Sentenza del 28/01/2015 n. 704 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Onere della prova del maggior reddito - Compete all'Amministrazione delle Finanze - Maggior reddito presunto sulla base della c.d. Lista Falciani senza alcun formale documento prodotto in giudizio - Illegittimità - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento del maggior reddito, sostenendo che l'Amministrazione non avesse fornito una prova documentale formale e sufficientemente attendibile dell'effettiva disponibilità delle somme non dichiarate. L'accertamento si fondava sul riferimento alla cosiddetta "Lista Falciani", senza la produzione in giudizio di un documento emesso da un istituto bancario svizzero idoneo a comprovare l'esistenza e la titolarità delle disponibilità finanziarie. In base all'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria grava sull'Amministrazione.
La decisione
La pretesa tributaria è stata ritenuta infondata e l'accertamento illegittimo, poiché l'Ufficio non aveva assolto l'onere della prova mediante la produzione di un documento bancario formale idoneo a dimostrare la disponibilità delle somme sottratte a tassazione. Le ambiguità e le incertezze degli elementi posti a fondamento dell'accertamento non possono ricadere sul contribuente. Il principio è stato affermato indipendentemente dalla legittimità dell'acquisizione delle informazioni da parte dell'Amministrazione italiana tramite quella francese.
Norme richiamate
Art. 2697 del codice civile
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
La norma è stata interpretata nel senso che l'Amministrazione finanziaria deve provare, con elementi concreti e riscontri storici idonei, i fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria. In caso di elementi ambigui o incerti, il relativo rischio probatorio ricade sull'Amministrazione e non sul contribuente.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione accerta un maggior reddito presunto, deve dimostrare in modo concreto e documentato sia l'esistenza delle somme sia la loro riferibilità al contribuente.
- Il semplice richiamo a un elenco, a una segnalazione o a informazioni indirette non è necessariamente sufficiente: la prova deve essere valutata nel suo contenuto concreto e deve consentire di verificare l'attendibilità e la riferibilità dei dati.
- L'Amministrazione non può trasferire sul contribuente le conseguenze delle proprie lacune probatorie; dubbi e incertezze sugli elementi costitutivi della pretesa devono essere risolti a carico di chi ha l'onere della prova.
- La legittimità dell'acquisizione di un'informazione e la sua sufficienza probatoria sono questioni distinte: anche un dato acquisito legittimamente deve essere adeguatamente dimostrato e corroborato in giudizio.
- In situazioni analoghe, il contribuente può contestare l'accertamento evidenziando l'assenza di documenti ufficiali, la mancanza di prova della titolarità delle somme, l'insufficienza dei collegamenti tra il dato finanziario e il reddito imponibile e ogni eventuale contraddittorietà o incertezza dell'istruttoria.
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