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Sentenza

Sentenza n. 75/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sez. UnicaSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: decisioni di parziale oscuramento dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria, comunicate insieme all'aggiudicazione, nonché i successivi atti di conferma dell'oscuramento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, seconda classificata nella gara per l'affidamento quadriennale del servizio di pulizia degli immobili comunali, ha impugnato la decisione con cui il Comune ha disposto l'oscuramento di numerose parti dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria, sulla base della dichiarazione di opposizione all'accesso e della valutazione della commissione tecnica. Ha dedotto, in via principale, la violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, del disciplinare di gara, dell'art. 98 del d.lgs. 30/2005, dell'art. 21 della direttiva 2014/24/UE e dei principi di trasparenza, par condicio, proporzionalità e autoresponsabilità dell'operatore economico. Ha lamentato, inoltre, eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza e sviamento, sostenendo che la dichiarazione dell'aggiudicataria si limitava a richiami generici al know-how, alla novità e all'originalità dell'offerta, senza individuare specificamente i segreti tecnici o commerciali né comprovare il concreto vantaggio concorrenziale derivante dalla riservatezza. La ricorrente ha altresì contestato che la commissione avesse indicato le parti oscurate senza spiegare, per ciascuna sezione o pagina, perché le informazioni integrassero effettivi segreti tecnici o commerciali. In via subordinata ha chiesto l'accesso difensivo anche alle parti eventualmente riservate, ai sensi dell'art. 35, comma 5, del d.lgs. 36/2023, deducendo la loro indispensabilità per la tutela dei propri interessi nel giudizio relativo alla gara. Con i motivi aggiunti ha precisato le censure dopo avere ricevuto la relazione tecnica nella versione parzialmente oscurata.

La decisione

Il Collegio ha respinto le eccezioni preliminari del Comune. Ha ritenuto che la comunicazione di aggiudicazione costituisse anche comunicazione delle decisioni sull'oscuramento, mediante motivazione per relationem al verbale della commissione, e che il ricorso avesse effettivamente contestato anche tale valutazione, nonostante l'impugnazione del verbale fosse richiamata con formula non analitica. Ha ritenuto ammissibili i motivi aggiunti, perché integrativi e specificativi delle censure originarie, e applicabile il rito speciale accelerato di cui all'art. 36, commi 4 e 7, del d.lgs. 36/2023. Il ricorso era stato comunque proposto entro dieci giorni dall'ostensione della relazione nella versione effettivamente oscurata, momento in cui la ricorrente aveva potuto conoscere concretamente l'estensione dell'oscuramento. Nel merito, il giudice ha precisato che la stazione appaltante deve svolgere un'autonoma valutazione della richiesta di segretazione e non può limitarsi alla dichiarazione dell'offerente; tuttavia, non è illegittimo che esamini direttamente l'offerta e selezioni le parti eventualmente sottraibili all'accesso. La decisione di oscuramento è stata però annullata per difetto di motivazione: né la dichiarazione dell'aggiudicataria né il verbale della commissione individuavano, con riferimento alle singole parti oscurate, informazioni specifiche dotate di segretezza oggettiva, sfruttabilità economica e idoneità a procurare un vantaggio concorrenziale. Il generico richiamo al know-how, alla novità, all'originalità e al rischio di alterazione della concorrenza non era sufficiente. La commissione avrebbe dovuto esplicitare, anche in forma neutra e compatibile con la riservatezza, il contenuto essenziale delle informazioni protette e le ragioni della loro qualificazione come segreti tecnici o commerciali. È stato quindi accertato il diritto della ricorrente all'accesso alle parti dell'offerta che non costituiscano propriamente segreti tecnici o commerciali, purché tale qualificazione sia sostenuta da una dichiarazione motivata e comprovata dell'offerente e sia stata adeguatamente verificata dalla stazione appaltante. Il Comune è stato condannato a consentire l'ostensione entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza. Il motivo subordinato sull'accesso difensivo è stato assorbito; il giudice ha comunque osservato che sarebbe stato inammissibile poiché, al momento del ricorso, il Comune aveva adottato soltanto un preavviso di diniego e non un diniego definitivo. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 4, lettera a), d.lgs. 36/2023

    possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali

    L'oscuramento è un'eccezione alla regola di ostensibilità e richiede una dichiarazione dell'offerente motivata e comprovata, riferita a informazioni specificamente individuate e dotate di effettivi caratteri di segretezza.

