Sentenza del 13/03/2015 n. 5071 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva notificato a N.G. un avviso di accertamento per l'ICI relativa all'anno 1999, determinando il valore di alcune aree edificabili non dichiarate sulla base dell'art. 7 del regolamento comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 1998. N.G. sosteneva che il valore imponibile dovesse essere determinato valutando concretamente ciascuna area, secondo il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, e che il Comune non potesse utilizzare valori medi predeterminati per zone omogenee. Contestava inoltre che il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g), avesse la funzione di definire direttamente la base imponibile, ritenendo che servisse soltanto a limitare il potere di accertamento e a ridurre il contenzioso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di N.G., confermando la legittimità dell'utilizzo dei valori venali determinati dal Comune per zone omogenee. Tali valori non costituiscono una determinazione imperativa e automatica della base imponibile, ma possono essere utilizzati come elementi presuntivi e indici di valutazione del valore di mercato, anche con riferimento a periodi anteriori all'adozione del regolamento, senza che ciò comporti applicazione retroattiva della norma. N.G. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 900 euro.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5
Il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
La norma impone di riferirsi al valore venale effettivo dell'area, ma non esclude che tale valore possa essere ricostruito mediante elementi presuntivi, inclusi valori medi relativi a zone omogenee e aree con caratteristiche analoghe.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. g)
I comuni possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune.
I valori stabiliti dal Comune hanno funzione orientativa e presuntiva: limitano il potere di accertamento quando il contribuente dichiara un valore non inferiore a quello predeterminato, ma non fissano in modo automatico e inderogabile la base imponibile.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52
Costituisce la base normativa del potere regolamentare degli enti locali in materia di entrate proprie, nell'ambito del quale possono essere adottati criteri e valori di riferimento per le aree edificabili.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
La sentenza richiama il trasferimento alla giunta comunale della competenza a determinare i valori di riferimento delle aree edificabili, nei limiti previsti dalla normativa.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Le disposizioni individuano, rispettivamente, i motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge e per vizio della motivazione, motivi ritenuti infondati dalla Corte.
Massime di principio
- I valori delle aree edificabili determinati dal Comune per zone omogenee non sostituiscono automaticamente la valutazione concreta prevista per l'imposta, ma costituiscono presunzioni e criteri orientativi utilizzabili dall'Amministrazione e dal giudice.
- Il contribuente può contestare il valore comunale dimostrando che l'area presenta caratteristiche concrete diverse da quelle considerate nel valore medio, come ubicazione, capacità edificatoria, vincoli urbanistici, dimensioni, accessibilità o condizioni di mercato.
- Un regolamento comunale adottato dopo l'anno d'imposta può essere utilizzato come elemento presuntivo anche per annualità precedenti, purché non venga applicato come norma retroattiva e sia impiegato soltanto per ricostruire il valore di mercato.
- La determinazione per zone omogenee è legittima anche senza una stima distinta per ogni singolo terreno, purché il valore sia ragionevole, riferibile a dati di mercato e coerente con le caratteristiche delle aree considerate.
- La soglia comunale opera soprattutto come limite al potere di accertamento: se il contribuente dichiara un valore almeno pari a quello predeterminato, il Comune incontra maggiori limiti nell'accertamento, mentre una dichiarazione inferiore può giustificare ulteriori verifiche.
- In caso di controversia, non è sufficiente sostenere in astratto che il Comune avrebbe dovuto valutare individualmente l'area; occorre fornire elementi concreti idonei a dimostrare che il valore presuntivo non rappresenta il reale valore venale.
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