Cassazione Penale, Sentenza n. 25186/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (Remigi come amministratrice di diritto e Alai come amministratore di fatto della LM Srl), contestando: 1) la valutazione delle dichiarazioni del teste Daniele Rusconi circa il ruolo effettivo di Remigi; 2) la configurazione del dolo specifico per la bancarotta documentale, essendosi gli imputati avvalsi di un professionista per la tenuta della contabilità che non aveva poi restituito le scritture; 3) la qualificazione come bancarotta fraudolenta della mancata consegna di un'autovettura in leasing, poi restituita dopo la dichiarazione di liquidazione giudiziale; 4) l'insufficiente motivazione del trattamento sanzionatorio, con censura del bilanciamento delle circostanze, del quantum della pena e della durata delle pene accessorie fallimentari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. In particolare: il primo motivo di Remigi è stato dichiarato inammissibile; altri motivi sono stati ritenuti inammissibili per genericità; le restanti censure sono state dichiarate infondate perché la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione di merito. Sono state confermate la responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e la pena inflitta in secondo grado (reclusione di 2 anni e 4 mesi, con pene accessorie fallimentari per durata equivalente). La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione dei motivi di ricorso alle regole procedurali indicate; la Corte ha valutato i motivi nei limiti ammessi.
artt. 2214 e 2241 cod. civ.
"l'imprenditore che esercita un'attività commerciale è obbligato, personalmente, alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili nella propria azienda. Egli può avvalersi dell'opera di un tecnico... ma resta sempre responsabile per l'attività da essi svolta"
L'amministratore è personalmente obbligato alla tenuta e conservazione delle scritture contabili e risponde anche penalmente delle omissioni di chi è incaricato della loro tenuta.
art. 2639 cod. civ.
Il principio richiamato equipara, ai fini dei doveri, l'amministratore di fatto all'amministratore di diritto; l'amministratore di fatto può quindi essere penalmente responsabile per le omissioni gestionali.
art. 40, comma 2, cod. pen.
Consente di attribuire responsabilità penale per omissione quando chi ha il dovere di impedire un evento non adempie: applicato per la responsabilità dell'amministratore di fatto e di diritto che non impedisce la sottrazione delle scritture.
art. 219, comma 2, n. 1, L.F.
Norma del diritto fallimentare richiamata come aggravante valutata nel bilanciamento delle circostanze ai fini del trattamento sanzionatorio.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Regola il contenuto della motivazione nella determinazione della pena; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito sufficiente, specialmente perché la pena non si discosta eccessivamente dai minimi edittali.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena; citato in relazione alla verifica della necessità di motivazione specifica quando le pene accessorie sono elevate rispetto alla pena principale.
Giurisprudenza Cassazione (es.: Sez. 5, n. 43977/2017, Pastechi; Sez. 5, n. 709/1998, Mollo; Sez. 5, n. 36870/2020, Marelli)
"A norma degli artt. 2214 e 2241 cod. civ.... il principio opera... in caso di fallimento, quindi, risponde penalmente dell'attività e delle omissioni delle persone da lui incaricate"
Consolidato orientamento secondo cui l'obbligo e la responsabilità della tenuta della contabilità gravano direttamente sull'amministratore, anche se si avvale di professionisti esterni.
Giurisprudenza Cassazione (es.: Sez. 5, n. 10968/2023, Di; Sez. 5, n. 18320/2019, Morace)
"lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda"
Per la bancarotta documentale fraudolenta il dolo specifico può essere desunto da un quadro probatorio complessivo (persistenza dell'omissione, ingentissima esposizione debitoria, qualità dei crediti, arco temporale ecc.).
Giurisprudenza Cassazione (es.: Sez. 5, n. 15403/2020, Ceravolo; Sez. 5, n. 13820/2020, Rv. 278951)
"Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale la sottrazione o dissipazione di un bene pervenuto alla società fallita a seguito di contratto di 'leasing'..."
La sottrazione o la mancata messa a disposizione di un bene in leasing può integrare bancarotta fraudolenta patrimoniale anche se il bene viene successivamente recuperato: rileva l'evento interruttivo 'ex ante' al momento della dichiarazione di insolvenza.
Massime di principio
- L'amministratore di diritto è personalmente responsabile della tenuta e conservazione delle scritture contabili anche se si avvale di professionisti esterni; la mancata disponibilità dei libri non esclude automaticamente la responsabilità.
- L'amministratore di fatto può essere ritenuto soggetto agli stessi doveri e responsabilità dell'amministratore di diritto quando esercita di fatto la funzione amministrativa.
- Per la bancarotta documentale fraudolenta il dolo specifico può essere desunto dalla valutazione complessiva degli elementi fattuali (persistenza dell'omissione, ingentissimo passivo, assenza di cespiti attivi, pluralità di creditori, lungo arco temporale), non è richiesto un atto formale di occultamento.
- La mancata consegna o la sottrazione di beni acquisiti mediante leasing rileva ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale se la condotta ha reso il bene indisponibile alla massa o ha creato un onere economico per la procedura, e il successivo recupero non annulla il reato perché il pericolo si valuta al momento della dichiarazione di insolvenza.
- Le censure generiche che non confrontano criticamente la motivazione di merito con la ratio decidendi sono spesso dichiarate inammissibili; è necessario proporre argomentazioni precise e circostanziate.
- Il giudizio di comparazione delle circostanze attenuanti e aggravanti e la determinazione del quantum della pena sono valutazioni di merito difficilmente rivedibili in cassazione se adeguatamente motivate e non manifestamente contrarie a logica o ai criteri di legge.
- La determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari richiede motivazione specifica solo se la misura supera in modo significativo la media edittale o se si crea una marcata divaricazione tra pena principale e pene accessorie.
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