Sentenza del 18/12/2017 n. 5001 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sospensione dell'attività commerciale disposta a seguito di quattro violazioni dell'obbligo di emissione di scontrini fiscali. Ha sostenuto: la nullità o inesistenza della notificazione di uno degli atti di contestazione, asseritamente consegnato a mano senza le formalità previste dall'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973; l'inapplicabilità della sanzione accessoria della sospensione perché aveva definito in via agevolata le sanzioni principali ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997; la non automaticità della sospensione in caso di reiterazione delle violazioni; e la nullità dell'atto per mancata allegazione dei documenti richiamati per relationem.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello. Ha ritenuto infondata la contestazione sulla notificazione, rilevando che l'atto era stato consegnato personalmente al contribuente e che, comunque, la questione non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza di primo grado. Quanto alla definizione agevolata, ha stabilito che l'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 471/1997 è norma speciale rispetto all'art. 16 del d.lgs. n. 472/1997: pertanto, la definizione agevolata delle singole sanzioni principali non impedisce la sospensione dell'attività quando siano state definitivamente accertate almeno tre violazioni dello scontrino o della ricevuta fiscale, commesse in giorni diversi nell'arco di un quinquennio. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 12, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Qualora siano state definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio [...] è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da quindici giorni a due mesi.
La disposizione è speciale e prevede una sanzione accessoria autonoma collegata alla reiterazione di almeno tre violazioni definitivamente accertate. La sua applicazione non dipende dal fatto che siano state irrogate o definite le sanzioni principali.
Art. 16, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.
La definizione agevolata impedisce, in via generale, l'irrogazione delle sanzioni accessorie collegate alla singola violazione; tuttavia, secondo la sentenza, non impedisce la sospensione prevista dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 471/1997, che costituisce disciplina speciale.
Art. 60, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari, in particolare nelle ipotesi previste dalla norma. Nel caso concreto, la consegna personale dell'atto è stata ritenuta idonea a escludere la nullità dedotta dal contribuente.
Art. 156 c.p.c.
Il raggiungimento dello scopo dell'atto può impedire che una irregolarità formale della notificazione produca la nullità dell'atto, purché il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto e abbia potuto esercitare il proprio diritto di difesa.
Massime di principio
- La definizione agevolata delle sanzioni principali non esclude automaticamente l'applicazione di una sanzione accessoria prevista da una norma speciale e autonoma.
- In materia di scontrini o ricevute fiscali, la reiterazione di almeno tre violazioni definitivamente accertate, commesse in giorni diversi nell'arco di cinque anni, può determinare la sospensione dell'attività anche se le singole sanzioni sono state definite in via agevolata.
- Quando una norma speciale disciplina espressamente una conseguenza sanzionatoria, essa prevale sulla disciplina generale della definizione agevolata, secondo il principio di specialità.
- La contestazione della notificazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata; inoltre, la consegna personale dell'atto o l'effettiva conoscenza dello stesso possono escludere conseguenze invalidanti legate a irregolarità formali.
- Gli atti richiamati per relationem non devono necessariamente essere nuovamente allegati se risultano già conosciuti o precedentemente notificati al contribuente e l'atto impugnato consente di comprendere adeguatamente la contestazione.
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