Cassazione Civile, Ordinanza n. 10653/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente di cooperativa sociale aveva agito per ottenere differenze retributive, sostenendo che i periodi di reperibilità notturna con obbligo di pernottamento presso la struttura, svolti dopo il turno pomeridiano/serale per tre notti a settimana, dovessero essere qualificati come lavoro straordinario e notturno, con conseguente diritto a un compenso maggiore e alle correlate differenze di tredicesima. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione ritenendo che la fattispecie fosse interamente regolata dall'art. 57 del CCNL cooperative sociali, che disciplina la reperibilità con obbligo di residenza nella struttura e prevede una specifica indennità, escludendo il computo di tali ore nell'orario di lavoro. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, in sintesi: erronea interpretazione del CCNL alla luce degli artt. 1362 e ss. c.c., dell'art. 1 d.lgs. 66/2003 e dell'art. 2 della direttiva 2003/88/CE; errata lettura sistematica degli artt. 51, 53, 54 e 57 del contratto collettivo; violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. per avere la corte territoriale escluso la prova dello straordinario; vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c.; asserita necessità di disapplicare norme interne e contrattuali contrastanti con il diritto eurounitario; e, infine, omessa pronuncia sulle spese relative alla fase cautelare.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi sette motivi del ricorso nei limiti della motivazione, ritenendo che la corte territoriale non avesse correttamente applicato la nozione eurounitaria di orario di lavoro ai turni di pernottamento in reperibilità presso il luogo di lavoro. La Cassazione ha chiarito che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, la reperibilità con obbligo di presenza fisica nel luogo indicato dal datore e con significativa compressione della libertà personale e del tempo libero del lavoratore integra "orario di lavoro"; tuttavia, ha anche precisato che la direttiva 2003/88/CE non disciplina direttamente la misura della retribuzione, rimessa al diritto nazionale. Ne deriva che il periodo non può essere automaticamente trattato come straordinario notturno, ma neppure può essere escluso da ogni considerazione retributiva o meramente indennitaria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda alla luce dei principi indicati e verifichi anche la conformità della retribuzione ai criteri di proporzionalità e sufficienza dell'art. 36 Cost.; è stato assorbito l'ottavo motivo sulle spese, demandate al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
utilizzato come base dei motivi di ricorso per denunciare violazioni di legge, nullità processuali e vizio motivazionale.
artt. 1362 c.c. e ss.
richiamati per censurare l'interpretazione del CCNL operata dai giudici di merito secondo i criteri ermeneutici contrattuali.
art. 1 d.lgs. n. 66/2003
richiamato in relazione alla nozione legale di orario di lavoro e alla disciplina dell'organizzazione dell'orario.
art. 2 direttiva 2003/88/CE
interpretata nel senso che orario di lavoro e periodo di riposo si escludono reciprocamente e che la reperibilità con obbligo di presenza fisica e forte compressione della libertà del lavoratore può integrare orario di lavoro.
art. 43 c.c.
richiamato dal ricorrente nel primo motivo, ma il testo non chiarisce in modo autonomo la specifica rilevanza assunta nella decisione.
art. 51 CCNL cooperative sociali
richiamato come norma di definizione dell'orario ordinario di lavoro, rispetto alla quale andava valutata la prestazione resa in reperibilità.
art. 53 CCNL cooperative sociali
richiamato dal ricorrente e dalla corte territoriale come disposizione relativa al lavoro straordinario oltre l'orario ordinario.
art. 54 CCNL cooperative sociali
richiamato nel confronto sistematico tra le disposizioni del contratto collettivo.
art. 57 CCNL cooperative sociali
"Nei casi di servizi residenziali continuativi alle lavoratrici e ai lavoratori cui è richiesta la reperibilità con obbligo di residenza nella struttura secondo un'apposita programmazione, oltre alla normale retribuzione, verrà riconosciuta un'indennità fissa mensile lorda di €. 77,47.... Gli orari di reperibilità compresi nelle ore di riposo, notturno e/o diurno, nonché per la consumazione dei pasti non sono ovviamente conteggiati ai fini del computo dell'orario di lavoro così come definito all'art. 51"
la Corte di merito vi aveva sussunto la fattispecie; la Cassazione ha invece affermato che la clausola non può essere letta in modo da escludere del tutto la rilevanza del pernottamento-reperibilità sul piano retributivo e che occorre verificare la conformità del compenso ai principi di proporzionalità e sufficienza.
art. 2697 c.c.
richiamato per censurare l'erronea valutazione dell'onere della prova circa lo svolgimento del lavoro straordinario.
art. 116 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione delle prove operata dalla corte d'appello.
art. 24 Cost.
invocato con riferimento alla mancata condanna alle spese sulla fase cautelare, motivo poi assorbito.
art. 36 Cost.
assunto come parametro di controllo della retribuzione, che deve essere proporzionata e sufficiente; la Corte afferma che il giudice può discostarsi dalla contrattazione collettiva se essa contrasta con tali criteri.
art. 31 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato nelle argomentazioni sulla tutela dei lavoratori, la limitazione della durata massima del lavoro e il diritto ai riposi.
sentenze CGUE Simap e Jaeger
richiamate per affermare che i periodi di guardia/reperibilità possono costituire orario di lavoro.
causa C-518/15, Ville de Nivelles c. Matzak
richiamata per il principio secondo cui, se i vincoli della reperibilità comprimono significativamente la libertà del lavoratore, il periodo va qualificato come orario di lavoro.
cause C-344/19 e C-580/19
richiamate per ribadire la nozione di orario di lavoro e la distinzione, ai fini retributivi, tra direttiva UE e disciplina nazionale.
Massime di principio
- Ai fini della direttiva 2003/88/CE, le nozioni di "orario di lavoro" e di "riposo" sono reciprocamente esclusive: un periodo non può essere contemporaneamente qualificato in entrambi i modi.
- Il servizio di reperibilità con obbligo di presenza fisica o di pernottamento presso il luogo di lavoro, quando comprime in modo significativo la libertà del lavoratore di gestire il proprio tempo libero e di allontanarsi dall'ambiente familiare e sociale, deve essere qualificato come orario di lavoro anche se non si verifichino interventi effettivi.
- La direttiva 2003/88/CE disciplina la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e la qualificazione dei periodi di lavoro/riposo, ma non impone di per sé un determinato criterio di retribuzione dei periodi di guardia, che resta rimesso al diritto nazionale e alla contrattazione collettiva.
- Se la disciplina collettiva applicata al rapporto prevede un compenso per la reperibilità, il giudice deve verificarne la conformità ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione imposti dall'art. 36 Cost., potendo discostarsi dalla contrattazione collettiva quando essa sia incompatibile con tali parametri.
- La qualificazione contrattuale di un periodo come reperibilità indennizzata non esclude, di per sé, la necessità di considerare l'effettiva compressione della prestazione e della disponibilità del lavoratore, né impedisce al giudice di rilevare una eventuale insufficienza della retribuzione pattuita.
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