Cassazione Penale, Sentenza n. 44097/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza dell'08/04/2024 con cui la Corte d'appello di Venezia aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza di condanna del Tribunale di Vicenza per il reato indicato nell'art. 337 c.p., ritenendo mancante il deposito, unitamente all'atto di appello, della dichiarazione/elezione di domicilio dell'imputato. Il ricorrente ha dedotto che la dichiarazione di domicilio era invece stata regolarmente trasmessa via PEC il 14/02/2024 (in quattro copie) all'indirizzo ufficiale depositoattipenali.tribunale.vicenza@agiustiziacert.it, ma era stata erroneamente inserita dalla cancelleria nel fascicolo cartaceo in posizione diversa rispetto all'atto principale esaminato dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che la dichiarazione di domicilio era stata regolarmente trasmessa via PEC in data 14/02/2024 con file in formato pdf e quindi che il presupposto dell'ordinanza impugnata (violazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.) era errato. L'ordinanza è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Venezia per il prosieguo del giudizio. Decisione del 7 novembre 2024.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Norma penale che indica il reato per il quale l'imputato era stato condannato; citata come oggetto del giudizio di merito, non oggetto della questione procedurale sull'inammissibilità.
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Norma procedurale che richiede il deposito, unitamente all'atto di appello, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio dell'imputato; la Corte di legittimità ha interpretato che il requisito era soddisfatto posto che la dichiarazione era stata effettivamente trasmessa via PEC all'indirizzo ufficiale indicato, per cui l'ordinanza che aveva dichiarato l'inammissibilità per la sua presunta assenza era infondata.
Massime di principio
- La prova dell'avvenuto deposito tramite PEC è decisiva: quando la dichiarazione/elezione di domicilio è inviata alla PEC ufficiale indicata dall'amministrazione della giustizia e risulta nei registri, la mancata collocazione materiale nel fascicolo non determina automaticamente l'inammissibilità dell'appello.
- In caso di contestazione sulla presenza di allegati, il giudice d'appello deve verificare la effettiva ricezione telematica e l'indirizzo PEC utilizzato prima di dichiarare inammissibile l'appello per omissione formale.
- Se l'atto è stato effettivamente trasmesso ma è stato erroneamente inserito in altra parte del fascicolo, il rimedio è l'annullamento dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità e la trasmissione degli atti al giudice di merito per la decisione sul contenuto dell'appello.
- È buona prassi, per il difensore, conservare la ricevuta di avvenuta trasmissione PEC e indicare espressamente nell'atto l'indirizzo PEC utilizzato; in caso di smarrimento o errata classificazione degli atti in cancelleria, tale documentazione consente di tutelare l'appello.
- La Corte di legittimità privilegia la sostanza (effettiva ricezione dell'atto) sulla forma (errore materiale di inserimento) quando la mancata produzione di un allegato è solo apparente e può essere comprovata la trasmissione telematica.
Testo integrale
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