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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21154/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per rapina è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva ritenuto responsabile del reato di rapina, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il capo 3 dell'imputazione. Il ricorso contestava, in sostanza, la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio compiute dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure inammissibili perché dirette a sollecitare una nuova valutazione di merito, già compiutamente e logicamente motivata dalla sentenza impugnata, e conforme al paradigma legale della rapina.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice del fatto oggetto di contestazione; la Corte osserva che la motivazione della sentenza di merito era conforme al paradigma legale della rapina.

  • art. 591 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri in realtà a rimettere in discussione la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito.
  • Quando la sentenza impugnata offre una motivazione compiuta, coerente e priva di manifeste illogicità, la Corte di cassazione non può sostituire una propria lettura del compendio probatorio a quella del giudice di merito.
  • La conformità della motivazione di merito al paradigma legale del reato contestato esclude che il ricorso fondato su mere contestazioni fattuali possa essere scrutinato nel merito in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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