Cassazione Penale, Sentenza n. 16872/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava: 1) nullità del capo di imputazione per violazione dell'art. 417 comma 1 lett. b) c.p.p., poiché non sarebbe stato indicato con precisione il delitto presupposto del riciclaggio (veniva fatta solo generica menzione di "evasioni fiscali" senza indicazione temporale); 2) violazione dell'art. 648-bis c.p. e illogicità della motivazione per assenza di prova del delitto presupposto e dell'elemento soggettivo del reato, nonché per l'insufficienza probatoria rispetto alle condotte addebitate (apertura di conto corrente, intestazione di deleghe non utilizzate, assenza di operazioni di trasferimento/prelievo documentate).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che il capo di imputazione fosse sufficientemente specifico nella indicazione della provenienza delle somme (provenienti da reati di evasione fiscale commessi nell'interesse di due società specificate), pertanto non vi era violazione del diritto di difesa. Sul secondo motivo, la Corte ha considerato le censure meramente reiterative di quanto già proposto in appello e ha richiamato la regola di inammissibilità del ricorso che non affronta puntualmente le argomentazioni della sentenza impugnata. Inoltre, dai fatti di primo grado risultava che Franco prelevava somme tramite una carta di credito a lui intestata da un conto su cui venivano accreditati proventi di evasione fiscale, condotta ritenuta idonea a ostacolare l'individuazione del provento delittuoso. Il ricorso è quindi stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 417 comma 1 lett. b) c.p.p.
La Corte ha ritenuto che il capo di imputazione debba individuare la tipologia del delitto presupposto; non è necessaria la ricostruzione completa degli estremi fattuali. Indicare la provenienza da reati di evasione fiscale commessi nell'interesse di società specificate è sufficiente per la configurabilità del reato e per la legittimità del capo di imputazione.
art. 648-bis c.p.
La norma sul riciclaggio è stata applicata nel senso che costituiscono operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione del provento delittuoso anche attività come l'accredito su conto e il successivo prelievo tramite carta di credito intestata al responsabile. La sentenza conferma che la tracciabilità formale non esclude la configurabilità del reato quando l'operazione abbia natura elusiva.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per il reato di riciclaggio è sufficiente l'indicazione della tipologia del delitto presupposto (es. evasione fiscale) nel capo di imputazione; non serve la ricostruzione integrale di tutti gli elementi fattuali del delitto presupposto.
- La Corte di legittimità non ammette che in Cassazione si ripropongano pedissequamente censure già decise in appello senza confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata: ciò comporta l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
- Operazioni apparentemente semplici (apertura di conto, accrediti, prelievi tramite carta a proprio nome) possono integrare condotte di riciclaggio se, in concreto, sono idonee ad ostacolare l'individuazione della provenienza illecita delle somme.
- La valutazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo e sulla rilevanza probatoria delle condotte è in generale rimessa al giudice di merito; la Cassazione limita il suo controllo a vizi di diritto e non è luogo per una rivalutazione dei fatti se non in presenza di errori di diritto.
- In caso di rigetto del ricorso, la parte soccombente può essere condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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