Sentenza del 08/05/2015 n. 1950 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - COSTI INDEDUCIBILI - FATTURE OGGETTIVAMENTE INESISTENTI - Regolarità formale - Mancanza di ulteriori indagini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili perché collegati a fatture asseritamente oggettivamente inesistenti. La contestazione si fondava sugli elementi raccolti durante una verifica effettuata nei confronti di soggetti terzi, senza ulteriori indagini specifiche nei confronti del contribuente. Quest'ultimo aveva dimostrato la regolarità formale della contabilità e dei mezzi di pagamento utilizzati. Il motivo del ricorso consisteva quindi nell'insufficienza della motivazione e della prova dell'inesistenza oggettiva delle operazioni, non potendo l'accertamento basarsi soltanto su presunzioni semplici e su risultanze riferite a terzi.
La decisione
La pretesa fiscale è stata ritenuta non adeguatamente fondata. L'Amministrazione finanziaria non può limitarsi a recepire nell'avviso gli elementi emersi da verifiche svolte presso soggetti terzi, ma deve svolgere ulteriori e più penetranti accertamenti idonei a dimostrare concretamente l'inesistenza delle operazioni. La regolarità delle scritture contabili e dei pagamenti, pur non essendo di per sé decisiva, impone all'Ufficio un onere probatorio più rigoroso. In assenza di tale approfondimento, il recupero dei costi non risulta legittimamente sostenibile.
Massime di principio
- Per contestare costi derivanti da fatture oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi concreti, specifici e coerenti sull'inesistenza delle operazioni, non potendo fondarsi esclusivamente su informazioni raccolte presso soggetti terzi.
- Le risultanze di una verifica relativa a un altro soggetto possono costituire un elemento indiziario, ma devono essere corroborate da ulteriori indagini riferite direttamente al contribuente e alle singole operazioni contestate.
- La contabilità formalmente regolare e la tracciabilità dei pagamenti non dimostrano automaticamente l'effettività delle prestazioni, ma costituiscono elementi difensivi rilevanti che l'Ufficio deve superare con una prova più penetrante.
- Un accertamento fondato soltanto su presunzioni semplici, prive di adeguata precisione, gravità e concordanza, può essere annullato per insufficienza della prova della pretesa fiscale.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe conservare contratti, ordini, documenti di trasporto, corrispondenza, prove dell'esecuzione delle prestazioni e pagamenti tracciabili, così da dimostrare la concreta riferibilità e plausibilità delle operazioni.
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