Sentenza del 19/12/2018 n. 6201 - Comm. Trib. Prov. Caserta
Massima n.94/2018 PROCESSO TRIBURAIO - RICORSO - NOTIFICA - a consorzio di bonifica - , consegna diretta - ammissibilità - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per irregolarità della notificazione. La consegna diretta non era una modalità valida nei confronti del Consorzio di bonifica, poiché tale ente non può essere equiparato a un ente locale ai fini dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso è stato notificato al Consorzio di bonifica mediante consegna diretta, applicando l'art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992. Tale modalità è ammessa esclusivamente nei confronti dell'Ufficio del Ministero delle Finanze e dell'ente locale. Il Consorzio di bonifica, avendo natura di ente pubblico economico, non rientra nella categoria degli enti locali; pertanto, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata secondo le forme ordinarie previste dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, come richiamate dall'art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
Norme richiamate
Art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
Consente la notificazione mediante consegna diretta esclusivamente all'Ufficio del Ministero delle Finanze e all'ente locale.
La disposizione è di stretta applicazione e non si estende ai Consorzi di bonifica, i quali non hanno natura di enti locali.
Art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Prevede il ricorso alle forme di notificazione disciplinate dalle norme del codice di procedura civile, con il richiamo alla disciplina applicabile agli enti destinatari.
Artt. 137 e seguenti codice di procedura civile
Stabiliscono le forme ordinarie di notificazione degli atti processuali, applicabili alla notifica del ricorso nei confronti di un Consorzio di bonifica.
Art. 60, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 600/1973
È richiamato quale disciplina di riferimento per le modalità di notificazione applicabili al destinatario, in coordinamento con l'art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
Massime di principio
- La consegna diretta del ricorso tributario non è una modalità utilizzabile indistintamente verso qualsiasi ente pubblico: occorre verificare espressamente se il destinatario rientri tra gli enti indicati dalla norma.
- Un Consorzio di bonifica, in quanto ente pubblico economico e non ente locale, deve essere normalmente destinatario della notificazione secondo le forme ordinarie previste dal codice di procedura civile.
- La notificazione effettuata con una modalità non prevista dalla legge può comportare l'inammissibilità del ricorso, soprattutto quando la disciplina speciale individua tassativamente i destinatari della consegna diretta.
- Prima di notificare un atto processuale è necessario qualificare giuridicamente l'ente destinatario e applicare la procedura prevista per quella specifica categoria.
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