  • art. 35, comma 5, d.lgs. 36/2023

    è consentito l’accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara

    L'accesso difensivo alle parti riservate presuppone la dimostrazione del nesso di indispensabilità tra conoscenza della documentazione e tutela giudiziale degli interessi nella procedura di gara; nel caso concreto la relativa questione è stata assorbita.

  • art. 36, commi 3, 4, 5 e 7, d.lgs. 36/2023

    Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ... con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione

    La comunicazione di aggiudicazione deve dare conto anche delle decisioni sull'oscuramento; tali decisioni sono impugnabili con rito speciale accelerato e termine decadenziale di dieci giorni. Il rito si applica anche quando la concreta conoscibilità dell'estensione dell'oscuramento si realizzi mediante una successiva ostensione, purché il ricorso sia tempestivo rispetto a tale comunicazione.

  • art. 98 d.lgs. 30/2005

    La disposizione è richiamata tra i parametri della censura relativa alla tutela dei segreti tecnici e commerciali, senza una specifica ulteriore interpretazione autonoma nel provvedimento.

  • art. 116 c.p.a.

    È richiamato dall'art. 36, comma 4, del d.lgs. 36/2023 quale rito processuale per l'impugnazione delle decisioni sull'oscuramento; nel caso concreto il giudice ha applicato le scansioni speciali previste dall'art. 36.

  • art. 22, comma 1, lettera d), l. 241/1990

    Il riferimento ai documenti concernenti attività di pubblico interesse conferma che l'accesso costituisce la regola anche per documenti di natura privatistica detenuti dall'amministrazione, salvo deroghe motivate e rigorose.

Massime di principio

  • Nelle procedure di gara, l'oscuramento di parti dell'offerta tecnica costituisce un'eccezione alla regola generale di ostensibilità e deve essere interpretato restrittivamente; il semplice richiamo al know-how, alla novità, all'originalità o al rischio concorrenziale non dimostra l'esistenza di un segreto tecnico o commerciale.
  • L'offerente che chiede l'oscuramento deve individuare specificamente le informazioni riservate e fornire una dichiarazione motivata e comprovata, dimostrando caratteri oggettivi di segretezza, sfruttabilità economica e idoneità a procurare un concreto vantaggio concorrenziale.
  • La stazione appaltante deve effettuare un'autonoma e concreta valutazione della richiesta di oscuramento, esaminando la dichiarazione dell'offerente e le parti dell'offerta interessate; può quindi selezionare direttamente le informazioni effettivamente sottraibili all'accesso, ma non può limitarsi a recepire acriticamente la richiesta privata.
  • La decisione di oscuramento deve indicare, anche mediante motivazione per relationem e con modalità compatibili con la tutela della riservatezza, le ragioni per cui le singole parti o pagine dell'offerta integrano effettivi segreti tecnici o commerciali. L'indicazione meramente descrittiva delle pagine oscurate, priva di una spiegazione sostanziale, determina difetto di motivazione.
  • Le decisioni espresse della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento delle offerte sono impugnabili con il rito speciale previsto dall'art. 36 del d.lgs. 36/2023, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione; i motivi aggiunti sono ammissibili quando precisano le censure originarie dopo la concreta ostensione della versione oscurata dell'offerta.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaRito appalti e sorte del contrattoMotivazione del provvedimento
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTrasparenza e pubblicitàConcorrenza ed evidenza pubblica

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