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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23325/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appellato)

La controversia

Gli impugnanti censuravano la sentenza della Corte d’Appello che aveva dichiarato inammissibile il loro appello per tardività. Secondo la loro prospettazione, la sentenza di primo grado era stata notificata via PEC in modo nullo o inesistente, perché il documento notificato non sarebbe stato un duplicato informatico della sentenza ma una mera copia informatica priva dell’attestazione di conformità all’originale richiesta dall’art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. 179/2012. Da ciò essi facevano discendere l’inapplicabilità del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. e la necessità di applicare il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Deducevano inoltre, in via cumulativa, violazione o falsa applicazione degli artt. 324, 325, 326 c.p.c., dell’art. 170 c.p.c., dell’art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. 179/2012, nonché omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo e ha confermato la decisione impugnata. Ha ribadito il principio secondo cui la mancanza, nella copia della sentenza notificata, dell’attestazione di conformità all’originale non incide sulla validità della notificazione e non impedisce il decorso del termine breve per impugnare, in ragione della tassatività delle nullità della notificazione ex art. 160 c.p.c., salvo che il destinatario deduca e dimostri che la copia ricevuta era incompleta o difforme dall’originale. Nel caso concreto, i ricorrenti non avevano allegato né provato tale incompletezza o difformità, con conseguente correttezza della declaratoria di inammissibilità dell’appello per tardività. Il ricorso è stato quindi rigettato; i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Sono stati dedotti sia vizi di violazione o falsa applicazione di norme di diritto sia omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti come norma violata in relazione alla stabilità del giudicato e ai termini di impugnazione.

  • art. 325 c.p.c.

    È il termine breve di impugnazione, ritenuto applicabile dalla Corte d’appello in presenza di valida notificazione della sentenza.

  • art. 326 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al decorso dei termini per impugnare.

  • art. 170 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di notificazioni al difensore costituito.

  • art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. 179/2012

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la necessità dell’attestazione di conformità nella notifica telematica di copia della sentenza.

  • art. 160 c.p.c.

    La Corte lo richiama per affermare la tassatività delle ipotesi di nullità della notificazione, escludendo che la sola mancanza dell’attestazione di conformità integri invalidità della notifica.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte richiama l’onere di specifica indicazione e allegazione degli elementi di fatto rilevanti, evidenziando che i ricorrenti non avevano dato conto della asserita incompletezza o difformità della copia notificata.

  • art. 327 c.p.c.

    È il termine lungo per impugnare, invocato dai ricorrenti come alternativa al termine breve.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come parametro per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La notificazione della sentenza non è invalida, né inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare, per la sola mancanza dell’attestazione di conformità all’originale della copia notificata, poiché le nullità della notificazione sono tassative.
  • Chi contesta la decorrenza del termine breve per impugnare deve allegare e dimostrare che la copia notificata era incompleta o non conforme all’originale; in mancanza di tale deduzione specifica, la notifica resta efficace.
  • Se la sentenza di primo grado è stata validamente notificata al difensore della parte soccombente, il termine breve di impugnazione decorre dalla notificazione e l’appello proposto oltre tale termine è inammissibile per tardività.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario indicare in modo specifico i fatti e i documenti rilevanti su cui si fonda la censura, non essendo sufficiente una contestazione generica della validità della notificazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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