Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13350/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Torino che, in riforma della sentenza di primo grado, li aveva dichiarati responsabili, a vario titolo, del pericolo di disastro ferroviario (artt. 40, co. 2 e 450 c.p.) in relazione alla collisione tra un treno passeggeri e una macchina operatrice all'interno della galleria di Preglia (24/05/2018). All'impresa CEPRINI si rimproverava di avere predisposto un POS generico e di avere adottato e mantenuto un sistema di sicurezza inadeguato rispetto al rischio di deragliamento della caricatrice; al preposto FERRETTI si rimproverava mancata vigilanza e condivisione di prassi operative pericolose; al direttore dei lavori/dirigente RFI DI MERCIONE si rimproverava di aver concorso nella scelta e nella gestione del sistema di sicurezza, omettendo di far applicare le prescrizioni più sicure discusse col coordinatore per la sicurezza. Le difese hanno censurato la violazione del principio di correlazione (art. 521 c.p.p.), la utilizzabilità delle dichiarazioni di taluni testi (CERULO, COSTANZO) e la correttezza della valutazione probatoria (POS, deleghe, prevedibilità dell'evento).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato il ribaltamento dell'assoluzione, che i profili di colpa risultavano specificazioni ampiamente emergenti dagli atti (senza violare il principio di correlazione), e che le dichiarazioni testimoniali impugnate fossero utilizzabili in assenza di comprovati indizi che i testimoni dovessero essere sentiti come indagati all'epoca delle escussioni. In particolare la Corte ha confermato: la responsabilità della CEPRINI quale datore di lavoro per aver predisposto un POS generico e per avere scelto e mantenuto nella prassi un sistema di sicurezza inadeguato rispetto al rischio di svio; la responsabilità del FERRETTI, quale preposto, per avere avuto concreto potere di vigilanza e conoscenza del rischio e per aver condiviso prassi operative inidonee; la responsabilità del DI MERCIONE, quale direttore dei lavori/dirigente della committenza (RFI), per avere partecipato e influenzato le scelte sulla protezione del cantiere e non avere assicurato l'attuazione delle misure più idonee. Di conseguenza le condanne pronunciate in appello sono confermate (il ricorso per cassazione è stato respinto).

Norme richiamate

  • codice penale, artt. 40, comma 2 e 450

    artt. 40, comma 2 e 450, cod. pen.

    Gli imputati sono stati ritenuti responsabili a titolo di colpa per condotte che hanno creato il concreto pericolo di disastro ferroviario; la sentenza applica il concetto di responsabilità colposa per la gestione della sicurezza e per omissioni organizzative/procedurali.

  • d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 96, comma 1, lett. g)

    art. 96, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 81/2008

    Obbligo di predisporre il POS e misure di sicurezza specifiche: la Corte ha valutato il POS come generico e insufficiente rispetto al singolo cantiere, creando responsabilità in capo al datore di lavoro.

  • d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 71, comma 3

    art. 71, comma 3, d.lgs. n. 81/2008

    Obbligo di mettere a disposizione attrezzature idonee: la sentenza sottolinea che l'adozione di mezzi e sistemi deve tenere conto del rischio specifico (qui il rischio di svio).

  • codice civile, art. 2087

    Principio di sicurezza in capo al datore di lavoro: la Corte ha richiamato l'obbligo generale di tutela della salute e sicurezza, come parametro per valutare la colpa organizzativa e gestionale.

  • codice di procedura penale, art. 521

    art. 521, cod. proc. pen.

    Principio di correlazione tra accusa e sentenza: la Corte ha ritenuto ammissibile la specificazione dei profili di colpa nel giudizio purché rientranti nell'ambito della contestazione originaria e non arrechi pregiudizio al diritto di difesa.

  • codice di procedura penale, art. 63

    art. 63, comma 1, cod. proc. pen.

    Disciplina delle cosiddette dichiarazioni indizianti: la Corte ha richiamato che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni è eccezionale e richiede che, al momento dell'escussione, sussistessero indizi non equivoci che il dichiarante fosse indagato; in mancanza, la prova è utilizzabile.

  • d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 16

    art. 16, d.lgs. n. 81/2008

    Regole sulla delega delle funzioni in materia di sicurezza: la Corte ha precisato che la delega è possibile ma deve essere espressa, specifica e dotare il delegato dei poteri e delle risorse adeguate; comunque persiste l'obbligo di vigilanza del delegante.

  • codice penale, art. 62-bis

    Circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ribadito che la loro concessione richiede elementi positivi favorevoli; il loro diniego può essere motivato dall'assenza di tali elementi e dalla gravità del pericolo creato.

Massime di principio

  • Il POS deve essere specifico per il singolo cantiere: redigere un documento generico può non esonerare il datore di lavoro dalla responsabilità se non individua e gestisce i rischi concreti.
  • Non basta predisporre misure di sicurezza sulla carta: è essenziale l'effettiva attuazione e l'organizzazione della vigilanza. La scelta operativa di non applicare la misura più sicura può integrare colpa aziendale.
  • Il preposto ha un obbligo continuo di vigilanza: conoscendo un rischio specifico e non avendo impedito o segnalato l'adozione di prassi pericolose, può essere ritenuto responsabile anche se l'evento si verifica in circostanze operative.
  • Il direttore dei lavori/dirigente della committenza può essere ritenuto responsabile quando interviene nelle scelte tecniche e organizzative della sicurezza o non vigila sull'attuazione delle misure concordate, specie se partecipe delle decisioni operative.
  • La delega delle funzioni ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 81/2008 esonera il datore di lavoro solo se formale, specifica, dotata di poteri effettivi e di adeguate risorse: resta comunque un obbligo di vigilanza del delegante.
  • Sulle testimonianze e dichiarazioni indizianti: l'inutilizzabilità è una misura eccezionale; occorrono indizi precisi e non equivoci che il dichiarante fosse indagato al momento dell'escussione per far valere il divieto.
  • In caso di riforma di un'assoluzione in appello, il giudice d'appello deve fornire motivazione rafforzata che spieghi perché il diverso apprezzamento probatorio è l'unico ragionevole rispetto alla prima sentenza; l'appello può però specificare profili di colpa già emersi nel dibattimento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.