Sentenza del 03/05/2022 n. 13907 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia impugnava le sentenze della CTR e della CTP che avevano parzialmente accolto i ricorsi dei contribuenti riguardo a riprese fiscali (IVA, IRAP, IRPEF) per omessa registrazione di ricavi da cessioni immobiliari nell'anno 2003. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto, in particolare, la nullità del giudizio per violazione del litisconsorzio necessario (mancata partecipazione di tutti i soci della s.a.s.), e ha censurato anche motivazione apparente, omessa o insufficiente istruttoria e mancanza di valutazione di fatti decisivi (valore della documentazione probatoria e ricavi/costi non dichiarati).
La decisione
La Corte di Cassazione ha riunito i due ricorsi e accolto il primo motivo relativo al ricorso RGN 958/14, dichiarando la nullità dei giudizi sin dal primo grado per violazione del litisconsorzio necessario (assenza di tutti i soci della s.a.s. nel contraddittorio). Per effetto di ciò le sentenze impugnate sono state cassate e il procedimento rinviato alla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza in diversa composizione per nuovo esame e liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Codice di Procedura Civile (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5)
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; n. 4; n. 5
Indica i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dall'Agenzia: vizio di motivazione, violazione di norme procedurali (litisconsorzio/omessa sospensione) e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo al vizio di litisconsorzio (n.4).
D.Lgs. n. 546/1992
artt. 14, 36 comma 2 n.4, 59, 61
Norme sul processo tributario richiamate per i profili di litisconsorzio, motivazione e motivazione per relationem; la Corte richiama l'obbligo di corretto contraddittorio e motivazione autonoma del giudice tributario.
Codice Civile
art. 2272 c.c.; artt. 2308, 2323 c.c.
Le norme societarie spiegano che la s.a.s. non può rimanere con un unico socio (scioglimento se non ricostituita la pluralità), quindi tutti i soci risultano necessari al contraddittorio nei giudizi che riguardano l'accertamento relativo alla società e all'imputazione dei redditi ai soci.
Codice di Procedura Civile (art. 295 c.p.c.)
Prevede la sospensione del giudizio quando l'esito dipende da altra decisione; l'Agenzia ha rimarcato che il ricorso del socio avrebbe dovuto essere sospeso in attesa dell'esito sul ricorso della società.
D.P.R. n. 600/1973
art. 39, comma 1, lett. d)
Norme sul carico della prova e presunzioni in materia fiscale richiamate in relazione alle censure sulla valutazione della documentazione probatoria da parte del giudice.
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
art. 109, comma 4, lett. b)
Riferimento alle norme sul reddito di partecipazione e alla imputazione agli associati, rilevante per la ripresa IRPEF contestata al socio.
D.Lgs. n. 446/1997
Norme richiamate nei motivi relativi all'erronea valutazione fiscale di elementi di reddito e alle modalità di accertamento; utilizzate nel contestare l'error in iudicando del giudice d'appello.
Massime di principio
- Quando un accertamento riguarda una società di persone e la conseguente imputazione di redditi ai soci, il litisconsorzio tra società e tutti i soci è spesso necessario: l'assenza di soci essenziali nel contraddittorio può comportare la nullità del giudizio.
- La s.a.s., per le regole civili, non può rimanere con un unico socio; pertanto nei giudizi tributari aventi ad oggetto accertamenti che producono effetti anche sui soci, vanno normalmente chiamati in causa tutti i soci e non è sufficiente la presenza del solo socio liquidatore.
- I giudici d'appello devono motivare in modo autonomo e non soltanto per relationem richiamando la sentenza di primo grado: la motivazione apparente o meramente formale può essere censurata e determinare la cassazione.
- Se l'esito del ricorso di un socio dipende dall'esito del ricorso della società, il giudice dovrebbe valutare la necessità di sospendere il procedimento del socio (art. 295 c.p.c.) o comunque riunire i procedimenti per evitare decisioni incongruenti.
- La riunione dei ricorsi è opportuna quando sussistono identità oggettiva della causa petendi, contestazioni derivanti dallo stesso avviso di accertamento, contemporaneità delle impugnazioni e delle decisioni: ciò tutela il contraddittorio effettivo e la ragionevole durata del processo.
- In materia fiscale, le questioni probatorie (valore e attendibilità dei documenti prodotti, individuazione di ricavi o costi omessi) devono essere esaminate esplicitamente dal giudice; l'omesso esame di fatti decisivi può costituire motivo di cassazione.
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