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Sentenza

Sentenza del 25/10/2016 n. 8094 - Comm. Trib. Prov. Milano

IRPEF - SPESE FINALIZZATE AL RISPARMIO ENERGETICO - Spese effettuate da sas su proprio bene merce - Detrazione da parte del socio - Inammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La detrazione IRPEF è stata dichiarata inammissibile. Il socio non può beneficiare della detrazione per interventi di riqualificazione energetica effettuati su immobili-beni merce della s.a.s., quando le relative spese sono state sostenute e fiscalmente dedotte dalla società. In sostanza, la detrazione non è riconoscibile al socio perché manca una spesa personale da lui sostenuta e si produrrebbe una duplicazione del beneficio fiscale.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il socio pretendeva di detrarre dall'IRPEF le spese per interventi finalizzati al risparmio energetico eseguiti dalla s.a.s. su immobili appartenenti alla società e qualificati come beni-merce, ai sensi dell'art. 1, comma 345, della legge n. 296/2006. La richiesta è stata ritenuta incompatibile con il sistema fiscale, poiché i costi erano stati sostenuti dalla società e risultavano già dedotti, o comunque rilevanti, nella determinazione del reddito imponibile della stessa. Non è quindi possibile trasferire al socio una detrazione personale relativa a spese già fiscalmente considerate in capo alla società.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 345, legge 27 dicembre 2006, n. 296

    Detrazione per le spese relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici

    La detrazione spetta in relazione a spese effettivamente sostenute dal soggetto che la richiede e non può essere attribuita al socio per costi sostenuti e fiscalmente rilevanti dalla società.

Massime di principio

  • Il soggetto che richiede una detrazione deve essere quello che ha effettivamente sostenuto la spesa e ne può dimostrare la riferibilità personale.
  • Le spese già dedotte o comunque utilizzate fiscalmente da una società non possono essere nuovamente detratte dal socio, per evitare una duplicazione del beneficio.
  • Per gli immobili qualificati come beni-merce, occorre distinguere tra spese sostenute nell'attività d'impresa e spese personali del socio: solo queste ultime, se ricorrono tutti i requisiti di legge, possono astrattamente fondare una detrazione personale.
  • Nelle società di persone, il principio di imputazione del reddito ai soci non comporta automaticamente il trasferimento ai soci delle detrazioni spettanti per spese sostenute dalla società.

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