Cassazione Civile, Sentenza n. 21333/2024 del 30/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva accolto i ricorsi degli ex amministratori avverso tre avvisi di accertamento (periodi di imposta 2011-2013) volti al recupero di Irap, Ires e Iva. Il ricorso principale deduce due motivi: (i) violazione e falsa applicazione dell'art. 43 L. fall. per avere la CTR riconosciuto la legittimazione ad impugnare agli ex amministratori nonostante, secondo l'Agenzia, la curatela avesse valutato e deciso di non impugnare gli avvisi (escludendo che si trattasse di mera inerzia); (ii) violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 43, 48 L. fall. e dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973 per avere la CTR ritenuto che la mancata notifica degli avvisi agli ex amministratori avrebbe determinato la decadenza dell'Ufficio dal potere accertativo e l'inesigibilità dei tributi. I resistenti hanno proposto ricorso incidentale incentrato sull'esistenza di un giudicato interno relativo alla mancata notifica.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo del ricorso principale e lo ha ritenuto infondato: ha confermato che la mera inerzia del curatore (omesso esercizio dell'azione di impugnazione), anche se frutto di una scelta opportuna della curatela, è sufficiente a far sorgere una legittimazione processuale straordinaria in capo al soggetto fallito (e ai suoi amministratori/soci) ad impugnare gli atti impositivi i cui presupposti si sono formati prima della dichiarazione di fallimento. Ha, invece, accolto il secondo motivo: la CTR ha errato nel ritenere che la mancata notifica degli avvisi agli ex amministratori determinasse la decadenza dell'Amministrazione dal potere accertativo e l'inesigibilità dei crediti; la Corte ha precisato che la notifica dell'avviso esclusivamente al curatore non comporta nullità o inesistenza dell'atto né la decadenza del potere accertativo, ma determina l'inefficacia e l'inopponibilità dell'atto nei confronti del soggetto fallito (e dei soci che poi potrebbero succedergli nei debiti) fino al momento in cui questi ne vengano effettivamente a conoscenza; di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR di secondo grado per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
Legge fallimentare (L. fall.) art. 42
Stabilisce lo 'spossessamento' del patrimonio del fallito; la Corte ricorda che lo spossessamento riguarda l'amministrazione, non l'identità del soggetto passivo tributario.
Legge fallimentare (L. fall.) art. 43
Attribuisce al curatore la legittimazione processuale sulle controversie relative ai rapporti patrimoniali della massa; la Corte precisa però che l'inerzia del curatore può giustificare una legittimazione suppletiva del fallito (e suoi amministratori) ad impugnare gli atti impositivi.
Legge fallimentare (L. fall.) art. 48
Richiamata in relazione alle competenze e agli effetti della procedura fallimentare sui rapporti patrimoniali; utilizzata nel contesto della legittimazione e degli effetti delle notifiche.
D.P.R. n. 600/1973 art. 43 (ora art. 43 d.P.R. 600/73 cit.)
Richiamato dall'appello per sostenere la decadenza dell'Ufficio dal potere accertativo in caso di mancata notifica; la Corte esclude che la mancata notifica al fallito determini la decadenza, indicando invece l'inefficacia dell'atto nei confronti del fallito fino alla conoscenza.
D.Lgs. n. 546/1992 art. 21
Principio sulla decorrenza dei termini e sull'onere di prova circa il momento in cui l'atto è venuto a conoscenza del contribuente; rilevante per determinare da quando può decorrere il termine di impugnazione.
D.Lgs. n. 546/1992 art. 10
Definisce la parte attiva nel processo tributario come colui al quale è indirizzato l'atto impositivo; la Corte lo utilizza per spiegare la necessità della conoscenza effettiva dell'atto per esercitare il rimedio giurisdizionale.
D.Lgs. n. 472/1997 art. 7, co. 2
Richiamato sulla non estensione dell'esdebitazione alle sanzioni fiscali e sull'impatto sulle ragioni del fallito a difendersi dalle pretese fiscali.
Codice civile art. 2909
Citato nel ricorso incidentale relativo a questioni di giudicato interno e decadenze processuali (rilevanza procedurale).
Codice di procedura civile art. 324
Riferimento procedurale relativo a questioni di decisione e giudicato interno; valutato e ritenuto non sussistente nella specie.
Codice di procedura civile art. 100
Richiamato in rapporto alla formazione del giudicato interno; la Corte accerta che non si è formato giudicato autonomo sulla questione della notifica.
Massime di principio
- La mera inerzia del curatore rispetto all'impugnazione di un atto impositivo è sufficiente a consentire al soggetto fallito (e, in concreto, ai suoi amministratori o soci) di assumere una legittimazione processuale straordinaria ad impugnare l'atto; non è necessario dimostrare che l'inerzia derivi da una scelta deliberata della curatela.
- La notifica dell'avviso di accertamento esclusivamente al curatore non determina la nullità dell'atto né la decadenza dell'Amministrazione dal potere accertativo; tuttavia l'atto rimane inefficace e inopponibile nei confronti del fallito (e di chi poi succede nei suoi debiti) fino al momento in cui questi ne venga effettivamente a conoscenza.
- Il soggetto fallito conserva, anche durante la procedura concorsuale, la qualità di soggetto passivo tributario e un interesse concreto a difendersi (anche per le conseguenze sanzionatorie e per la possibile successione dei debiti ai soci), ragion per cui gli atti fiscali antecedenti al fallimento devono essere resi conoscibili anche a lui.
- La regolarità della notifica al curatore è rilevante per l'opponibilità verso l'organo concorsuale, ma non esclude l'obbligo, ai fini della opponibilità verso il fallito, di fargli pervenire l'atto o la prova della sua conoscenza per far decorrere i termini di impugnazione.
- La mancata specifica deduzione di un profilo (es. la notifica agli amministratori) da parte della curatela non determina automaticamente giudicato interno autonomo se quella deduzione costituiva mera premessa argomentativa connessa al capo decisionale principale; il giudicato interno può formarsi solo su capi autonomi e decisivi della sentenza.
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