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Sentenza

Sentenza del 17/07/2015 n. 15018 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia contestando: il calcolo separato dell'ICI sulle unità immobiliari sub 24 e sub 25, sostenendo che l'accorpamento avrebbe dovuto comportare l'applicazione dell'imposta su un'unica unità; l'assoggettamento autonomo a imposizione del box auto sub 5, ritenuto dal contribuente pertinenza dell'abitazione nonostante il distinto accatastamento e la diversa ubicazione; nonché l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza. Il ricorso è stato esaminato anche sotto il profilo del rispetto dell'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, che imponeva quesiti di diritto e sintesi dei fatti controversi specifici e pertinenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il quesito di diritto era astratto e circolare e non criticava concretamente la motivazione della CTR, fondata sul mancato tempestivo accatastamento delle variazioni e sull'irrilevanza del condono edilizio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per analoga genericità: il quesito non si confrontava con gli elementi concreti valorizzati dalla CTR, tra cui la diversa ubicazione del box rispetto all'abitazione, il distinto accatastamento e la sua autonoma commerciabilità e fruibilità. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché privo della necessaria sintesi del fatto controverso e decisivo. Il contribuente è stato inoltre condannato a rimborsare al Comune di Taranto le spese processuali, liquidate in 500 euro, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4

    Norma richiamata per il calcolo della base imponibile ICI in caso di variazioni permanenti degli immobili.

    La Corte non ha esaminato nel merito l'applicazione della norma perché il quesito formulato dal contribuente era astratto e non contestava specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata. In linea generale, l'accorpamento di più unità immobiliari deve riflettersi sull'imposizione unitaria, ma occorre che la variazione risulti correttamente dichiarata e accatastata nei tempi previsti.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lettera a)

    Norma richiamata per la nozione di fabbricato e di pertinenza ai fini ICI.

    La qualificazione di un bene come pertinenza non dipende soltanto dalla destinazione soggettiva impressa dal proprietario. Sono rilevanti anche gli elementi oggettivi, quali il distinto accatastamento, la collocazione separata e l'autonoma possibilità di godimento o commercializzazione.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Il quesito di diritto deve essere specifico e pertinente alla ratio decidendi; il motivo di omessa motivazione deve contenere la sintesi del fatto controverso e decisivo.

    La disposizione, applicabile ratione temporis, richiedeva che i motivi di ricorso per cassazione fossero accompagnati da quesiti non astratti, non meramente interrogativi e direttamente collegati alle ragioni della decisione impugnata. La mancata osservanza comportava l'inammissibilità del motivo.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    Il motivo consente di contestare l'erronea interpretazione o applicazione della legge, ma la censura deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza e con i fatti concretamente accertati.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

    La censura sulla motivazione deve individuare con precisione il fatto decisivo e controverso che sarebbe stato trascurato o valutato insufficientemente; in mancanza, il motivo è inammissibile.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente formulare domande giuridiche generali: ogni motivo deve confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare l'errore specifico commesso dal giudice.
  • In materia di ICI e di imposte immobiliari, l'accorpamento materiale di più unità non elimina automaticamente l'imposizione separata: occorre che la variazione sia tempestivamente dichiarata e recepita catastalmente secondo le regole applicabili.
  • La domanda di condono edilizio non sostituisce necessariamente gli adempimenti catastali e dichiarativi richiesti per modificare la situazione fiscale dell'immobile.
  • Un box o altro locale può essere riconosciuto come pertinenza solo se sussistono un effettivo rapporto di servizio con l'immobile principale e condizioni oggettive compatibili; il distinto accatastamento, la diversa ubicazione e l'autonoma commerciabilità possono deporre contro la pertinenzialità.
  • Le contestazioni sulla motivazione devono indicare il fatto concreto, controverso e decisivo che il giudice avrebbe omesso di esaminare; una critica generica alla valutazione della prova non è sufficiente.
  • Quando tutti i motivi sono dichiarati inammissibili, la parte soccombente normalmente sopporta anche le spese del giudizio.

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