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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03018/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi a IRES, IVA e IRAP per gli anni 2010 e 2011, con cui l’Ufficio ha contestato alla società la deduzione di costi di pubblicità sostenuti per sponsorizzazioni di gare di auto e moto, ritenuti non inerenti e sproporzionati rispetto all’andamento economico dell’impresa, nonché il conseguente indebito utilizzo del plafond e il recupero IVA. I giudici tributari di merito hanno respinto i ricorsi della società, ritenendo non provata l’inerenza delle spese e valorizzando varie anomalie documentali e contraddizioni (tra cui firme contrattuali attribuite a soggetti estranei, eventi promozionali privi del marchio della società, contratti modificati e incoerenze tra fatture e contratti). In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 109 TUIR, degli artt. 2697 c.c., 116 e 118 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto non dimostrata l’inerenza nonostante la documentazione prodotta (contratti, fotografie, bonifici e altri elementi sul ritorno economico); con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 109 TUIR censurando l’uso dei criteri di antieconomicità e incongruità per escludere la deducibilità dei costi di sponsorizzazione.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile, perché formulato in modo promiscuo e "misto", sovrapponendo violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, con richiesta sostanziale di rivalutazione del merito; ha inoltre osservato che, in presenza di doppia conforme, era comunque preclusa la doglianza sul vizio motivazionale. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, perché, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, mirava in realtà a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito. La Corte ha ribadito che l’inerenza richiede la concreta riferibilità del costo all’attività d’impresa, anche in via indiretta o prospettica, e che antieconomicità e incongruità della spesa possono costituire indici sintomatici del difetto di inerenza; ha confermato che l’onere di provare l’inerenza grava sul contribuente e che, nel caso concreto, tale prova non era stata ritenuta adeguatamente fornita. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. e all’ulteriore importo per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 109, commi 1, 2 e 5, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    La deducibilità dei costi richiede il requisito dell’inerenza; la spesa deve essere concretamente riferibile all’attività d’impresa.

  • artt. 5 e 7 d.lgs. n. 446/1997

    Richiamati per il recupero a fini IRAP in relazione a costi ritenuti non inerenti.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare l’inerenza del costo incombe sul contribuente; non vi è violazione della norma se il giudice attribuisce correttamente l’onere probatorio alla parte onerata.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può risolversi in una richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio da parte della Cassazione.

  • art. 118 c.p.c.

    Richiamato nel motivo, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente diretta al riesame del merito.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    È inammissibile la mescolanza di censure eterogenee di violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo nello stesso motivo.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è precluso se non vengono indicate diverse ragioni di fatto tra primo e secondo grado.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La memoria non può sanare l’inammissibilità originaria del motivo; la decisione è stata resa secondo la procedura accelerata.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha condannato la ricorrente per abuso del processo, in conformità alla proposta definita acceleratamente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato posto a carico della ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di deducibilità dei costi, il requisito dell’inerenza richiede la concreta riferibilità della spesa all’attività d’impresa; tale nesso può essere anche indiretto o in prospettiva futura, ma deve risultare provato dal contribuente.
  • L’antieconomicità e l’incongruità della spesa possono costituire indici sintomatici del difetto di inerenza e legittimare il disconoscimento del costo se il contribuente non offre prova contraria adeguata.
  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la formulazione di un motivo "misto" che cumuli, senza netta separazione, violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, perché ciò trasferisce alla Corte il compito di selezionare e riformulare le censure.
  • Il vizio di violazione di legge non consente di contestare la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; tali profili sono sindacabili solo entro i limiti del vizio motivazionale e, in presenza di doppia conforme, nei limiti ulteriormente ristretti previsti dall’art. 348-ter c.p.c.
  • In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La memoria depositata nella fase accelerata non può sanare l’inammissibilità originaria del ricorso o dei motivi, che va valutata al momento della proposizione dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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