Sentenza del 25/10/2016 n. 8094 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRPEF - SPESE FINALIZZATE AL RISPARMIO ENERGETICO - Spese effettuate da sas su proprio bene merce - Detrazione da parte del socio - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa detrazione IRPEF è stata dichiarata inammissibile. Il socio non può beneficiare della detrazione per interventi di riqualificazione energetica effettuati su immobili-beni merce della s.a.s., quando le relative spese sono state sostenute e fiscalmente dedotte dalla società. In sostanza, la detrazione non è riconoscibile al socio perché manca una spesa personale da lui sostenuta e si produrrebbe una duplicazione del beneficio fiscale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il socio pretendeva di detrarre dall'IRPEF le spese per interventi finalizzati al risparmio energetico eseguiti dalla s.a.s. su immobili appartenenti alla società e qualificati come beni-merce, ai sensi dell'art. 1, comma 345, della legge n. 296/2006. La richiesta è stata ritenuta incompatibile con il sistema fiscale, poiché i costi erano stati sostenuti dalla società e risultavano già dedotti, o comunque rilevanti, nella determinazione del reddito imponibile della stessa. Non è quindi possibile trasferire al socio una detrazione personale relativa a spese già fiscalmente considerate in capo alla società.
Norme richiamate
Art. 1, comma 345, legge 27 dicembre 2006, n. 296
Detrazione per le spese relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici
La detrazione spetta in relazione a spese effettivamente sostenute dal soggetto che la richiede e non può essere attribuita al socio per costi sostenuti e fiscalmente rilevanti dalla società.
Massime di principio
- Il soggetto che richiede una detrazione deve essere quello che ha effettivamente sostenuto la spesa e ne può dimostrare la riferibilità personale.
- Le spese già dedotte o comunque utilizzate fiscalmente da una società non possono essere nuovamente detratte dal socio, per evitare una duplicazione del beneficio.
- Per gli immobili qualificati come beni-merce, occorre distinguere tra spese sostenute nell'attività d'impresa e spese personali del socio: solo queste ultime, se ricorrono tutti i requisiti di legge, possono astrattamente fondare una detrazione personale.
- Nelle società di persone, il principio di imputazione del reddito ai soci non comporta automaticamente il trasferimento ai soci delle detrazioni spettanti per spese sostenute dalla società.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 25 ott 2016Sentenza del 25/10/2016 n. 33 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 25 ott 2016Sentenza del 25/10/2016 n. 34 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 25 ott 2016Sentenza del 25/10/2016 n. 94 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 25 ott 2016Sentenza del 25/10/2016 n. 313 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 25 ott 2016Sentenza del 25/10/2016 n. 506 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 25 ott 2016Sentenza del 25/10/2016 n. 987 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →