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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26405/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la responsabilità di Lazzarini per il reato continuato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (d.lgs. n. 74/2000) limitando però la produzione di fatto ai soli fatti del 2014 per prescrizione del 2013 e rideterminando la pena. Il ricorrente deduceva (1) vizio di motivazione e errata applicazione dell'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 con riferimento all'inesistenza delle operazioni sottostanti le fatture 2014 e alla sua veste di amministratore di fatto della G. Trade S.r.l.; (2) vizio nella determinazione della pena e nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche (contraddistinte da eccessiva gravità e sproporzione della pena, nonché mancata indicazione del reato più grave dopo la prescrizione di parte del reato continuato).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: (i) il punto relativo all'inesistenza delle operazioni non costituiva motivo di gravame impropriamente riepilogato e quindi era precluso in sede di legittimità; (ii) le censure relative alla veste di amministratore di fatto erano sindacabili solo sotto il profilo della logica e completezza della motivazione e non per un diverso apprezzamento delle prove, mentre la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato con plurimi elementi fattuali (consegna documentazione, pagamento per cessione quote, rapporti con clienti/fornitori e banca, utilizzo rapporti finanziari societari, emissione e trasmissione fatture ecc.); (iii) la motivazione sulla pena era congrua, avendo la Corte espresso il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena fondandosi sulla gravità del fatto (imponibile €5.991.500, imposta €1.318.130) e su una personalità negativa con precedenti specifici e condanne gravi (anche per associazione mafiosa), e spiegando la scissione del reato continuato dopo la prescrizione parziale e la autonoma rideterminazione della pena per il 2014. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    Norma relativa all'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte d'appello è stata ritenuta nell'ambito di corretta applicazione della norma avendo valutato e ritenuto dimostrata l'inesistenza delle operazioni nel 2014 sulla base delle risultanze processuali; in cassazione non è stata ammessa una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Disposizioni che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme penali e motivazione); la Corte ha ritenuto i motivi proposti manifestamente infondati e, in un caso, preclusi perché non effettivo motivo di gravame in appello.

  • artt. 62-bis, 81 e 133 c.p.

    Norme riguardanti recidiva, continuazione e criteri per la determinazione della pena (art. 133): sono state applicate per motivare il diniego delle attenuanti generiche e la congruità della pena, sulla base della gravità del fatto e dei precedenti del condannato.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone l'onere delle spese a carico della parte che ha proposto ricorso inammissibile e il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di €3.000,00.

Massime di principio

  • In cassazione non è possibile censurare come vizio di motivazione questioni che non siano state effettivamente proposte come motivi di gravame in sede di appello: i riepiloghi non contestati della sentenza di merito sono preclusi.
  • La valutazione della prova e della credibilità dei testimoni è rimessa al giudice di merito e in Cassazione è sindacabile solo nei limiti della logicità e completezza della motivazione, non mediante una nuova rivalutazione dei fatti.
  • Quando parte di un reato continuato si estingue per prescrizione, la porzione residua riacquista autonomia e il giudice d'appello può rideterminare autonomamente la pena per i fatti non prescritti, motivando la scelta in base alla gravità e alla personalità del reo.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena possono essere giustificati dal giudice di merito ricorrendo agli elementi indicati dall'art. 133 c.p. (gravità del fatto, danno o pericolo, personalità del reo, precedenti), e tali valutazioni discrezionali difficilmente sono riformabili in Cassazione se logicamente motivate.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze immediate (spese e somma alla Cassa delle Ammende) e impedisce la valorizzazione di fatti intervenuti successivamente alla sentenza impugnata, quali una prescrizione verificatasi dopo la decisione di secondo grado.

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