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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30775/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto contro l'ordinanza del Tribunale del riesame di Messina che aveva confermato il rigetto della revoca della custodia cautelare in carcere. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una misura di custodia cautelare in carcere applicata a un indagato per due capi provvisori di imputazione. L'interessato aveva chiesto la revoca della misura deducendo, in sintesi, la sopravvenuta inefficacia della custodia emessa ex art. 27 c.p.p. perché, a suo dire, il provvedimento cautelare era stato emesso oltre il termine di legge o comunque in modo non validamente verificabile; inoltre contestava la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari, sostenendo che il Tribunale non avesse valutato compiutamente se il solo episodio di evasione fosse sufficiente a mantenere il carcere, né il tempo trascorso, né la proporzionalità e adeguatezza della misura; infine deduceva carenza di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza. La Corte rileva che l'impugnazione è inammissibile: il primo motivo è generico e comunque manifestamente infondato perché il vizio formale del provvedimento ex art. 27 c.p.p. avrebbe dovuto essere fatto valere contro quell'ordinanza, ormai stabilizzata, e non con l'istanza successiva; il secondo è meramente di merito e non scalfisce la motivazione sull'attualità delle esigenze cautelari, fondata sulla gravità dell'episodio di evasione, recente e commesso nell'ambito dello stesso procedimento; il terzo è inammissibile perché in appello cautelare non opera un obbligo di nuova verifica officiosa dei gravi indizi se non vi sono specifiche censure sul punto.

Norme richiamate

  • art. 27 c.p.p.

    La misura applicata da altro giudice resta efficace se emessa entro il termine di venti giorni dalla dichiarazione di incompetenza; eventuali vizi formali del provvedimento vanno fatti valere con l'impugnazione ritualmente proposta contro quel provvedimento, non con una successiva istanza quando esso si è stabilizzato.

  • art. 293, comma 3, c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del vizio formale e della questione di comunicazione del provvedimento cautelare.

  • art. 311 c.p.p.

    Richiamato nel motivo di ricorso quale norma di disciplina dell'impugnazione cautelare.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Indica i motivi di violazione di legge dedotti nel ricorso.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Indica il vizio di motivazione dedotto sul secondo motivo.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Richiamato in relazione alla doglianza sulla mancata motivazione relativa ai gravi indizi di colpevolezza.

  • art. 292 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per la motivazione dell'ordinanza cautelare e dei presupposti applicativi.

  • art. 274 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento alle esigenze cautelari.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma di adempimento di cancelleria conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

  • Corte costituzionale n. 186 del 07/06/2000

    Richiamata per affermare che, in mancanza di esclusione della colpa nella causa di inammissibilità, è dovuta la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel procedimento cautelare, il vizio formale del provvedimento genetico della misura non può essere fatto valere indirettamente con una successiva istanza di revoca o contestazione se l'ordinanza non è stata tempestivamente impugnata e si è ormai stabilizzata.
  • In sede di appello cautelare la censura deve essere specifica: le doglianze generiche o meramente assertive sono inammissibili.
  • La valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari può essere sorretta dalla gravità e recentità del fatto contestato, specie quando l'episodio è strettamente connesso al procedimento e alla misura in atto.
  • L'appello cautelare non impone al giudice una nuova e officiosa rivalutazione dei gravi indizi di colpevolezza in assenza di specifiche contestazioni sul punto formulate dall'appellante.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieCarcere
IstitutiInutilizzabilità della prova

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