi porti e l’apertura della finestra per le linee semestrali. Il testo non espone i singoli vizi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, affermando che la nuova programmazione regionale delle linee di trasporto marittimo residuale e la sopravvenuta disciplina regolamentare sulla sicurezza avevano superato l’assetto originario dei servizi marittimi delineato dagli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione espressa della ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il Collegio ha richiamato il principio dispositivo in senso ampio, secondo cui la parte ricorrente conserva la disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia. In tale situazione il giudice non può decidere il merito d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, dovendo conformarsi alla dichiarazione resa. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito e dell’andamento del giudizio.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la parte ricorrente dispone dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare espressamente di non avere più interesse alla pronuncia.
- Quando il ricorrente dichiara espressamente la sopravvenuta carenza di interesse, il giudice deve prenderne atto e dichiarare l’improcedibilità del ricorso; non può decidere la controversia nel merito d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
- La sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte determina l’improcedibilità anche dei motivi aggiunti proposti nello stesso giudizio, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 60/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 61/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 62/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 8/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 9/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 12/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →